lunedì 29 luglio 2013

Il Sole 24 ore - Più spazio agli avvocati nella nuova mediazione

29 luglio 2013

Continua la “carrellata” di commenti tratti da Il Sole 24 ore sulla mediazione alla luce delle modifiche apportate dagli emendamenti... resto della mia opinione, espressa nell’introduzione del post di sabato scorso (link). Su questo articolo, evidenzio il rischio messo in evidenza da Luciano Mascena in chiusura... Posso solo sperare che nel "passaggio" al Senato si tolgano alcuni elementi chiaramente non accettabili.
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di Valentina Maglione
La mediazione resta una procedura stragiudiziale, ma dovrà essere affrontata con l'assistenza dell'avvocato. È confermato l'obbligo di impegnarsi a cercare l'accordo – in una serie di materie – prima di portare la lite davanti al giudice, ma per assolverlo basterà un solo incontro concluso senza risultato e per cui l'organismo di mediazione non dovrà essere compensato. E il meccanismo è "a tempo": la mediazione riparte per quattro anni e già dopo due il ministero della Giustizia dovrà monitorare gli esiti della sperimentazione.

sabato 27 luglio 2013

Guida al diritto - Decreto "fare": la nuova mediazione ottiene la fiducia

26 luglio 2013

Da Guida al Diritto, il punto della situazione di Marco Marinaro sulla situazione relativa alla conversione del c.d. "decreto del fare". 

La mia opinione è che al momento vedo ben poche opportunità per questa nuova "cosa" che, sinceramente, faccio fatica a definire "mediazione".

Mi limito semplicemente a fare presente che il d.lgs. 28 e il DM 180 avevano stabilito tre anni fa che le parti potessero presentarsi in mediazione da sole e che ci fosse un'indennità di mediazione a prescindere dall'esito. Il testo così come emendato ribalta completamente la situazione, nel senso che prevede la presenza obbligatoria dell'avvocato e nessuna indennità per l'organismo (e per il mediatore?) nel caso in cui il procedimento termini dopo il primo incontro. 

Si parla di far crescere la qualità della mediazione (e dei mediatori) e lo si vuole fare rendendo gratuito il procedimento (in caso negativo dopo il primo incontro, beninteso...)? Come mediatore sono pronto ad accettare la sfida; tuttavia dico che se deve essere gratuito, lo deve essere per tutti, altrimenti devo capire dove sta il risparmio per il cittadino, che non paga l'organismo (e il mediatore?) ma paga l'avvocato per il servizio ricevuto (aggiungo, giustamente). Non è che per caso, nella mente del Legislatore, esistono servizi di serie A ed altri di serie B?

Riporto di seguito il testo dell'articolo del Prof. Avv. Marco Marinaro.
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Nell’attesa dell’imminente esame al Senato, la nuova mediazione voluta dal Governo ha ottenuto la fiducia della Camera. Fiducia tuttavia che è stata posta non sul testo originario del Decreto “del fare”, ma sul testo emendato dopo un percorso alquanto travagliato. Infatti, la nuova mediazione è figlia di una complessa sintesi – con soluzioni a tratti contraddittorie – avendo quale testo di riferimento quello approvato dal Governo che è transitato dapprima in Commissione giustizia, ottenendo un parere favorevole con molteplici condizioni, e poi nella sessione congiunta della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio in sede referente ove ha maturato una lunga serie di proposte emendative sulle quali poi – per rispettare in qualche modo la volontà parlamentare – il Governo ha ritenuto di porre la fiducia.

venerdì 26 luglio 2013

Il Sole 24 ore - Aggiornamento professionale e formazione non sono sinonimi

24 luglio 2013

A cura dell'amica e collega Beatrice Lomaglio, formatrice e business coach - Consigliere regionale AIF (Associazione Italiana Formatori) Lazio, un articolo che offre interessanti spunti di riflessione sulla necessità, per gli appartenenti agli Ordini professionali, di avere una formazione efficace e non solo un aggiornamento.
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Il laureato in giurisprudenza si è costruito un bagaglio di conoscenze teoriche che durante l’esperienza come praticante impara a tradurre nella realtà dei procedimenti e delle aule dei Tribunali. Dalla conoscenza delle norme alla redazione di un atto o di un parere il passo può essere impegnativo. Eppure oggi sembra non bastare.

mercoledì 24 luglio 2013

La matassa... tre scene sul conflitto

Riporto nel mio blog tre scene molto interessanti tratte dal film: La matassa, di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, 95', Italia, 2009, Distribuzione: Tramp Ltd. 


