venerdì 30 settembre 2011

giovedì 29 settembre 2011

Indagine sugli organismi di mediazione


Il compito di chi si occupa per professione di mediazione deve, o almeno dovrebbe, essere anche quello di fare della ricerca, sulla procedura, sulle tecniche, sul ruolo del mediatore e sulla formazione (argomenti che sinceramente prediligo), ma anche sulla normativa e sugli organismi che gestiscono materialmente, logisticamente e organizzativamente le procedure di mediazione. 

Allora, ieri sera, facendo un rapido giro nella “giungla virtual-mediativa” di siti e blog che si occupano della nostra materia mi sono imbattuto in una ricerca del tutto originale (almeno per me) e, ritengo, molto interessante per tutti gli oepratori del settore, perché offre utili spunti di riflessione. Mi riferisco a un’indagine telefonica fatta su tutto il territorio nazionale sulle modalità operative dei quasi 470 organismi di mediazione civile e commerciale accreditati presso il Ministero.

L’indagine, svolta dalla Gestmed srl, ha focalizzato l’attenzione su alcuni aspetti: la reperibilità dell’organismo, la disponibilità a effettuare una revisione finale formale dell’istanza di mediazione prima del deposito, l’imparzialità dell’Organismo, il rispetto dei 15 giorni di tempo entro cui fissare il primo incontro, i costi per l’utenza, l’accoglienza e la preparazione del personale.

Da questa emergono elementi davvero interessanti. Infatti sembrerebbe che gli Organismi con personale meno competente e di difficile reperibilità sono, udite udite, quelli delle Camere di Commercio (!) – elemento paradossale se pensiamo che il sistema camerale rappresenta un cardine della mediazione e conciliazione in Italia fin dall’inizio degli anni ‘90. Altro dato interessante riguarda la mancanza di risposta in oltre il 40% dei casi (nonostante siano stati fatti dagli intervistatori - che si sono finti potenziali utenti per una procedura su una materia obbligatoria - fino a tre tentativi, tutti in orari di ufficio) o il fatto che per il 17,5% degli organismi il numero di telefono risulta addirittura  inesistente! Nel 4% dei casi invece il numero è errato o l’organismo non attivo (cosa peraltro rilevata anche da diversi partecipanti ai miei corsi, che hanno più volte segnalato la difficoltà di un contatto con alcuni organismi – soprattutto nelle sedi secondarie). 

Alcuni poi fanno confusione tra materie obbligatorie e facoltative, non fornendo in qualche caso neanche chiarimenti ai potenziali utenti (della serie: vuoi fare la mediazione? Devi nascere “imparato”!); altri, soprattutto Organismi formati presso Ordini degli Avvocati, prevedono l’assistenza tecnica obbligatoria.  Per quanto riguarda invece il rispetto dei 15 giorni di tempo entro cui fissare il primo incontro i dati raccolti sembrerebbero incoraggianti (la media riscontrata è di poco superiore ai 20 giorni).

Per carità, probabilmente nessuno, tra gli operatori del settore, pensava davvero che dopo un anno e mezzo dal “varo” della riforma sulla mediazione e dopo sei mesi dall’entrata in vigore della obbligatorietà per alcune materie, tutti gli organismi accreditati fossero REALMENTE operativi. Tuttavia, a leggere i risultati dell’indagine, questi ci sembrano francamente sorprendenti, ben oltre quello che era lecito attendersi. Dipende tutto solo da un “difetto di gioventù” dell’istituto della mediazione, tale da richiedere una capacità di consolidamento di tutto il sistema? Oppure i risultati non potrebbero dipendere in qualche modo anche dall’abitudine, ormai consolidata nel nostro paese, di reinventarsi mestieri, competenze e professionalità a seconda della (vera o presunta che sia) convenienza?

