Fonte: Il Sole 24 ore
Il verbale
di conciliazione non è titolo idoneo alla trascrizione dell'accertamento
dell'usucapione, ma una controversia in questa materia può risolversi con un
accordo delle parti di diverso contenuto che non necessita di trascrizione. A
questa conclusione si può arrivare solo dopo la disamina di una giurisprudenza
di merito a dir poco contrastata. Infatti, l'obbligatorietà del tentativo di
mediazione nelle controversie in materia di usucapione, in quanto riguardante
diritti reali, ha rappresentato in giurisprudenza uno dei punti maggiormente
contrastati e discussi dell'intera disciplina della mediazione civile e
commerciale.
Vediamo le
prese di posizione che si sono succedute negli ultimi tempi. La prima pronuncia
edita sul punto, emessa dal tribunale di Roma nel luglio dello scorso anno, ha
affermato che il verbale di conciliazione assume il valore di un mero negozio
di accertamento che, in quanto tale, non è compreso tra gli atti suscettibili
di trascrizione nei registri immobiliari alla luce delle previsioni degli
articoli 2643 e 2651 del Codice civile, con la conseguenza che non è titolo
idoneo alla trascrizione.
Nel
tentativo di fornire un'interpretazione in senso costituzionalmente orientato
si è espresso il tribunale di Varese, in data 20 dicembre 2011, il quale,
abbracciando l'orientamento del tribunale di Roma, è giunto ad affermare la non
obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di
usucapione a fronte della non trascrivibilità del verbale di accordo.
A tale
pronuncia è seguita, in senso parzialmente difforme, quella del tribunale di
Bagheria – in data 30 dicembre 2011 – secondo cui la non trascrivibilità del
verbale di conciliazione non farebbe venire meno l'obbligatorietà del
tentativo, dal momento che l'accordo raggiunto in sede di mediazione non
dovrebbe necessariamente coincidere con il contenuto della pronuncia di
accertamento richiesto dall'attore in giudizio (in mediazione, dopotutto, non
opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
Ancora, il
tribunale di Como (2 febbraio 2012), in senso diametralmente opposto, ha
ritenuto trascrivibile il verbale di mediazione poiché l'accordo di mediazione
con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, avendo contenuto
transattivo, non ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile, bensì alla luce
dell'articolo 2643, n. 13 del codice.
A pochi giorni di distanza (8 febbraio 2012), è
seguita un'altra pronuncia del tribunale di Roma che, in sede di reclamo, ha
negato la trascrivibilità del verbale di conciliazione sulla base del medesimo
presupposto enunciato nella propria precedente pronuncia, ribadendo che
l'accertamento dell'usucapione non costituisce controversia disponibile poiché
coinvolge interessi di carattere generale, primo fra tutti l'interesse alla
sicura e pacifica circolazione dei beni.
Da ultimo, in senso contrario alla
decisione del tribunale di Como, benché sulla base dei medesimi presupposti, è
stata la decisione del tribunale di Catania (24 febbraio 2012), che ha
riaffermato l'inidoneità del verbale di mediazione alla trascrizione.
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