giovedì 22 dicembre 2011

Circolare 20 dicembre 2011 – Prime riflessioni sul tirocinio assistito

Grande attesa accompagnava la circolare ministeriale che, nelle speranze, avrebbe dovuto chiarire molti aspetti contenuti nel decreto 145 della fine di luglio, tra i quali quelli relativi alla “famosa” (secondo alcuni “famigerata”?) partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Ieri, finalmente, in piena aria natalizia, dopo che su di essa si erano iniziare a costruire le prime “leggende metropolitane”, ecco che arriva “in dono” dal Ministero la tanto agognata circolare. Occupandomi di formazione da tanti anni, il mio sguardo curioso e interessato va immediatamente verso la parte sul tirocinio, sul quale spero che ci siano i necessari chiarimenti che destano legittimo interesse presso gli operatori del settore (primi fra tutti gli organismi di mediazione, che devono in qualche modo arginare le richieste dei propri mediatori e non solo).
“Come è andata? Che ne pensi?”, mi chiede o mi scrive qualche amico e partecipante ai corsi (così come sta accadendo in queste ore a tanti altri colleghi formatori con cui più, o meno quotidianamente, ci confrontiamo su questi temi) e io preferisco far passare qualche ora per fare una prima analisi sul testo, dopo aver scritto qualche rapido commento ieri sera.

Obiettivo della circolare
Innanzitutto, condivido in pieno l’obiettivo dichiarato dalla circolare, ossia prevedere per i mediatori iscritti (solo loro, quindi non quelli che hanno fatto, e superato, il corso ma non ancora accreditati presso uno specifico organismo) delle possibilità di confronto con l’esperienza pratica dei colleghi. Infatti, l’attività del mediatore è soprattutto individuale e individualista e, in un’ottica di miglioramento continuo (già emerso nel DM 180 attraverso l’aggiornamento biennale di almeno 18 ore), è corretto prevedere un confronto per affinare stili, tecniche, strumenti e dinamiche.
Le perplessità riguardano invece l’applicazione sul piano pratico di questo obiettivo e la definizione delle modalità del tirocinio. Andiamo con ordine.

Cosa si intende per tirocinio assistito?
Nelle parole della circolare, il termine “tirocinio” si riferisce a un’attività di “addestramento pratico”, mentre “assistito” significa che l’addestramento debba essere fatto alla presenza di un altro mediatore. L’interpretazione da darsi è “restrittiva”, nel senso che il tirocinante “deve limitarsi ad assistere alla mediazione compita dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attività”. Ciò significa che quello che accade in alcuni organismi, ossia che il tirocinante interviene, in qualche modo, nella procedura (dalla verifica della documentazione a un intervento diretto nella mediazione, quasi fosse un co-mediatore) non è “preferibile”, peraltro “in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la consapevolezza delle parti che la gestione ed il compimento dell’attività diretta alla soluzione concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore”. In breve, il tirocinante deve fare una sorta di uditorato. Ma allora perché non chiamarlo semplicemente “uditorato” (o al massimo “tirocinio osservante”), visto che l’assistenza non comporta  altro che l’osservazione del lavoro di qualcun altro?

Inoltre, il tirocinio, per sua natura, comporta un inserimento in un ruolo/attività e che riguarda la fase iniziale del lavoro. Quindi, cosa è? Un aggiornamento continuo sull’addestramento pratico? Ma se questo è perché allora non prevedere anche la possibilità di organizzare delle sessioni simulate fatte alla presenza di formatori che possono risultare molto efficaci perché permettono (anche attraverso il de-briefing) di approfondire stili di mediazione, dinamiche facilitative e valutative, tecniche, modalità, ecc.? Cosa che, peraltro, alcuni organismi “virtuosi” stanno già  facendo da diverso tempo e probabilmente continueranno a fare per garantire la crescita di uno standard qualitativo e di una messa a fattor comune delle best practices fra i propri mediatori (anche in una logica di “fidelizzazione” dei mediatori).