Una cosa è certa: nella mia esperienza di formatore ho incontrato diversi enti di formazione e organismi di mediazione seri, competenti, motivati e ben organizzati e in questo momento penso soprattutto a loro, oltre, ovviamente, ai mediatori e formatori che ne fanno parte.  Infatti, sono proprio questi che hanno molto da perdere, in termini di immagine e non solo, se si afferma presso il pubblico l’idea di superficialità, pressapochismo e impreparazione da parte degli organismi. Al tempo stesso hanno anche molto da guadagnare in caso di controlli e monitoraggi efficaci da parte del Ministero. Certe cose non possono passare inosservate. Se lo spirito del DM 145 va verso quest’ultima direzione, ritengo che ne abbia da guadagnare tutto il sistema, primi fra tutti gli organismi di mediazione (e mediatori) e gli enti di formazione (e formatori) VERI e, in ultima analisi, l’istituto stesso della mediazione che potrebbe così svilupparsi (si spera) senza clamorosi autogol provocati proprio da alcuni, che invece ne dovrebbe rappresentare (e tutelare) gli interessi.

mercoledì 28 settembre 2011

Mediazione: situazione-rinvii (alla Consulta, alla Corte Europea, ecc.)

Aggiornamento al 6 dicembre 2011.

Si legge oggi di un altro rinvio alla Corte Europea della mediazione, stavolta da parte del Giudice di pace di Mercato San Severino.
A questo punto ci sembre utile fare un breve punto della situazione, soprattutto per "tracciare" le novità degli ultimi giorni sul fronte rinvii/ricorsi:

- Rinvio alla Corte Costituzionale: Ovviamente, primo fra tutti quello del TAR del Lazio della scorsa primavera, in seguito al ricorso promoso dall'OUA, su cui si attende una pronuncia entro la fine di quest'anno. Nel mese di settembre sono invece arrivati i due rinvii alla Corte, promossi rispettivamente dal Giudice di Pace di Parma e dal Giudice di Pace di Catanzaro; a questi, il 6 dicembre, si è aggiunto il Tribunale di Genova. Ricordiamo inoltre che, sempre nel mese di settembre, il Tribunale di Lamezia Terme si è pronunciato sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

- Ricorsi alla Corte Europea: innanzitutto quello del Tribunale di Palermo, circa l'interpretazione della Direttiva 52/2008, su questioni che riguardano l'eccesso di delega, i limiti illegittimi all'accesso alla giustizia, l'assenza di competenza territoriale, la possibilità che il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione in assenza del consenso delle parti, l'inadeguata formazione dei mediatori e la conoscenza della materia nel caso specifico. A seguire il ricorso di ieri di cui si parlava all'inizio che riguarda, oltre alla questione della obbligatorietà, anche le sanzioni di carattere processuale in caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione e l'eventuale proposta fatta dal mediatore pur in assenza di richiesta delle parti. Sempre a proposito di Europa, ricordiamo poi la Risoluzione del Parlamento europeo 2011/2026 (INI), su cui abbiamo scritto in un precedente post.

Questa è la situazione... and still continuing, direbbero gli anglosassoni...

lunedì 26 settembre 2011

Tutta la mediazione, minuto per minuto...


Le analogie con il calcio, si sa, funzionano spesso in un paese come il nostro da sempre "malato di pallone" (d'altra parte chi vi scrive ha visto la sua prima partita di calcio alla tenera età di tre anni). E allora c'è chi, come Massimiliano Pari, ha pensato di "fotografare" in un ottimo articolo la situazione della mediazione in Italia alla luce del DM 145 come se fosse una partita di calcio, anzi un derby, almeno a valutare dai toni e le aspre polemiche che stanno caratterizzando le iniziative in favore o contro la mediazione.