Scene utili per introdurre il concetto di conflitto, che in famiglia come al lavoro, nelle vicende private come in quelle professionali, è un elemento con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. 

Ricordo che di questo come di altri film ne parlo nel volume Manuale del mediatore civile, scritto con Alessandra Passerini e Marco Marinaro e pubblicato da Aracne (link al post nel mio blog).

Nelle prime due vediamo la stessa storia (una lite tra due fratelli che, alla loro morte, viene "ereditata" dai figli - Ficarra e Picone, appunto) attraverso due momenti diversi, all'inizio e dopo aver visto lo sviluppo della trama del film ed aver compreso i motivi della controversia stessa. Nella terza, invece, si vede il momento finale, la ricomposizione della controversia, tra i due cugini e, soprattutto, tra le loro madri.
Buona visione!

giovedì 18 luglio 2013

Mandela day

Photo credits
Si celebra oggi la giornata la giornata internazionale dedicata al leader sudafricano della lotta all'apartheid. 

Decine le iniziative organizzate in tutto il mondo: dai ciclisti che armati di scopa e paletta percorreranno le strade africane, ai volontari di Madrid. 

A Roma, dalle 16 alle 18.30, nel Centro Benny Nato, in via dei Sabelli, sarà proiettato il documentario di Massimo Girelli, La danza di Mandela, che ripercorre la vita di Nelson Mandela, un ritratto - in forma di ballata, attraverso poesie e canti, musiche e immagini, interviste inedite e album fotografici - di un Paese e di un uomo fuori dall'ordinario, che hanno saputo trasformarsi e vincere la sfida di un futuro arcobaleno senza perdere di umanità e cultura. "Mandela dance" (27'30") è disponibile in dvd e in Beta Imx e distribuito dalla Sd. Questo è il link al trailer.

mercoledì 17 luglio 2013

Il Sole 24 ore - La competenza territoriale segue il giudice

Di Marco Marinaro - 17 luglio 2013

Da Il Sole 24 ore, altro articolo molto interessante del Prof. Avv. Marco Marinaro sulla situazione relativa alla mediazione nell’ambito della conversione in legge del c.d. “decreto del fare”.
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Il braccio di ferro sulla mediazione obbligatoria fa segnare un notevole arretramento rispetto alle posizioni assunte dal Governo. La mediazione obbligatoria non soltanto non estende il suo ambito di operatività ad altre materie, ma diviene una sperimentazione limitata ad un periodo di quattro anni.

martedì 16 luglio 2013

Guida al diritto - La lunga notte della mediazione: le modifiche al Dl “del fare”

Di Marco Marinaro - 16 luglio 2013

Prosegue la “partita” sulla mediazione (sinceramente nessuno sentiva il bisogno di certi “giochetti” - soprattutto se penso alla gratuità del tentativo fallito di mediazione obbligatoria, su cui immagino ci sarà, eventualmente, molto da discutere) nell’ambito delle discussioni riguardanti la conversione del “decreto del fare”. Ringrazio Il Prof. Avv. Marco Marinaro per la lucida fotografia della situazione...
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È stata la lunga notte della mediazione quella che tra il 15 e il 16 luglio ha visto riunite le Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) per discutere ed approvare le proposte emendative al decreto “del fare” in materia di giustzia ed in particolare per la riforma della mediazione delle controversie civili e commerciali.

Le modifiche sono numerose e particolarmente incisive rispetto al testo originario approvato dal Governo. Si ricorderà che in relazione all’art. 84 Dl 69/2013 che disciplina la nuova mediazione modificando il Dlgs 28/2010 è stata prevista un’entrata in vigore differita di trenta giorni e, comunque, subordinata alla conversione in legge. Ciò aveva fatto già preconizzare profonde modifiche in sede di conversione e la prospettiva non pare sinora essere stata disattesa. L’immediata entrata in vigore avrebbe causato sicuramente ulteriori problemi e squilibri ad un sistema già eccessivamente complesso e fragile che fatica a consolidarsi, contribuendo a rendere oltremodo lunga e laboriosa per gli operatori e gli utenti anche solo la comprensione di quanto è destinato ad accadere.

Le proposte emendative approvate, che saranno portate in Aula il prossimo 18 luglio 2013, costituiscono per lo più la risultante dell’articolato parere espresso in sede consultiva dalla Commissione Giustizia, il cui presidente e relatore, on. Donatella Ferranti, ha ampiamente attinto alle osservazioni formulate in sede di audizione in qualità di esperto della professoressa Paola Lucarelli.
Ecco una rapida disamina delle proposte emendative che saranno discusse per la conversione in legge. 

