lunedì 27 agosto 2012

Mediazione a domanda "libera"



Le pronunce dei giudici di merito fanno il "tagliando" alla mediazione civile, coordinando con la normativa processuale l'iter per la soluzione delle controversie civili e commerciali, prevista dal Dlgs 28/2010.
Il contenuto della domanda. Per la proposizione delle domande in sede di mediazione – all'interno della quale l'assistenza tecnica non è indispensabile – non è necessario che le istanze siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico. È sufficiente, come sancito dall'articolo 4 del Dlgs 28, che la domanda di mediazione abbia al suo interno l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, anche con un linguaggio privo di tecnicismi, al fine di consentire, alle parti, di raggiungere un accordo conciliativo in merito a essa (tribunale di Mantova, ordinanza 25 giugno 2012).

L'obbligatorietà della mediazione è determinata dal contenuto della domanda giudiziale e l'istanza può essere avanzata sia dall'attore sia – in via riconvenzionale – dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato). Il punto è stato chiarito dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza del 15 marzo 2012): durante la causa di rilascio dell'immobile instaurata dal locatore, il conduttore ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese rimaste a proprio carico per la ristrutturazione dell'immobile; su questa specifica domanda giudiziale, il giudice ha rinviato le parti alla mediazione obbligatoria. Peraltro, va precisato che al mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda (anche riconvenzionale), ne consegue l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.

E ancora. Se all'interno di un processo già instaurato per una domanda non soggetta allo strumento conciliativo viene proposta una domanda riconvenzionale riguardante una materia che ricade nell'ambito della mediazione obbligatoria, c'è l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi (articolo 6, Dlgs 28), così da consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione omesso. In tal caso sarà necessario – ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice di procedura civile – separare la domanda riconvenzionale dalla domanda principale; tuttavia, prima della separazione, i giudici di merito ritengono opportuno acquisire l'eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, dato il forte collegamento tra le due domande dell'attore e del convenuto, così da evitarsi la separazione del processo (tribunale di Como, sezione di Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012).

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