L'articolo di Pari offre anche l'occasione per sintetizzare i punti segnati a favore dei diversi schieramenti (se vi sembra che sia una "battaglia", beh talvolta i toni sono proprio quelli):

- A favore: La pronuncia del tribunale di Lamezia Terme del 1° agosto che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e, un paio di settimane fa, la risoluzione del Parlamento europeo 2011/2016 (INI). Sebbene quest'ultima da un lato osservi "che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali",  dall’altro "sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria…". Quindi, in un quadro di valutazione positiva della mediazione, la risoluzione sembrerebbe quasi introdurre una velata critica al regime della obbligatorietà.
- Contro: oltre alla pronuncia del TAR del Lazio (la scorsa primavera), la recente pronuncia del Giudice di Pace di Parma e quella del Giudice di Pace di Catanzaro. In più abbiamo anche la pronuncia del Tribunale di Palermo, che ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte Europea circa l'interpretazione della Direttiva 52/2008.
Come andrà a finire? La risposta dell'autore dell'articolo è un insieme di speranza e timori: "Ora siamo in attesa del triplice fischio della Corte Costituzionale che metta fine all’incontro e decida definitivamente sulla sorte della mediazione obbligatoria nel nostro ordinamento. La speranza di tutti è che la Consulta non ci costringa ai tempi supplementari". Nell'attesa, l'ansia da derby prosegue...   Link all'articolo  Photo credits 

Il dilemma del negoziatore...

Prendo spunto da una citazione tratta dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi (2,4), "Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri" (ringrazio l'amico Giuseppe) per segnalare un mio commento a una famosa scena del film "A beautiful mind" pubblicato all'inizio di agosto su sapereperfare.it.

La scena, anche alla luce della citazione, è molto efficace per far riflettere su uno dei temi più importanti nella negoziazione, la scelta tra competizione o cooperazione al tavolo delle trattative, che non riguarda soltanto il negoziato nel suo complesso ma ogni singola "mossa" tra le parti.

giovedì 22 settembre 2011

SEMINARIO INTRODUTTIVO ALLA FUNZIONE DI ASSISTENTI E CONSULENTI IN MEDIAZIONE

Vi segnalo l'evento in oggetto, che si svolgerà presso il CESFORM srl, sito in Via Bettolo 12 - Roma, il prossimo 27 settembre. Il seminario costituisce la giornata introduttiva dell'omonimo corso, organizzato in collaborazione con l'ANF - sede di Roma. I docenti del seminario e del corso saranno Alessandra Passerini e il sottoscritto.
Il seminario prevede per gli avvocati 5 crediti formativi.

Obiettivi 
- fornire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di negoziazione e mediazione e della loro applicazione alla mediazione in materia civile e commerciale così come previsti dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010; 
- migliorare la competenza negoziale dei partecipanti e la loro effettiva capacità di assistere professionalmente le parti in qualsiasi tipo di trattativa e procedura di mediazione stragiudiziale ai sensi di detta normativa.

A chi si rivolge 
- avvocati, commercialisti, praticanti, intermediari, periti, consulenti delle parti nelle procedure di mediazione. 

Link

mercoledì 21 settembre 2011

Non c’è modo di vedere finchè il tuo cuore, la tua anima e il tuo spirito sono coperti dal conflitto…


