sabato 31 dicembre 2011

Buon 2012 - Newsletter n.1

Buongiorno. Ho pensato finalmente di “dare alla luce” il primo numero della newsletter del mio blog in oaccasione dei saluti per la fine del 2011.
 
La fine dell’anno rappresenta sempre un momento di confronto e, in qualche modo, di valutazione con i propri desideri, speranze, aspettative, magari espressi durante il brindisi che accompagnava la fine dell’anno precedente. Il 2011 è stato un anno difficile, lo dicono tutti e lo “viviamo” tutti. Tuttavia, per la mediazione, è stato un anno importante; l’anno della “partenza” vera, tra mille difficoltà e mille opposizioni, ma che non ne hanno intaccato lo spirito e la volontà “resiliente” di tutti gli operatori di andare avanti.
 
Quest’anno è stato importante anche per il mio blog, iniziato il 31 agosto scorso. Quasi 5.400 pagine visitate in 4 mesi (più di 3.000 le persone) sono un buon inizio e mi confortano circa il desiderio di tutti Voi di essere informati e di “rimanere in contatto” pur in un settore, tutto sommato di nicchia, come la mediazione.
 
Allora, ho pensato di rii-proporVi i 5 migliori post dell’anno (almeno dal mio punto di vista), ossia quei contributi che, a mio modesto avviso, sono i migliori per parlare della “cultura” della negoziazione e della mediazione.
 
Al Caffé Della Pace: incontro con Gary Friedman, una prima impressione
Dall’incontro tra l’amica Alessandra e il famoso mediatore Gary Friedman nasce una splendida riflessione sulla mediazione e le “prospettive”, decisamente più ampie direi, che regala.
 
Circolare 20 dicembre 2011 – Prime riflessioni sul tirocinio assistito
Le mie riflessioni (tra luci ed ombre) sul “tirocinio assistito” alla luce della circolare ministeriale del 20 dicembre scorso. 

Haiku di William Ury sulle tattiche per trattare con le persone difficili
Un bel contributo del “maestro” (per tutti noi) William Ury, splendido esempio di integrazione tra carisma, competenze negoziali e comunicative.

Negoziare con il diavolo, ovvero articolo di Mnookin sulla liberazione di Gilad Shalit
Un post in qualche modo provocatorio, scritto a commento dell’articolo di Bob Mnookin (altro celebre esponente della scuola di Harvard) sulla liberazione di Gilda Shalit. In nome della liberazione di una persona sono legittime concessioni così ampie?

Ubuntu, ovvero l'"arte della reciproca necessità"...
“Dulcis in fundo”... quanto la cultura negoziale può fare per la nostra vita, personale e non solo professionale. Da leggere e rileggere, ogni volta che abbiamo bisogno di trovare un’ispirazione, o anche solo una piccola conferma

Per concludere, e per fare i migliori auguri per uno splendido 2012, riporto un pensiero di Gandhi che, idealmente, mi pongo in testa ai miei obiettivi per l’anno ormai alle porte.
Mantieni i tuoi pensieri positivi
Perchè i tuoi pensieri diventano parole
Mantieni le tue parole positive
Perchè le tue parole diventano i tuoi comportamenti
Mantieni i tuoi comportamenti positivi
Perchè i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini
Mantieni le tue abitudini positive
Perchè le tue abitudini diventano i tuoi valori
Mantieni i tuoi valori positivi
Perchè i tuoi valori diventano il tuo destino.


Buon 2012... e che porti solo le cose migliori!
Stefano

venerdì 30 dicembre 2011

Intervista de Il Corriere della Sera al Ministro Severino

Sono parole interessanti quelle del Ministro della Giustizia Severino pubblicate oggi sul Corriere della Sera. Il senso mi pare chiaro: la mediazione DEVE andare avanti.