La mediazione delle controversie e la proposta conciliativa del mediatore
Si propone di modificare la norma iniziale nella quale viene definita la mediazione. Tale proposta nasce dalla riflessione in base alla quale la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione. Tale proposta rispecchia integralmente quella formulata in sede di audizione dalla professoressa Lucarelli, secondo la quale «non vi è bisogno di spingere a forza nella natura della mediazione dei conflitti ciò che non le appartiene, ma che ne rappresenta una fase puramente eventuale, da disciplinare con le opportune cautele a pena di snaturare il valore della mediazione svolta nel rispetto della volontà delle parti interessate». Ciò incide inevitabilmente attraverso la definizione anche a livello sistematico rischiando di alterarne i profili caratterizzanti e gli equilibri normativi.
In tal prospettiva all’articolo 1, comma 1, la lettera a), Dlgs 28/2010 verrebbe sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».

La competenza territoriale degli organismi di mediazione
Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione nonostante il parere contrario del Governo (ribadito nella discussione dal Sottosegretario Cosimo Ferri) e ciò in quanto l’emendamento «non indica in quale modo verrebbe risolto il problema della competenza che dovesse sorgere tra organismi di mediazione».
Tale riflessione è la stessa che aveva condotto originariamente il legislatore a non introdurre tale disciplina. Ribadisce infatti il Sottosegretario Ferri in sede di discussione dinanzi alle Commissioni che «il Governo non intende trasformare l’istituto della mediazione in un quarto grado di giudizio, che si aggiungerebbe ai tre gradi di giudizio esistenti» con ciò alludendo ovviamente proprio ai rischi di un ulteriore irrigidimento degli aspetti procedimentali derivanti da una regolamentazione della competenza territoriale che attiene invece ad aspetti più propriamente processuali.
All’articolo 4 il comma 1 del Dlgs 28/2010 sarebbe sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza».

La responsabilità medica e sanitaria
Si propone di inserire una modifica di valenza chiarificatrice ed interpretativa ad una delle materie per le quali è previsto il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità ex lege. Ci si riferisce al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica che diviene responsabilità “medica e sanitaria”, così chiarendo alcuni dubbi derivanti dalla prima interpretazione della norma. 
All’articolo 5, comma 1 Dlgs 28/2010 dopo la parola: «medica» si dovrebbero inserire le seguenti: «e sanitaria».

L’obbligo dell’assistenza dell’avvocato
Una modifica particolarmente significativa attiene al ruolo dell’avvocato in mediazione. Si perviene a prevedere che l’assistenza tecnica dell’avvocato sia obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale.
La proposta emedativa prevede che l’art. 5, comma 1, Dlgs 28/2010 risulti così formulato: «Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di …, è tenuto assistito dall’avvocato preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero …».

La sperimentazione della mediazione
La mediazione obbligatoria viene ripristinata ma “a tempo”, nel senso che si prevede che la mediazione quale condizione di procedibilità ex lege sia da considerarsi “sperimentale”. L’obbligatorietà viene reintrodotta quindi ma soltanto per la durata di quattro anni con un monitoraggio (dopo i primi due anni) da parte del Ministero della Giustizia per verificarne gli esiti e conseguentemente assumere eventuali ulteriori determinazioni.
Al comma 1 dell’art. 5 Dlgs 28/2010 si prevede quindi l’inserimento di questa norma (dopo «L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»): «La presente disposizione ha la durata di quattro anni dall’entrata in vigore della stessa. Al termine dei due anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

La mediazione prescritta dal giudice
Si conferma la nuova norma che consente al giudice di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo (e quindi non più soltanto invitandole ad un tentativo stragiudiziale di mediazione). In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e con la proposta di emendamento approvato si precisa che tale ordine del giudice costituirà condizione di procedibilità «anche in sede di giudizio d’appello».
Si sopprime tuttavia l’obbligo per il giudice che prescrive la mediazione di indicare l’organismo di mediazione, così aderendo alle osservazioni pervenute da più parti in sede di audizione dinanzi alla Commissione Giustizia.

L’esperimento della condizione di procedibilità
Con la proposta emendativa approvata si introduce il comma 2-bis all’art. 5 Dlgs 28/2010 al fine di chiarire che quando la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (sia in quanto prevista ex lege sia perché prescritta dal giudice) «la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo».
La disposizione mira ad evitare equivoci circa l’esigenza di definire rapidamente la mediazione soprattutto nei casi in cui dopo il primo incontro non si intravedano possibilità conciliative.