Questa è una delle frasi più belle di un’intervista ad Eric Galton (noto mediatore americano e vero e proprio “pioniere” nel campo delle Alternative Dispute Resolution), riportata in Blog Conciliazione. La lettura, al tempo stesso motivante (penso all’entusiasmo che susciterà negli appassionati della materia) e sfidante (“non si finisce mai di imparare” potrebbe essere il suo motto), rappresenta un piccolo compendio di cultura negoziale, oltre che di principi e tecniche di mediazione.
A mio avviso, i temi principali dell’intervista sono tre:
  • Fasi della procedura
All’inizio della sua carriera Galton temeva la sessione congiunta iniziale, soprattutto perché non si sentiva preparato a gestirla, anche per paura che le parti potessero dire qualcosa che allontanasse dalla soluzione. Con l’esperienza invece ha imparato ad apprezzare l’utilità di tale sessione poiché permette alle parti di apprezzare i benefici della mediazione e il ruolo del mediatore, mentre per il mediatore è utile, tra l’altro, per comprendere meglio la relazione tra parte ed avvocato.
  • Il mediatore
Per Galton non deve smettere mai di formarsi (“dopo 6.000 mediazioni sto ancora imparando” è il suo commento), così come deve impegnarsi a una grande condotta etica. Per quanto riguarda l’attività del mediatore nella procedura Galton sottolinea di sentirsi, alle volte, come un “vigile che dirige il traffico”, fornendo alle persone suggerimenti su ciò che potrebbe rendere la negoziazione più efficace. Le parti restano al centro della procedura. Tuttavia anche il mediatore può fare molto aiutandole nella loro negoziazione attraverso una preparazione molto dettagliata sulla controversia (che permette peraltro di minimizzare i rischi di un eventuale stallo), l’ascolto attento alle esigenze delle parti e la capacità di essere pazienti e “reattivi” rispetto a ciò che accade nella procedura per cogliere le opportunità che questa offre. Sullo stile, per Galton non ha senso chiedersi quale sia quello più efficace. Infatti, i mediatori devono essere dei “camaleonti”, capaci di adattare il proprio stile alla situazione e allo specifico contesto.  In breve, a chi desidera sapere se predilige una mediazione facilitativa o valutativa la sua risposta è: né troppo direttivi, né troppo passivi…
  • La gestione del conflitto
Galton considera il suo passato da avvocato come un momento importante nella formazione del suo ruolo come mediatore; tuttavia ora, rispetto al passato, Galton comprende molto meglio il conflitto e le conseguenze nefaste che provoca nelle persone coinvolte. Infatti, queste, che si trovano in mezzo a un vero e proprio “tunnel”, sono incapaci di pensare ad altro, di guardare ad altro, di vivere altro che il conflitto e le emozioni negative che esso causa. Per questo la mediazione rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione costruttiva delle controversie, proprio per la sua capacità di “lavorare in profondità” con le parti e insieme alle parti nella gestione delle dinamiche de-escalative del conflitto attraverso le sue leve emotive. E questo, per Galton, è possibile soprattutto perché l’esperienza come mediatore lo ha fatto diventare “qualcos’altro” rispetto all’avvocato.

lunedì 19 settembre 2011

Risoluzione 2011/2026 (INI) del Parlamento europeo

Il 13 settembre il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali. La risoluzione nasce a seguito dei problemi applicativi della direttiva europea 52/2008 riscontrati in alcuni stati membri (ad es. Repubblica Ceca, Austria, Finlandia e Svezia non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva), anche in vista di una specifica proposta legislativa della Commissione sulla mediazione, prevista per quest’anno, e della comunicazione sull’attuazione della direttiva, prevista invece per il 2013.

Tra i diversi aspetti esaminati dai parlamentari europei ne emergono alcuni di particolare interesse. Innanzitutto, il tema della confidenzialità nel rapporto tra mediatore e parti. Il requisito è ormai consolidato nelle diverse normative nazionali, sebbene con notevoli differenze. Ad es. mentre in Italia l’approccio è rigoroso, in Svezia la questione è rimessa alla volontà delle parti. Pertanto, il Parlamento richiede un approccio più coerente.

Sul tema della obbligatorietà, il Parlamento cita il caso italiano, definendolo come “il caso più lampante” di ricorso a norme che rendono obbligatorio l’avvalersi della mediazione. Al punto 9 della risoluzione il Parlamento sottolinea che “i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti”. Tuttavia, nel punto successivo sottolinea che “la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio nella procedura giudiziaria”.

Altro aspetto importante riguarda infine la crescita della consapevolezza nei paesi-membri sulla mediazione. Il Parlamento ritiene necessarie ulteriori azioni a favore del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l’accesso alla professione del mediatore, per i quali si riconosce l’importanza di stabilire norme comuni, necessarie per assicurare un elevato livello qualitativo, oltre a standard di qualità per la formazione dei mediatori e il loro accreditamento nell’Unione.

giovedì 15 settembre 2011

Ubuntu, ovvero l'"arte della reciproca necessità"...


