venerdì 31 agosto 2012

Un anno di blog...


E’ passato un anno dal giorno in cui ho iniziato a scrivere sul mio blog… oltre 20.500 pagine visitate, con circa 12.000 lettori, credo sia un buon risultato per un settore “di nicchia” come la formazione e la mediazione. 

Per ringraziare tutti, vorrei “celebrare” questo primo anno di attività riportando i cinque contributi che, in assoluto, preferisco:

Il “famoso” decalogo di Howard Raiffa, trasposto in chiave mediativa.
La recensione di un film bellissimo e inquietante, che ha molto da insegnare.
Un “umile” pensiero in occasione della morte di un grande uomo.
Una bella pagina tratta dal volume di Giovanni Cosi che è una risposta efficace nei confronti di chi pensa che la mediazione sia estranea alla nostra cultura
Una "rivisitazione" in chiave familiare di un famoso concetto della cultura negoziale.

Non sono tra i più letti, ma sono comunque quelli che, secondo me, riassumono in modo efficace quello che io intendo essere la “cultura negoziale”. Con l’auspicio che dalla seconda parte di quest’anno, e ancora più nel prossimo, questa possa prender maggiormente piede nel nostro paese. Non è una questione di negoziazione o di mediazione, è una questione di stare meglio… “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one…”, cantava John Lennon.

Chiudo con una citazione bellissima di Roger Fisher, tratta dal mio ultimo post in ordine di tempo, scritto in occasione della sua morte. Fisher era uno studioso (anzi, un ricercatore delle vie che portano alla gestione costruttiva delle controversie) che, credo, tutti gli appassionati di questo settore, dovrebbero considerare un riferimento: 
“La pace non è un pezzo di carta, ma un modo per gestire il conflitto quando emerge”.

Buon proseguimento insieme…
Stefano

martedì 28 agosto 2012

Goodbye Roger...


Una cattiva notizia per tutti gli appassionati di negoziazione e di mediazione: sabato 25 agosto si è spento, all’età di 90 anni, Roger Fisher, certamente un faro che ha “illuminato” la via di molti che, anche grazie alla lettura delle sue opere, si sono avvicinati alla gestione costruttiva dei conflitti.

Co-autore (insieme a William Ury) del celeberrimo Getting to yes (1981), tradotto in ben 36 lingue (in italiano con il titolo L’arte del negoziato) e venduto in milioni di copie in tutto il mondo, dopo aver combattuto nella II Guerra Mondiale, ha lavorato a Parigi nell’ambito dello staff del Piano Marshall. In seguito, dopo aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza e esercitato la professione di avvocato, nel 1958 è entrato ad Harvard, fondando, dopo circa 20 anni, l’Harvard Negotiation Project.

La sua biografia narra che abbia iniziato i suoi studi sul conflitto partendo dalla domanda “In una controversia, quale consiglio si potrebbe dare alle parti, che sia utile e possa portare a risultati migliori?” che ha sottoposto a tanti riconosciuti negoziatori, in modo da comprendere cosa li rendeva efficaci. I risultati del suo lavoro sono stati riportati all’interno di International mediation: a working guide (1978) che, attraverso successive elaborazioni, è diventata la sua opera più conosciuta con il titolo, appunto, Getting to yes.

Nel corso degli anni ’80 e ’90 Fisher e i suoi colleghi di Harvard hanno tenuto centinaia di corsi sulla negoziazione e la gestione del conflitti in tutto il mondo, inclusi argomenti specifici, come processi di pace, situazioni di crisi, negoziazioni diplomatiche, nell’ambito commerciale e legale, ecc. Fisher era convinto che, nello studio della gestione dei conflitti, il “contatto con la realtà” (e quindi l’esperienza) fosse fondamentale per “estrapolare” principi e teorie che fossero utili per la gestione “pratica” delle controversie.

Fisher ha continuato la sua attività di ricerca anche negli anni a seguire (ha insegnato a Harvard fino al 1992), cercando di approfondire il suo pensiero, dando alla luce altre opere lette da milioni di esperti e tecnici in tutto il mondo: ad es. Getting Together, scritto con Scott Brown (sulla gestione costruttiva delle controversie), Getting ready to negotiate, scritto con Danny Ertel (sulla preparazione alla negoziazione), Beyond Machiavelli, scritto con Elizabeth Kopelman e Andrea Kupfer Schneider (sugli strumenti per gestire i conflitti nelle situazioni più difficili), Getting It Done: How to Lead When You're Not in Charge, scritto con Alan Sharp e John Richardson (sull’organizzazione dei gruppi in vista di un efficace problem-solving) e Beyond Reason, scritto con Daniel Shapiro (sul ruolo delle emozioni nelle relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro).

Inoltre, ha fornito la sua consulenza anche nella gestione di controversie, a tutti i livelli. La più importante resta probabilmente la partecipazione nello staff del Presidente americano Jimmy Carter durante i negoziati che hanno portato all’accordo di Camp David (1978). Ma è intervenuto anche in occasione della crisi degli ostaggi dell’ambasciata di Teheran, durante la guerra civile in El Salvador, durante la crisi dell’ambasciata di Lima nel 1997, in occasione del summit del 1985 tra il presidente americano Ronald Reagan e il leader sovietico Michail Gorbacev e durante il processo di transizione post-apartheid in Sudafrica.