Il primo incontro di mediazione e l’assistenza dell’avvocato
Viene eliminato il c.d. incontro di programmazione che tanti dubbi aveva sollevato tra i primi commentatori ed anche in sede di audizione presso la Commissione Giustizia. Ed infatti, tale proposta emendativa deriva proprio dalle osservazioni della professoressa Lucarelli la quale aveva posto in evidenza le non poche criticità sul piano sistematico, definitorio, prettamente normativo.
Di qui la nuova formulazione della norma che verrebbe inserita nel comma 1 dell’art. 8 Dlgs 28/2010 e nella quale si ribadisce l’obbligo di una costante assistenza tecnica da parte dell’avvocato per ciascuna delle parti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento».

L’esecutività dell’accordo conciliativo
Si modifica radicalmente l’originaria previsione che aveva introdotto in maniera indiretta l’obbligo dell’assistenza dell’avvocato al solo fine di poter ottenere l’omologazione del verbale di accordo da parte del presidente del tribunale competente per territorio.
All’articolo 12, comma 1, Dlgs 28/2010, il primo periodo si propone sia sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico».

La formazione del mediatore-avvocato
Il Dl 69/2013, all’articolo 16, dopo il comma 4, Dlgs 28/2010 ha aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.».
La proposta emendativa approvata prevede che di seguito a tale disposizione si aggiunga: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La gratuità della fallita mediazione obbligatoria
Norma che susciterà un ampio dibattito e problemi di sospetta costituzionalità, è quella che si propone di inserire il comma 5-bis nell’art. 17, Dlgs 28/2010 a modifica di quanto previsto dal Dl 69/2010 ed in base alla quale «Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione». Quindi differentemente da quanto previsto dal Governo che aveva indicato indennità minime per tale ipotesi, si perviene a proporre una assoluta gratuità che viene di fatto riversata sugli organismi di mediazione ai quali per contro si richiede professionalità e qualità.

Si segnala che il Presidente e relatore on. Sisto in sede di discussione ha precisato che «il termine compenso esclude la parte relativa al rimborso delle spese sostenute, riferendosi espressamente all’indennità di mediazione».

L’accordo di conciliazione e l’usucapione

Nel periodo di prima applicazione della mediazione obbligatoria in materia di diritti reali la giurisprudenza aveva dovuto affrontare e risolvere taluni seri problemi interpretativi in relazione alle controversie in materia di usucapione.
Tale rilievo e la possibile soluzione erano stati prospettati dalla professoressa Lucarelli la quale aveva proposto l’inserimento di una «disposizione ad hoc in punto di formalità da adottare per la trascrizione dell’accordo che accerta l’usucapione, intervenendo sull'art. 2645 c.c. (e art. 2643 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tale caso, l'accordo, che corrisponda al contenuto della domanda giudiziale di cui all'art. 5, 2° co., sarà opponibile ai terzi dalla data della trascrizione della domanda giudiziale».
La proposta emendativa approvata prevede che all’articolo 2643, primo comma, cod. civ. dopo il numero 12 sia inserito il seguente: «12-bis) l’accordo che accerta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».

La proposta conciliativa del giudice
A differenza da quanto previsto in materia di mediazione stragiudiziale la modifica apportata dall’art. 77 Dl 69/2013 in materia di conciliazione giudiziale è in vigore dal 22 giugno 2013 (tanto che risulta già edita l’ordinanza del 4 luglio 2013 del Tribunale di Milano che applica il nuovo art. 185-bis c.p.c.).
La norma, pur in vigore, viene emendata in maniera sostanziale tanto da rivoluzionarne la formulazione e gli obiettivi che la stessa sembrava destinata a perseguire. Ed infatti la proposta transattiva o conciliativa del giudice, che era prevista quale potere dovere dello stesso (“deve”), diviene discrezionale. Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto» una proposta transattiva o conciliativa.
Si propone altresì la soppressione del secondo periodo della norma indicata (che dispone: «Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio»). Infine, per evitare le ipotizzate problematiche connesse all’imparzialità del giudice che formula una proposta transattiva o conciliativa, si propone l’introduzione del comma 2 in base al quale «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice».

Il dibattito parlamentare e la conversione in legge
Le numerose e significative proposte emendative al testo del Governo approderanno nei prossimi giorni in Aula. Il clima è teso e le questioni politiche e tecniche sono ancora aperte. Non possono escludersi dunque ulteriori variazioni.