Sinceramente stanco, e perchè no anche un po' annoiato dalle quotidiane schermaglie tra interpretazioni del DM 145 e attesa per la pronuncia della Corte Costituzionale (per quanto consapevole che, ai fini dello sviluppo della nostra amata mediazione, tali aspetti sono molto importanti), voglio parlare di tecniche di mediazione, che restano la parte migliore del c.d. "metodo negoziale", peraltro applicabili ai diversi contesti della nostra vita (nella nostra professione come nella nostra vita). Lo faccio attraverso uno splendido video di Elizabeth Lesser, che ci parla del confronto e del dialogo con l'"altro", questo sconosciuto (quando non giudicato e disprezzato).
La Lesser parla di "ubuntu", splendido concetto di origine africana che è molto più che una "filosofia di vita". E' cultura e costruzione di identità, ma anche senso di appartenenza nell'integrazione. Confronto e non condanna. Una frase molto semplice, eppure così difficile da accettare da parte di molti, per riassumerla: "I need you, in order to be me... You need me in order to be you".

Quali sono i passaggi importanti (almeno secondo me) di questo video?
Un primo elemento riguarda il dialogo con gli altri, all'interno del quale non si deve cercare di difendere la propria posizione o interrompere l'altro per impedirgli di parlare. Per una corretta comprensione è necessario essere aperti, curiosi a ciò che l'altro dice e soprattutto... ascoltarlo! Non pensare (fintamente) di farlo e pensare (realmente) solo a quello che vogliamo dire. Nel dialogo, per conoscere il punto di vista dell'altro, può essere utile fare qualche semplice domanda, ad es. quali cose ti preoccupano di più? Cosa vorresti chiedere a qualcuno che non la pensa come te? Anche solo da queste se ne potrebbero trarre informazioni utili per avere un quadro più ampio della situazione. Chissà, in fine dei conti la "peggiore cosa che ci potrebbe capitare" è di cambiare la nostra opinione su qualcuno o qualcosa. Le informazioni facciamocele dare dagli altri e non pensiamo di saperle già. Andare oltre i propri preconcetti significa questo...

Altro elemento importante riguarda la risposta alla domanda: in che cosa, nel concreto, consiste l'ubuntu? E' il luogo in cui si trovano le soluzioni ai problemi che sembrano più intricati. Semplice, no? Rappresenta solo una meta ideale? Chissà; certo che se ho un problema con qualcuno e interrompo la comunicazione non vado verso l'ubuntu ma verso qualche altra parte (e magari avrò mandato questo qualcuno, anche solo con la mente, verso chissà quale ameno paese). Tuttavia, l'ubuntu non è una bacchetta magica, richiede disponibilità, tempo e applicazione. Richiede due persone disposte a rinunciare a dire "lo so già!", due persone che passano dalle armi delle proprie argomentazioni agli strumenti rappresentati dal dialogo e il confronto.

Per chiudere, infine, la Lesser cita il poeta persiano Rumi: "Aldilà delle idee, del cosa è giusto e cosa è sbagliato esiste un luogo. Io vi incontrerò lì". Che sia questo il luogo (ideale, se ragioniamo con scetticismo, ma reale, se pensiamo ai concreti risultati che può raggiungere la trasformazione costruttiva dei conflitti) del mediatore? Mi limito a dire una cosa: non siamo su Pandora o su Utopia, ma nel mondo e la capacità di comunicare con l'altro è vecchia come il mondo (appunto), così come le capacità dell'uomo di agire come "terzo" per far andare d'accordo gli altri. Questi sono strumenti a nostra disposizione. Sta a noi usarli, anche solo per saperli sempre meglio usare. Hai visto mai che magari cominciamo pure ad andare d'accordo?
Ringrazio Anna Maria per l'"imbeccata".

Sul sito di TED è possibile selezionare i sottotitoli in italiano.

martedì 13 settembre 2011

Mediation's italian way

"This is not mediation, this is a 'non-binding arbitration'"... 
Questo è il commento che un esperto di mediation americano ha fatto al termine di un convegno svoltosi a Roma lo scorso mese di marzo nel quale aveva fatto da relatore. Con la semplicità propria di chi ha scoperto "il re nudo" (cito l'amico Paolo), l'esperto, attraverso una splendida provocazione, ha dato, da esterno, una splendida interpretazione sulla procedura di mediazione organizzata nel nostro paese. Io non credo sia questo, ma di certo la procedura di cui al d.lgs. 28/2010 e al DM 180/2010 ha disegnato qualcosa di diverso rispetto alla mediazione, almeno così come dovrebbe essere.