Quando va fatto il tirocinio?
Sempre. Infatti, l’obbligo del tirocinio vale non solo per il primo biennio di aggiornamento (come invece farebbe venire in mente lo stesso utilizzo del termine), ma anche per tutti i bienni successivi all’iscrizione (così come d’altra parte lo specifico aggiornamento formativo da svolgersi presso gli enti di formazione). Inoltre, cosa si intende per biennio? La circolare infatti fa una distinzione tra mediatori già iscritti al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 e quelli iscritti successivamente. Per i primi, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo, mentre per i secondi l’obbligo di aggiornamento avrà decorrenza dalla data di iscrizione presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

Il tirocinante deve partecipare a tutta la procedura?
Altro aspetto interessante della circolare è che la partecipazione del tirocinante avvenga in talune delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione. Ciò significa che si considera partecipazione anche la sola presenza ad una singola fase, anche solo in quella di compilazione del verbale di mancata conciliazione per mancata partecipazione del convenuto. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, viene accettata solo in considerazione dell’attuale momento di prima attuazione della mediazione e tenendo conto delle difficoltà ad avere un alto numero di mediazioni “attive” (in cui partecipano tutte le parti), che, secondo le statistiche del Ministero al 30 settembre, sono di poco superiori al 30% del totale.

In ogni caso la circolare sottolinea che “dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l’altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione”. Ora, questo mi sembra un aspetto piuttosto complicato, soprattutto per quanto riguarda il discorso sulla proposta (infatti, come è possibile prevedere una cosa del genere?) e molto difficile da trasporre sul piano organizzativo per gli organismi, tenendo conto del“valzer” dei tirocinanti, al fine di garantire il giusto equilibrio, rispetto alle varie possibilità descritte, tra tutte le fasi e tra tutti i mediatori iscritti.

Quale deve essere il numero dei tirocinanti?
La circolare sottolinea che non è possibile definire a priori un numero di tirocinanti presenti volta per volta alle procedure di mediazione.  Per cui lascia la valutazione al responsabile di ciascun organismo di mediazione, che dovrà tenere conto della natura della controversia, della propria capacità organizzativa e strutturale, del numero delle parti presenti, ecc. Ora, è vero che nella circolare è anche scritto che è necessario tutelare l’interesse delle parti in mediazione, garantendo un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione; tuttavia non escludo che alcuni organismi saranno costretti, per garantire a tutti la possibilità di partecipare, a prevedere un certo “turn-over”  (nemmeno fosse la rosa di una squadra di calcio) durante le fasi della procedura a scapito della riservatezza e, in generale, della “opportunità” nei confronti delle parti.

Conclusioni
Sinceramente, considerato che sono passati cinque mesi dalla pubblicazione del DM 145/2011 mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto, di più pragmatico e razionale, magari tenendo conto delle best practices che, nonostante le difficoltà iniziali legate a motivi diversi, molti organismi stanno portando faticosamente ma inesorabilmente avanti. Inoltre, valutato con l’occhio del formatore (perdonate la distorsione) questa circolare mi sembra scritta da persone che non hanno una specifica esperienza sui processi riguardanti la progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi e/o di aggiornamento e la mia preoccupazione è che l’obbligo del tirocinio si trasformi in un ulteriore adempimento “burocratico” per organismi e mediatori.

Tuttavia, volendo considerare anche la parte mezza piena del bicchiere, non posso né voglio dimenticare che il “sistema-mediazione” tutto sommato sta muovendo i suoi primi importanti passi adesso. E allora, a mio avviso, anche questa circolare, pur con gli aspetti “rivedibili” esposti, rappresenta un tassello importante di un mosaico più ampio che mira a obiettivi “strutturali” di qualità, perché solo questi garantiscono, nel lungo periodo, la crescita di un intero movimento. E’ questo che gli operatori del settore auspicano e sperano.


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4 commenti:

  1. vuol dire che si media anche durante l'espletamento dei 20 tirocini?
    altrimenti il tirocinante viene affiancato a chi? a chi ha già fatto i 20 tirocini? ma con chi?

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  2. Ciao Francesco, il tirocinio assistito non è propedeutico alla svolgimento delle mediazioni, per cui si svolge "in parallelo" rispetto all'attività da mediatore.
    "Assistito" significa che deve svolgersi alla presenza di un altro mediatore, ma non significa affiancamento o tutoraggio. Si tratta di "assistere" alla procedura fatta da un altro mediatore (che può anche non aver fatto i 20 tirocini). Il "chi" lo stabilisce l'organismo.

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  3. che casin !!!

    NB: Qualcuno ha novità sulla decisione della Corte Costituzionale ?

    Claudio

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  4. Ciao Claudio, come avevo scritto in un post precedente (http://formamediazione.blogspot.com/2011/12/corte-costituzionale-situazione-del.html)
    il ricorso è stato registrato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale e la pronuncia si attende per l'estate prossima.

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