Link all'articolo

venerdì 12 luglio 2013

Guida al Diritto - Mediazione civile: la partita dell’obbligatorietà si gioca sugli emendamenti

di Marco Marinaro - 11 luglio 2013

Mediazione civile alla ricerca di una soluzione. Gli attori in campo per trovare la cosiddetta “quadra” sono la Commissione giustizia della Camera, il ministro Cancellieri e la rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura. Il clima non è dei migliori, soprattutto dopo lo scontro Cancellieri-avvocati, mentre si è ormai arrivati al quarto giorno di “sciopero” della categoria. Ma quali sono le posizioni in campo sull’articolo 84 del decreto legge 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”?

Le posizioni in campo
Il “cantiere” della giustizia, appunto, è aperto alla Commissione giustizia della Camera, che sta esaminando il testo del Dl 69/2013 (atto Camera 1248), per sciogliere il nodo del ritorno all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Com’era prevedibile le nuove norme introdotte (ma non ancora in vigore) con il decreto “del fare” in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali hanno riacceso il dibattito che si era sopito soltanto all’esito della pronuncia della Corte costituzionale (n. 272/2012) che, in virtù del rilevato eccesso di delega legislativa (che aveva assorbito ogni ulteriore vizio sollevato), aveva demolito la mediazione obbligatoria. Uno spiraglio possibile per la ripresa di un dialogo potrebbe schiudersi nella sede parlamentare e cioè nella fase di conversione.

L’indagine conoscitiva
In questa prospettiva l’indagine conoscitiva avviata il 3 luglio 2013, ed ora conclusa con un via libera condizionato ad una serie di modifiche, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati presieduta dall’on. Donatella Ferranti può costituire un utile punto di partenza per riprendere il confronto in un momento difficile per l’avvocatura impegnata in un lungo sciopero ed ai ferri corti con il ministro della Giustizia Cancellieri dopo le note polemiche seguite al “fuori onda”.

Il parere favorevole con modifiche in Commissione
Così, lo scorso 9 luglio, fra le “54 condizioni”, presentate sotto forma di emendamenti al “Dl Fare”, in tema di media conciliazione, la Commissione ha previsto anche che essa sia obbligatoria in una fase sperimentale di tre anni, "necessaria per far entrare la conciliazione nella cultura" e al termine della quale si farà un monitoraggio dei risultati. Ha deliberato inoltre la presenza dell'avvocato come obbligatoria per tutta la durata della mediazione. L’aggiunta delle seguenti materie tra quelle obbligatorie: profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale (quindi nessun limite ai sinistri relativi ai danni a persone come proposto da alcuni componenti della Commissione). E la gratuità totale della mediazione solo quando all'esito del primo incontro non si perviene all'accordo (nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex lege). Si prevede però per 180 giorni la gratuità totale della mediazione obbligatoria.

ANF, “sconcertata” dal parere
Vedremo quale sarà l’esito di queste modifiche, nel frattempo l’Associazione nazionale forense, in un comunicato di questa mattina, si è detta ''sconcertata” dal parere rilasciato sul decreto del Fare, in particolare riguardo all’ampliamento della materie oggetto di conciliazione. 

Le posizioni iniziali
Ma va detto che le posizioni erano molto distanti fin dall’inizio, anche all’interno delle categorie. Così, se da un lato la voce della magistratura si dichiara sostanzialmente favorevole ai contenuti della riforma, l’avvocatura invece insiste per uno stralcio del provvedimento al fine di procedere con una proposta di legge organica.

Le proposte del CNF
Dunque, l’avvocatura propone in via emendativa la previsione di un termine sperimentale all’obbligatorietà (di un anno) limitando le controversie da assoggettare alla condizione di procedibilità in base al valore (fino ad euro 8.000) e prevedendo la gratuità dell’incontro informativo, oltre che l’eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese del contegno tenuto in mediazione. Quanto alla proposta conciliativa del giudice – già in vigore dal 22 giugno 2013 – di cui all’art. 185-bis c.p.c. se ne prevede la soppressione.

L’ipotesi che piace alla magistratura
Dalla magistratura, invece, si propone un valore massimo per liti da assoggettare all’obbligatorietà pari ad euro 20.000 e si ritiene che il previsto incontro “di programmazione” debba essere eliminato costituendo un momento “inutilmente defatigatorio”. Si esprime poi parere favorevole al nuovo ruolo del giudice sia nel prescrivere (e non solo nel sollecitare) la mediazione stragiudiziale, sia alla proposta giudiziale conciliativa o transattiva.