Secondo la definizione data da Wikipedia, Non-binding arbitration "is a type of arbitration in which the arbitrator makes a determination of the rights of the parties to the dispute, but this determination is not binding upon them, and no enforceable arbitration award is issued. The "award" is in effect an advisory opinion of the arbitrator's view of the respective merits of the parties cases. Non-binding arbitration is used in connection with attempts to reach a negotiated settlement. The role of an arbitrator in non-binding arbitration is, on the surface, similar to that of a mediator in a mediation." 

Attenzione al significato di "on the surface"; sembra poco, ma dentro può esserci davvero molto...

domenica 11 settembre 2011

Haiku di William Ury sulle tattiche per trattare con le persone difficili

Questa volta parliamo di negoziazione. Ecco un breve video di una lezione/intervista di William Ury, co-autore del celebre Getting to yes, che tratta delle tattiche per gestire le persone "difficili" e le trattative in cui le emozioni giocano un ruolo fondamentali. 
Da questo spezzone vorrei sinteticamente estrapolare alcune frasi:
  • Forse la persona più difficile da convincere in una negoziazione siamo noi stessi. Infatti se pensiamo che una situazione (o una persona) sia difficile da gestire questa, di fatto, lo diventerà. Non voglio con questo dire che tutto è possibile, ma di certo nulla sarà possibile se noi come tale lo considereremo.
  • La chiave per gestire le persone difficili è "andare sul balcone", ossia fare per un momento un passo indietro. Immaginare cioè di raggingere un livello mentale superiore da cui poter osservare sè stessi in azione, quasi fosse la visione di un film. Attenzione, l'idea non è quella "di farsi un film" sulla situazione, ma di guardare sè stessi nella situazione, osservare cioè i propri comportamenti come fossero quelli di qualcun altro, per valutarli con maggiore serenità.
  • Per avere una maggiore capacità di persuasione, è opportuno costruire "un ponte d'oro" per l'interlocutore, ossia partire da quello che è il suo pensiero per rendere attraente il suo sì. Ciò comporta grande flessibilità, determinazione sull'obiettivo e capacità di mantenere il proprio controllo al tavolo negoziale per essere capaci di trovare i vantaggi che rendano la nostra proposta accettabile.

giovedì 8 settembre 2011

Mediazione: statistiche al 30 giugno 2011

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato all'inizio di agosto i nuovi dati statistici relativi allo stato della mediazione civile e commerciale in Italia da quando è divenuta obbligatoria nel marzo del 2011 (aggiornati al 30 giugno 2011).
 Dalla rilevazione emerge: 
  • Un incremento delle mediazioni civili e commerciali (+28% rispetto alla precedente indagine - al 30 di aprile). 
  • Nel 69% dei casi la mediazione ha riguardato uno dei casi per cui è prevista come obbligatoria, mentre nel 29% dei casi è stata facoltativa. Mentre la mediazione prevista da clausola contrattuale e quella demandata dal giudice ha riguardato solo il 2% dei casi.
  • Le prime 5 materie più trattate sono, nell’ordine, i diritti reali (16% circa), le locazioni (11% circa), il risarcimento danni da responsabilità medica (8% circa), i contratti bancari (7% circa) e i contratti assicurativi (6% circa).
  • Le mediazioni effettivamente svolte riguardano quasi il 28% dei casi e in queste le conciliazioni riguardano il 58% dei casi. 
  • Il valore-medio delle controversie sfiora gli 81.000 euro.
  • Infine, un dato interessante riguarda l'assistenza tecnica (la cui necessità è stata ribadita nei giorni scorsi anche dal nuovo guardasigilli, Francesco Nitto Palma); infatti oltre l'80% dei proponenti è risultata assistita da una avvocato, mentre tale percentuale scende drasticamente a solo il 20% dei casi per le parti istanti.

