lunedì 27 agosto 2012

Per la trascrizione dell'usucapione il verbale non basta



Il verbale di conciliazione non è titolo idoneo alla trascrizione dell'accertamento dell'usucapione, ma una controversia in questa materia può risolversi con un accordo delle parti di diverso contenuto che non necessita di trascrizione. A questa conclusione si può arrivare solo dopo la disamina di una giurisprudenza di merito a dir poco contrastata. Infatti, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione, in quanto riguardante diritti reali, ha rappresentato in giurisprudenza uno dei punti maggiormente contrastati e discussi dell'intera disciplina della mediazione civile e commerciale. 


Vediamo le prese di posizione che si sono succedute negli ultimi tempi. La prima pronuncia edita sul punto, emessa dal tribunale di Roma nel luglio dello scorso anno, ha affermato che il verbale di conciliazione assume il valore di un mero negozio di accertamento che, in quanto tale, non è compreso tra gli atti suscettibili di trascrizione nei registri immobiliari alla luce delle previsioni degli articoli 2643 e 2651 del Codice civile, con la conseguenza che non è titolo idoneo alla trascrizione.


Nel tentativo di fornire un'interpretazione in senso costituzionalmente orientato si è espresso il tribunale di Varese, in data 20 dicembre 2011, il quale, abbracciando l'orientamento del tribunale di Roma, è giunto ad affermare la non obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione a fronte della non trascrivibilità del verbale di accordo.


A tale pronuncia è seguita, in senso parzialmente difforme, quella del tribunale di Bagheria – in data 30 dicembre 2011 – secondo cui la non trascrivibilità del verbale di conciliazione non farebbe venire meno l'obbligatorietà del tentativo, dal momento che l'accordo raggiunto in sede di mediazione non dovrebbe necessariamente coincidere con il contenuto della pronuncia di accertamento richiesto dall'attore in giudizio (in mediazione, dopotutto, non opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).


Ancora, il tribunale di Como (2 febbraio 2012), in senso diametralmente opposto, ha ritenuto trascrivibile il verbale di mediazione poiché l'accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, avendo contenuto transattivo, non ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile, bensì alla luce dell'articolo 2643, n. 13 del codice.


A pochi giorni di distanza (8 febbraio 2012), è seguita un'altra pronuncia del tribunale di Roma che, in sede di reclamo, ha negato la trascrivibilità del verbale di conciliazione sulla base del medesimo presupposto enunciato nella propria precedente pronuncia, ribadendo che l'accertamento dell'usucapione non costituisce controversia disponibile poiché coinvolge interessi di carattere generale, primo fra tutti l'interesse alla sicura e pacifica circolazione dei beni. 

Da ultimo, in senso contrario alla decisione del tribunale di Como, benché sulla base dei medesimi presupposti, è stata la decisione del tribunale di Catania (24 febbraio 2012), che ha riaffermato l'inidoneità del verbale di mediazione alla trascrizione.

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