Verso una logica inclusiva: la proposta Lucarelli
In ultimo, si deve alla professoressa Paola Lucarelli (ordinario di Diritto commerciale oltre che docente di Mediazione dei conflitti dell’Università di Firenze) un articolato e compiuto progetto di riforma, in parte recepito dalle modifiche richieste dalla Commissione, il cui scopo appare proprio quello di provare a ricucire lo strappo con l’avvocatura, valorizzando competenze, esperienze e prestigio della classe forense.
I punti cardine della “proposta Lucarelli” sono quattro:
Obbligatorietà ex lege - Reintroduzione tra le materie dell’obbligatorietà delle controversie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Introduzione di nuove materie: società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi. Previsione dell’obbligatorietà sperimentale: durata triennale con successivo monitoraggio degli esiti del Ministero della Giustizia.
Ruolo dell’avvocato - Introduzione dell’obbligo dell’assistenza dell’avvocato per l’attivazione e lo svolgimento della mediazione. Rafforzamento dell’obbligo di preventiva informazione del cliente. Soppressione della norma che introduce l’avvocato quale mediatore di diritto
Ruolo del giudice - Si tiene ferma la modifica introdotta con il Dl 69/2013 che assegna al giudice il potere di ordinare lo svolgimento del tentativo di mediazione (che costituisce anche condizione di procedibilità), ma si lasciano libere le parti di individuare l’organismo di mediazione. Si tiene ferma anche la norma di cui all’art. 185-bis c.p.c. che prevede la proposta conciliativa o transattiva del giudice.
Il primo incontro di mediazione - Si propone di evitare la definizione del primo incontro quale incontro di “programmazione”; il primo incontro ha sicuramente valenza informativa delle parti, ma deve mirare ad avviare il percorso di mediazione con la collaborazione delle parti e dei loro avvocati. Determinazione ex lege di una durata massima di novanta minuti del primo incontro con costi molto contenuti e predeterminati (sia in caso di accordo che di mancato accordo), secondo i parametri già previsti nel decreto in fase di conversione.

mercoledì 10 luglio 2013

Da Il Sole 24 ore - Conciliazione, spunta la "prova"

Di Giovanni Negri - 10 luglio 2013 (link)
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Obbligatorietà a tempo della conciliazione. Tre anni e poi una valutazione sugli effetti, prima di decidere se e in quali forme proseguire. Ma anche estensione delle materie soggette al tentativo di accordo preliminare al giudizio vero e proprio.

La Camera offre una (limitata) sponda istituzionale agli avvocati, in sciopero per tutta la settimana contro le politiche del Governo, nel parere reso dalla commissione Giustizia sul decreto "del fare". Il parere arriva al termine di «un'indagine conoscitiva approfondita», spiega la presidente Donatella Ferranti (Pd). In termini generali, la Commissione prende atto della «necessità e urgenza di rilanciare l'economia» attraverso il decreto legge, ma auspica per il futuro che le iniziative in materia di giustizia siano adottate con disegni di legge e non decreti e affidate in sede referente alla commissione stessa. In questo modo verrebbe lasciato più tempo all'elaborazione degli interventi e più spazio al soggetti istituzionali con la maggiore competenza.

Più nel dettaglio, invece, il parere si sofferma su 54 condizioni formulate sotto forma di emendamenti che toccano un po' tutti gli snodi chiave del decreto in materia di giustizia. Sul fronte della conciliazione obbligatoria, il punto forse più critico e sgradito all'avvocatura, il parere prevede che l'obbligatorietà (che il Governo ha ritenuto di potere riproporre malgrado la sentenza della Corte costituzionale, considerata ininfluente sul punto) sopravviva in una fase sperimentale di tre anni, «necessaria per far entrare la conciliazione nella cultura» e al termine della quale si faccia un monitoraggio dei risultati.

Si dispone inoltre che il primo incontro per la conciliazione, alla presenza degli avvocati, sia gratuito, al contrario di quanto ammette il decreto che prevede comunque pagamenti assai contenuti, e che se il risultato è subito negativo, ci si potrà indirizzare all'autorità giudiziaria. Vengono inoltre ampliate le materie, con un (parziale) ritorno al passato, a casi come le controversie sulla circolazione stradale senza danni alle persone, le cause patrimoniali tra coniugi, i rapporti interni ad associazioni e fondazioni.