mercoledì 7 settembre 2011

Multa per chi non si presenta in mediazione senza giustificato motivo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri ha votato la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138. L’art. 35-sexies del decreto prevede la modifica dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010 il cui nuovo testo recita: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
Pertanto, d’ora in poi, non partecipare alle controversie di cui all’art. 5 (quindi anche quelle per condominio e incidenti stradali, per le quali la mediazione diventerà obbligatoria solo nel marzo 2012) costerà caro. E’ indubbio che tale intervento mira a dissuadere l’alto tasso di mancata partecipazione alla mediazione che, purtroppo, rappresenta il principale elemento negativo nelle pur promettenti statistiche dall’entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione (marzo 2011).

martedì 6 settembre 2011

Cosa si intende per "casi di mediazione"?

Il "nuovo" DM 180, così come modificato dal DM 145 del luglio scorso, all'art. 4.3.b prevede l'ormai "famoso" (famigerato?) tirocinio assistito in almeno venti casi di mediazione. Ora, anche leggendo alcuni commenti, per "casi di mediazione" si potrebbero a mio avviso intendere anche le simulazioni svolte presso l'organismo di mediazione (role-play, simulazioni in acquario, ecc.), in maniera non dissimile dal lavoro pratico che si svolge durante i corsi.

Questo renderebbe indubbiamente più semplice il lavoro degli organismi e permetterebbe la partecipazione di un buon numero di mediatori per simulazione. Tuttavia, sarebbe opportuno disciplinare in maniera seria gli aspetti organizzativi, in modo da evitare la partecipazione ad ogni sessione di decine di mediatori, facendo così perdere di significato il concetto stesso (esiste?) di tirocinio.

lunedì 5 settembre 2011

Prime voci (assolutamente da confermare)

Secondo le prime informazioni ricevute dagli organismi da parte del Ministero, il tirocinio assistito NON riguarderebbe i mediatori già accreditati, che dovrebbero solo integrare il corso da 50 ore con l'aggiornamento biennale, già indicato dal DM 180. Restano invece da chiarire le modalità di svolgimento del tirocinio assistito.

venerdì 2 settembre 2011

Un breve commento sul tirocinio assistito


E' ormai qualche giorno che leggo il "nuovo" decreto sulla mediazione e, soprattutto, mi confronto con i colleghi sul significato delle correzioni. Occupandomi io di formazione, uno dei temi più importanti riguarda a mio avviso il "tirocinio assistito", su cui sto sviluppando più domande, perplessità e critiche che certezze e "sollievo". 
Intendiamoci, nessuno, nemmeno i più ottimisti, pensava che la semplice partecipazione al corso di 50 ore fosse sufficiente per fare “un” mediatore, sia pure integrato dalle 18 ore di aggiornamento biennale (anche a giudicare dai commenti "preoccupati" di alcuni partecipanti - seppur valenti professionisti - che, forse in preda alla depressione post-simulazione, si lasciavano andare a commenti del tipo “non sarò mai in grado di fare il mediatore!”). Tuttavia, la disciplina di “qualcosa di più” forse poteva essere prevista e regolata con maggiore chiarezza, accortezza ed efficacia, considerato che se ne parla oramai da tempo. Ritengo innanzitutto fondamentale un chiarimento da parte del Ministero e auspico che gli organismi sappiano già qualcosa, anche se da colloqui informali sembrerebbe non esserci alcuna "interpretazione autentica".
Qualche considerazione su alcuni aspetti:
 
