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lunedì 1 ottobre 2012

Omologa del verbale di conciliazione


Da Nicola Soldati, Sole 24 Ore del 24 settembre 2012

La garanzia che il verbale di accordo possa ottenere valore di titolo esecutivo dovrebbe assicurare uno spontaneo adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con l'accordo.

Da una diversa prospettiva, in molti casi, soprattutto se il mediatore ha svolto il proprio incarico con capacità e professionalità, la circostanza che il verbale sia suscettibile di ottenere efficacia esecutiva può apparire ridondante e ingiustificatamente onerosa a fronte di una evidente disponibilità delle parti a dare spontanea esecuzione a quanto pattuito; ciò, in particolare, alla luce delle caratteristiche proprie della procedura di mediazione che si conclude di norma con la piena soddisfazione delle parti in relazione agli esiti compositi raggiunti.

Proprio per questo è stato previsto che l'omologazione del verbale di conciliazione avvenga solo a istanza di parte. Viene così esclusa l'omologazione d'ufficio con invio del verbale da parte dell'organismo di mediazione”.

Ringrazio Stefania per la “dritta” J

lunedì 27 agosto 2012

Per la trascrizione dell'usucapione il verbale non basta



Il verbale di conciliazione non è titolo idoneo alla trascrizione dell'accertamento dell'usucapione, ma una controversia in questa materia può risolversi con un accordo delle parti di diverso contenuto che non necessita di trascrizione. A questa conclusione si può arrivare solo dopo la disamina di una giurisprudenza di merito a dir poco contrastata. Infatti, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione, in quanto riguardante diritti reali, ha rappresentato in giurisprudenza uno dei punti maggiormente contrastati e discussi dell'intera disciplina della mediazione civile e commerciale. 


Vediamo le prese di posizione che si sono succedute negli ultimi tempi. La prima pronuncia edita sul punto, emessa dal tribunale di Roma nel luglio dello scorso anno, ha affermato che il verbale di conciliazione assume il valore di un mero negozio di accertamento che, in quanto tale, non è compreso tra gli atti suscettibili di trascrizione nei registri immobiliari alla luce delle previsioni degli articoli 2643 e 2651 del Codice civile, con la conseguenza che non è titolo idoneo alla trascrizione.


Nel tentativo di fornire un'interpretazione in senso costituzionalmente orientato si è espresso il tribunale di Varese, in data 20 dicembre 2011, il quale, abbracciando l'orientamento del tribunale di Roma, è giunto ad affermare la non obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di usucapione a fronte della non trascrivibilità del verbale di accordo.


A tale pronuncia è seguita, in senso parzialmente difforme, quella del tribunale di Bagheria – in data 30 dicembre 2011 – secondo cui la non trascrivibilità del verbale di conciliazione non farebbe venire meno l'obbligatorietà del tentativo, dal momento che l'accordo raggiunto in sede di mediazione non dovrebbe necessariamente coincidere con il contenuto della pronuncia di accertamento richiesto dall'attore in giudizio (in mediazione, dopotutto, non opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).


Ancora, il tribunale di Como (2 febbraio 2012), in senso diametralmente opposto, ha ritenuto trascrivibile il verbale di mediazione poiché l'accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, avendo contenuto transattivo, non ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile, bensì alla luce dell'articolo 2643, n. 13 del codice.


A pochi giorni di distanza (8 febbraio 2012), è seguita un'altra pronuncia del tribunale di Roma che, in sede di reclamo, ha negato la trascrivibilità del verbale di conciliazione sulla base del medesimo presupposto enunciato nella propria precedente pronuncia, ribadendo che l'accertamento dell'usucapione non costituisce controversia disponibile poiché coinvolge interessi di carattere generale, primo fra tutti l'interesse alla sicura e pacifica circolazione dei beni. 

Da ultimo, in senso contrario alla decisione del tribunale di Como, benché sulla base dei medesimi presupposti, è stata la decisione del tribunale di Catania (24 febbraio 2012), che ha riaffermato l'inidoneità del verbale di mediazione alla trascrizione.

venerdì 27 luglio 2012

Mediazione: il verbale di accordo è titolo sufficiente per l’iscrizione di ipoteca

Dal blog di Luca Tantalo

Il Tribunale di Varese, con decreto esecutivo del 12 luglio 2012, ha ribadito che il verbale di accordo, naturalmente ove debitamente omologato, costituisce di per se titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, senza necessità di altri passi e ha quindi ordinato al Conservatore di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.

Secondo il Tribunale, l’ipoteca iscritta a seguito dell’accordo di mediazione è giudiziale, e l’art. 12 del D.Lgs. 28/10 è norma speciale che vincola l’interpretazione; inoltre, i dati d’iscrizione dell’ipoteca devono essere riferiti all’accordo stesso e non al decreto di omologa.


Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012 (Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Fatto
Osserva.
Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone

giovedì 19 gennaio 2012

Giudice nega l'omologazione del verbale di accordo

Credo che per tutti i mediatori possa essere utile come "ripasso" leggere questa sentenza del tribunale di Modica (sentenza emessa il 9 dicembre scorso) con cui ha rigettato l’istanza di omologazione di un verbale di accordo in quanto assenti i requisiti formali richiesti dalla legge. La sentenza ha evidenziato quali sono i requisiti ritenuti essenziali ai fini della successiva omologazione del verbale. 

In particolare, in base a tale sentenza nel verbale di accordo devono essere presenti, a pena di rigetto della richiesta di omologazione, i seguenti requisiti formali
a) la dichiarazione da parte del mediatore sottoscrittore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 
b) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n.180/2010; 
c) l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo nel suddetto registro; 
d) l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale. 

Leggete la sentenza (link)... la troverete interessante. Ora, mi domando: ma il mediatore chi era... Ciccio di Nonna Papera? :) In ogni caso, ho il sospetto che questo sia uno dei rari casi di mediazione "ad hoc" fatto da un mediatore accreditato (?) aldifuori degli organismi iscritti nel registro e hanno provato di "straforo" ad ottenere un titolo esecutivo...