[segue]

lunedì 8 luglio 2013

Da Blog conciliazione - La mediazione in ambito condominiale: parliamone con Fabrizio Biagi

Riporto da Blog Conciliazione (link) l’intervista a Fabrizio Biagi, avvocato e mediatore brianzolo, ottimo professionista che ho avuto modo di conoscere nel 2003, in occasione di un corso alla Camera per la mediazione delle controversie di Monza.
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Il Condominio è un ricettacolo di situazioni conflittuali derivate non solo dalla necessità di condividere gli spazi comuni, ma anche di far sentire la propria voce e far valere i propri interessi. A questo aggiungiamo poi che il mezzo più efficace per condividere idee, posizioni, iniziative e pareri è quello di interagire in Assemblea Condominiale, momento tanto utile quanto, al tempo stesso, sgradevole per il fatto che il dibattito è imbrigliato dai tempi, dalle modalità di intervento e dalle tensioni che inevitabilmente ne conseguono. Il percorso giudiziale, d’altra parte, non sempre risulta essere la soluzione migliore in termini di condivisione del raggiungimento degli obiettivi necessari per la pacifica e costruttiva convivenza dei condomini. La mediazione, quindi, si presterebbe ad essere il luogo adatto a gestire le controversie condominiali. Sarà forse anche per questi motivi che il legislatore ha ritenuto necessario introdurre delle modifiche normative al riguardo. Ne parliamo con l’esperto, Avvocato e Mediatore, Fabrizio Biagi. 

Con le recenti novità legislative, quali scenari sono ipotizzabili nelle controversie condominiali? 

Da molti anni si attendeva una riforma della normativa condominiale, ora è arrivata e senza entrare nel merito della stessa credo che dovremo attenderci un incremento della conflittualità. 

Quali sono le ragioni di questa previsione? 

La normativa non aveva subito modifiche per molto tempo ed era, a mio avviso, piuttosto rigida nel regolamentare i diritti dei singoli condomini; ciò garantiva peraltro una certa stabilità. La nuova normativa ha riconosciuto maggiori opportunità ai singoli e possibilità di modifica ai regolamenti condominiali, stabilendo maggioranze più facilmente raggiungibili nelle assemblee condominiali. E’ probabile che si creino nuove alleanze, anche più variegate e mutevoli, tra i condomini in relazione agli argomenti posti in discussione nelle assemblee; poi vi è la questione della novità della normativa che si presterà a diverse interpretazione da parte degli operatori professionali. 

Vi saranno quindi mediazioni più difficili? 

Io credo che la mediazione in materia condominiale sia una delle più complesse, le novità introdotte dal “decreto del fare” penso che concorrano in tal senso. Mi spiego meglio, l’incontro preliminare può essere un’ottima occasione per stabilire con le parti un comune “piano di attacco al conflitto” ma bisognerà gestire questo primo incontro al meglio. I mediatori dovranno impegnarsi molto perché l’eventuale prosieguo del tentativo di mediazione dipenderà da quanto accadrà nel primo incontro; immagino che dovremo, in un tempo alquanto limitato, dare sufficienti informazioni e suscitare l’interesse delle parti a proseguire il tentativo. Cosa non facile da fare quando si è sotto pressione. 

Quali altri aspetti vi sono? 

Io considero la mediazione in materia condominiale una negoziazione multiparte, la mia esperienza in tal senso mi suggerisce che nel tentativo non si confrontano il singolo condomino, che avanza delle lamentele  e l’amministratore che rappresenta il condominio. Dietro la posizione dell’amministratore ve ne sono almeno due diverse, quella della maggioranza e quella della minoranza dell’assemblea, senza contare il fatto che spesso vi sono i singoli condomini dissenzienti, che hanno una loro diversa posizione.  E’ quasi impossibile per l’amministratore, per il suo ruolo, dar voce a tutte le posizioni, il più delle volte si deve limitare a rappresentare la volontà della maggioranza. Questa situazione provoca l’impasse della negoziazione e spesso l’escalation del conflitto. Altrettanto spesso il conflitto portato in mediazione ne sottende altri tra i singoli condomini che agiscono strumentalmente utilizzando il mezzo assembleare. 

Come affrontare una situazione tanto complessa? 

La risposta non è univoca, direi che manca ancora una completa informazione sulle potenzialità dello strumento mediazione tra gli operatori professionali. Inoltre i tempi di gestione del conflitto credo siano fondamentali; trascinare il conflitto nel tempo non è una buona strategia, troppe assemblee straordinarie senza affrontarlo inaspriscono le posizioni. In mediazione poi non mi pare possibile giungere ad una soluzione positiva se i conflitti latenti o sottesi non vengono portati alla luce del sole. Quindi la mediazione è multiparte e la mancata partecipazione degli altri portatori di interessi di solito impedisce il raggiungimento di un accordo. 

La mediazione dovrebbe quindi coinvolgere altre parti oltre a quelle originarie?