  • Innanzitutto le modalità organizzative; alcuni dicono che il tirocinio andrebbe interpretato solo come un uditorato, altri invece ipotizzano una partecipazione più o meno diretta dei neo-mediatori alle procedure. Sinceramente, mi sento vicino a questa seconda ipotesi (altrimenti si sarebbe parlato semplicemente di uditorato), salvo poi avere il "buio totale" su come gli organismi si organizzeranno per far "partecipare" i mediatori tirocinanti (es. si limiteranno a leggere la documentazione e assistere alla procedura? Riceveranno le parti? Porteranno il caffè durante le pause? Faranno co-mediazioni a tutti gli effetti? Faranno solo il discorso introduttivo? Ecc.). 
  • Altre perplessità riguardano gli aspetti organizzativi; ovviamente tutti auspicavano qualcosa di più rispetto alle 50 (+18) ore, ma onestamente 20 procedure di tironicio non sono poche, pur considerando le potenzialità positive. Diversi miei colleghi ad es. non hanno ancora raggiunto 20 mediazioni e, pur essendo ormai mediatori accreditati ormai da anni, mi domando: dovranno anch’essi fare il tirocinio, o quantomeno farlo per le procedure mancanti? Inoltre, chi farà il tirocinio? Il responsabile dell’organismo, magari coadiuvato da mediatori “esperti”, o direttamente questi?  
Provocazione: non è che alla fine si sia trovato un modo per frapporre ostacoli “indiretti” agli organismi (oltre 400 e il numero è sicuramente per difetto), i quali, dovendo garantire un tirocinio adeguato ai propri mediatori non riusciranno a farlo? O, peggio ancora, non vorrei che diventasse un ostacolo per i mediatori; riusciranno tutti “i nostri eroi”, quelli già accreditati, quelli che hanno superato il corso e sono in fase di accredito, quelli che hanno superato il corso ma che non sono ancora entrati nel percorso di accredito, quelli che ancora devono fare il corso e così via, a raggiungere il numero necessario di procedure “in tirocinio”?

La mia impressione è che, ancora una volta, si siano lasciate fuori dalle segrete stanze dove "si decide" le persone che forse avrebbero potuto dare un efficace contributo, ossia chi si occupa di formazione, che magari avrebbe potuto spiegare intanto cosa si deve intendere per “tirocinio assistito” e poi dare qualche suggerimento, visto che, nel settore privato come in quello pubblico, si organizzano già da anni interventi di formazione che integrano l’aula con strumenti di training-on-the job, tutoring, coaching, mentoring, ecc. il cui obiettivo è un "accompagnamento" più o meno soft, ma certamente efficace, del professionista nel ruolo specifico

Detto questo, mi rendo conto che probabilmente non ho risposto ad alcuna delle domande che molti di noi si saranno posti leggendo il decreto, e di questo me ne scuso, ma ritengo che scrivere in questo momento un commento sul "tirocinio assistito" previsto dal nuovo decreto spiegando che cosa è in effetti sia, per noi umili operatori del settore, una cosa facile da fare solo avendo una robusta e lucida sfera di cristallo, a meno di non limitarsi ad elencare una serie di dubbi e perplessità su cui, peraltro, non mi attendo che i "presunti" e auspicati chiarimenti da parte del Ministero saranno, alla fine, effettivamente "schiarenti". Attendiamo lumi, sebbene temo che non saranno così “illuminati”. Una cosa è certa; penso che se qualcuno cercava un modo per rendere sempre più affollati i prossimi convegni/seminari sulla mediazione che prevedono la partecipazione di rappresentanti istituzionali, beh, l'ha decisamente trovato. 
Io di sicuro andrò… Sperando di avere (finalmente) risposte.

giovedì 1 settembre 2011

Cosa cambia per i mediatori dopo il DM 145?

Un commento interessante sulle cose che cambiano dopo la pubblicazione del DM 145. Uno degli elementi più importanti riguarda  "la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti". 

Cosa si deve intendere per "tirocinio assistito" e come si organizzeranno gli organismi? Per l'autore dell'articolo si tratta per i neo-mediatori, una volta superato il corso da 50 ore, di "assistere" ad almeno 20 procedure di mediazione. Ove così fosse, questa normativa presenta certamente dei problemi operativi; infatti, ad oggi, il numero di mediazioni non può certo dirsi elevato e per molti organismi diventa molto difficile garantire le 20 mediazioni per un numero ragionevole di mediatori.

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