giovedì 11 febbraio 2016

"Il mediatore verbalizza il rifiuto"

Articolo di Marco Marinaro | Da Il Sole 24 ore, 11 febbraio 2016.

A partire dal c.d. “Decreto del Fare”, la questione della verbalizzazione del primo incontro ha sollevato parecchi dubbi interpretativi. A questi ha dato una risposta l’ordinanza del 25 gennaio scorso del Tribunale di Roma (Moriconi) “le cui motivazioni sono volte a mettere in chiaro taluni aspetti problematici della verbalizzazione del primo incontro di mediazione e, in particolare, della sua fase introduttiva che prelude e si conclude con la mancata prosecuzione del procedimento”.


Come scritto nell’ordinanza di Moriconi, il mediatore “deve trascrivere ogni circostanza - quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza. altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo”. 

Nell’ordinanza, inoltre, sono riportati due aspetti che mi sembra importante mettere in evidenza: 1) che la “fatidica” domanda che il mediatore pone alla fine dell’informativa per verificare la proseguibilità della procedura “debba essere volta a verificarne la ‘possibilità’ e non l’interesse”; 2) inoltre, la garanzia della riservatezza attiene “al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite”

Ciò significa che tutte le volte in cui le dichiarazioni delle parti attengono a circostanze relative “alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo […]”.

In questo modo il giudice può conoscere il contenuto della condotta delle parti “sia per la declaratoria di improcedibilità sia per le sanzioni e per l’eventuale condanna risarcitoria per responsabilità processuale aggravata”.

L’ordinanza prosegue sottolineando che “sarà necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria”; tuttavia a condizione “che la parte dichiarante la esponga e chieda la relativa verbalizzazione”.

Voglio fare un brevissimo commento. 
Premesso che, sulla base della mia esperienza, la “prassi” di verbalizzare il rifiuto fosse già più o meno consolidata presso gli organismi, sinceramente, invece, mi lascia perplesso addirittura la verbalizzazione della motivazione del rifiuto (ammesso che poi questa esca in mediazione). Io non vorrei che questa ordinanza, oltre ad essere un restringimento del campo di azione della riservatezza, rappresenti anche un altro passo verso la progressiva “processualizzazione” della mediazione a cui stiamo assistendo ormai da un po’ di tempo.

1 commento:

  1. arrivare a verbalizzare tanto, fa correre il rischio che la parte non sottoscriva, a quel che succede?

    RispondiElimina