Dipende, a volte la partecipazione dei consiglieri può essere molto utile, a volte anche quella dei singoli condomini. D’altra parte i poteri dell’amministratore, pur se delegato, sono limitati e pertanto ha sempre la necessità di riportare all’assemblea gli sviluppi della negoziazione. Inoltre per raggiungere l’accordo l’assemblea deve dare la sua approvazione. Tecnicamente il percorso è lungo e complesso e anche piuttosto oneroso in termini di tempo ed economici. Non è infrequente che l’amministratore si ripresenti al successivo incontro piuttosto frustrato perché ha dovuto discutere duramente in assemblea, senza essere riuscito ad ottenere l’avallo di soluzioni che aveva condiviso nella negoziazione con la controparte. Una soluzione, che è stato necessario negoziare intensamente ma che siamo riusciti a sperimentare  con successo, è stata quella di effettuare due incontri, per “mettere le carte in tavola” e poi convocare l’assemblea per il terzo incontro. 

Ha funzionato? 


E’ stato un incontro lungo e difficile,  in certi momenti anche duro, ma ha funzionato e si è raggiunto un accordo. Tutti i condomini  erano presenti e  hanno potuto dire la loro; credo che sia stato questo uno dei motivi del successo di quella mediazione.

venerdì 5 luglio 2013

Formazione Futuro (siamo su Lavorare)


Vi ricordo il progetto Formazione Futuro: così si sviluppano identità professionali 2.0, GRATUITO per giovani laureandi o imprenditori in avviamento professionale e lo faccio attraverso questo articolo comparso su Lavorare.

Per consultare la locandinale materie ed i relatori su cui verterà il percorso formativo, andare al seguente link.

Mancano pochi giorni alla scadenza del bando... mbe', che aspettate? ;) 


giovedì 4 luglio 2013

Quante cose ci stiamo perdendo?

Da un post da un gruppo di facebook che riprendo dall'amico Luciano, una splendida storia, una metafora sulla comunicazione e su quello che ci perdiamo in seguito ai "rumori" che distolgono la nostra attenzione...
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Un uomo si mise a sedere in una stazione della metro a Washington DC ed iniziò a suonare il violino; era un freddo mattino di gennaio. Suonò sei pezzi di Bach per circa 45 minuti. Durante questo tempo, poiché era l’ora di punta, era stato calcolato che migliaia di persone sarebbero passate per la stazione, molte delle quali sulla strada per andare al lavoro.

Passarono 3 minuti ed un uomo di mezza età notò che c’era un musicista che suonava. Rallentò il passo e si fermò per alcuni secondi e poi si affrettò per non essere in ritardo sulla tabella di marcia. Alcuni minuti dopo, il violinista ricevette il primo dollaro di mancia: una donna tirò il denaro nella cassettina e senza neanche fermarsi continuò a camminare. Pochi minuti dopo, qualcuno si appoggiò al muro per ascoltarlo, ma l’uomo guardò l’orologio e ricominciò a camminare. Quello che prestò maggior attenzione fu un bambino di 3 anni. Sua madre lo tirava, ma il ragazzino si fermò a guardare il violinista. Finalmente la madre lo tirò con decisione ed il bambino continuò a camminare girando la testa tutto il tempo. Questo comportamento fu ripetuto da diversi altri bambini. Tutti i genitori, senza eccezione, li forzarono a muoversi. 

Nei 45 minuti in cui il musicista suonò, solo 6 persone si fermarono e rimasero un momento. Circa 20 gli diedero dei soldi, ma continuarono a camminare normalmente. Raccolse 32 dollari. Quando finì di suonare e tornò il silenzio, nessuno se ne accorse. Nessuno applaudì, nè ci fu alcun riconoscimento. 

Nessuno lo sapeva ma il violinista era Joshua Bell, uno dei più grandi musicisti al mondo. Suonò uno dei pezzi più complessi mai scritti, con un violino del valore di 3,5 milioni di dollari. Due giorni prima che suonasse nella metro, Joshua Bell fece il tutto esaurito al teatro di Boston e i posti costavano una media di 100 dollari.

Questa è una storia vera. L’esecuzione di Joshua Bell in incognito nella stazione della metro fu organizzata dal quotidiano Washington Post come parte di un esperimento sociale sulla percezione, il gusto e le priorità delle persone.

La domanda era: “In un ambiente comune ad un’ora inappropriata: percepiamo la bellezza? Ci fermiamo ad apprezzarla? Riconosciamo il talento in un contesto inaspettato?”.

Ecco una domanda su cui riflettere: “Se non abbiamo un momento per fermarci ed ascoltare uno dei migliori musicisti al mondo suonare la miglior musica mai scritta, quante altre cose ci stiamo perdendo?”.

mercoledì 3 luglio 2013