Chiudo con due citazioni, che mi piacciono moltissimo. La prima è una frase che usava durante le sue lezioni “La pace non è un pezzo di carta, ma un modo per gestire il conflitto quando emerge”. La seconda è di John  Kenneth Galbraith, in occasione dell’80° compleanno di Fisher: “Ogni volta che ho pensato ‘Qualcuno dovrebbe fare qualcosa riguardo a questo”, mi ha aiutato sapere che Roger ci stava già lavorando…”.

Riposa in pace Roger... noi, umili appassionati di negoziazione di tutto il mondo, speriamo di essere degni dei tuoi preziosi insegnamenti…

Stefano

lunedì 27 agosto 2012

Mediazione a domanda "libera"



Le pronunce dei giudici di merito fanno il "tagliando" alla mediazione civile, coordinando con la normativa processuale l'iter per la soluzione delle controversie civili e commerciali, prevista dal Dlgs 28/2010.
Il contenuto della domanda. Per la proposizione delle domande in sede di mediazione – all'interno della quale l'assistenza tecnica non è indispensabile – non è necessario che le istanze siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico. È sufficiente, come sancito dall'articolo 4 del Dlgs 28, che la domanda di mediazione abbia al suo interno l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, anche con un linguaggio privo di tecnicismi, al fine di consentire, alle parti, di raggiungere un accordo conciliativo in merito a essa (tribunale di Mantova, ordinanza 25 giugno 2012).

L'obbligatorietà della mediazione è determinata dal contenuto della domanda giudiziale e l'istanza può essere avanzata sia dall'attore sia – in via riconvenzionale – dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato). Il punto è stato chiarito dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza del 15 marzo 2012): durante la causa di rilascio dell'immobile instaurata dal locatore, il conduttore ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese rimaste a proprio carico per la ristrutturazione dell'immobile; su questa specifica domanda giudiziale, il giudice ha rinviato le parti alla mediazione obbligatoria. Peraltro, va precisato che al mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda (anche riconvenzionale), ne consegue l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.

E ancora. Se all'interno di un processo già instaurato per una domanda non soggetta allo strumento conciliativo viene proposta una domanda riconvenzionale riguardante una materia che ricade nell'ambito della mediazione obbligatoria, c'è l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi (articolo 6, Dlgs 28), così da consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione omesso. In tal caso sarà necessario – ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice di procedura civile – separare la domanda riconvenzionale dalla domanda principale; tuttavia, prima della separazione, i giudici di merito ritengono opportuno acquisire l'eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, dato il forte collegamento tra le due domande dell'attore e del convenuto, così da evitarsi la separazione del processo (tribunale di Como, sezione di Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012).

Per la trascrizione dell'usucapione il verbale non basta



Il verbale di conciliazione non è titolo idoneo alla trascrizione dell'accertamento dell'usucapione, ma una controversia in questa materia può risolversi con un accordo delle parti di diverso contenuto che non necessita di trascrizione. A questa conclusione si può arrivare solo dopo la disamina di una giurisprudenza di merito a dir poco contrastata. Infatti, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione, in quanto riguardante diritti reali, ha rappresentato in giurisprudenza uno dei punti maggiormente contrastati e discussi dell'intera disciplina della mediazione civile e commerciale. 


Vediamo le prese di posizione che si sono succedute negli ultimi tempi. La prima pronuncia edita sul punto, emessa dal tribunale di Roma nel luglio dello scorso anno, ha affermato che il verbale di conciliazione assume il valore di un mero negozio di accertamento che, in quanto tale, non è compreso tra gli atti suscettibili di trascrizione nei registri immobiliari alla luce delle previsioni degli articoli 2643 e 2651 del Codice civile, con la conseguenza che non è titolo idoneo alla trascrizione.


Nel tentativo di fornire un'interpretazione in senso costituzionalmente orientato si è espresso il tribunale di Varese, in data 20 dicembre 2011, il quale, abbracciando l'orientamento del tribunale di Roma, è giunto ad affermare la non obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione a fronte della non trascrivibilità del verbale di accordo.


A tale pronuncia è seguita, in senso parzialmente difforme, quella del tribunale di Bagheria – in data 30 dicembre 2011 – secondo cui la non trascrivibilità del verbale di conciliazione non farebbe venire meno l'obbligatorietà del tentativo, dal momento che l'accordo raggiunto in sede di mediazione non dovrebbe necessariamente coincidere con il contenuto della pronuncia di accertamento richiesto dall'attore in giudizio (in mediazione, dopotutto, non opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).


Ancora, il tribunale di Como (2 febbraio 2012), in senso diametralmente opposto, ha ritenuto trascrivibile il verbale di mediazione poiché l'accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, avendo contenuto transattivo, non ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile, bensì alla luce dell'articolo 2643, n. 13 del codice.


A pochi giorni di distanza (8 febbraio 2012), è seguita un'altra pronuncia del tribunale di Roma che, in sede di reclamo, ha negato la trascrivibilità del verbale di conciliazione sulla base del medesimo presupposto enunciato nella propria precedente pronuncia, ribadendo che l'accertamento dell'usucapione non costituisce controversia disponibile poiché coinvolge interessi di carattere generale, primo fra tutti l'interesse alla sicura e pacifica circolazione dei beni. 

Da ultimo, in senso contrario alla decisione del tribunale di Como, benché sulla base dei medesimi presupposti, è stata la decisione del tribunale di Catania (24 febbraio 2012), che ha riaffermato l'inidoneità del verbale di mediazione alla trascrizione.