Riporto di seguito l'estratto dell'intervista.
Vedremo a breve anche interventi specifici sulla giustizia civile?
«Mi muovo in un solco già tracciato da alcune leggi delega che aiuteranno a velocizzare il processo civile. Come quella sulla mediazione civile».
La mediazione civile è già, in parte, in vigore. Quali effetti ha avuto?
«Dal 21 marzo al 30 settembre 2011 sono stati 33.800 i procedimenti aperti, più di 19.000 quelli definiti, per un valore medio della controversia pari a 93 mila euro, il 75% riguarda la mediazione obbligatoria, il 23% quella volontaria, l'1% delegata e l'1% obbligatoria per clausola di contratto. Per ora sono numeri inferiori alle attese. Ma mi aspetto molto dall'estensione, entro marzo, della mediazione obbligatoria ai contenziosi più corposi».
Quali?
«Le liti condominiali e gli incidenti stradali».
Ci sono state forti resistenze degli avvocati. Come si supereranno?
«Nell'80% dei procedimenti c'è stata l'assistenza di avvocati alle parti in causa».

In realtà l'assistenza nell'80% dei casi riguarda chi ha presentato la domanda di mediazione, mentre la percentuale scende drasticamente (20% circa) nel caso dei convenuti. Ma, percentuali a parte, il messaggio del Ministro mi sembra molto chiaro...

Link all'articolo

mercoledì 28 dicembre 2011

Giustizia efficiente, un fattore di crescita dell'economia

Michele Vietti, Il Sole 24 Ore, 28 dicembre 2011

Il Consiglio dei ministri del 16 dicembre ha varato alcune positive misure in tema di giustizia. Accanto a innovazioni alla normativa penitenziaria e a quella del rito penale, mi piace ricordare il decreto-legge sull'efficienza del processo civile.
(...)
Accanto alla revisione della geografia giudiziaria, per cui sta lavorando un'apposita commissione ministeriale e che già ha visto l'approvazione in prima lettura dello schema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie del giudice di pace, sono a mio parere necessari interventi in grado di perseguire l'obiettivo che il Governo si è dato: rendere più efficiente il sistema-giustizia nella consapevolezza, condivisa in più dichiarazioni dal presidente del Consiglio, che anche la giustizia è un fattore di impulso per l'economia e, pertanto, può contribuire a far uscire il Paese dalla crisi. La ricerca dell'efficienza non può però affidarsi soltanto allo strumento processuale. Uno strumento non risolutivo, sol che si consideri che di riforme il codice di procedura civile ne ha conosciute quasi una decina in poco più di 15 anni, senza che la durata dei processi sia per nulla diminuita. Tuttavia qualcosa si può fare. Ridurre la rigidità delle regole processuali secondo una logica assiomatica: a maggiore complessità della causa corrisponde maggiore garanzia procedurale, a minore difficoltà maggiore elasticità delle forme processuali. Un intervento prima di altri: tre gradi di giudizio per ogni controversia, indipendentemente dalla sua natura e dal suo valore, sono un lusso che non possiamo più permetterci. Ma la priorità è ridurre drasticamente il flusso di controversie in entrata, che rallenta in maniera intollerabile la risposta alla domanda di giustizia. Per farlo occorre proseguire nella promozione di forme di tutela che non si risolvano nella lettura "tribunale-centrica" dell'articolo 24 della Costituzione, nell'illusione che il ricorso al giudice sia la panacea di ogni male. Un'illusione abbastanza pertinace, almeno a leggere la assai complessa disciplina sull'insolvenza del debitore civile che pure compare in altra parte dello stesso decreto.

I percorsi alternativi al processo (mediazione obbligatoria, tentativo di conciliazione, arbitrato) vanno seriamente incentivati.

Tratto dalla newsletter di FormaMed srl
Link all'articolo

martedì 27 dicembre 2011

Sull'ascolto attivo...

"Il carattere cinese che significa 'ascoltare' è composto dagli ideogrammi di cuore, occhio e orecchio, tutte parti che dobbiamo utilizzare se vogliamo davvero 'sentire'. L'ascolto è il primo passo per rendere un dialogo davvero efficace".

Breve citazione per riflettere sull'importanza dell'ascoltare per capire...

Tratto da La scienza della negoziazione, di George Kohlrieser, Sperling & Kupfer, 2011, p.184.

venerdì 23 dicembre 2011

MEDI Christmas

Come personale pensiero per l'ormai prossimo Natale, vorrei riportare un pensiero di Kahlil Gibran a me molto caro.

"Le persone più felici non sono necessariamente
coloro che hanno il meglio di tutto,
ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.

La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta,
ma di come danzare nella pioggia"

Tanti auguri! 'Namo Ste' :)

giovedì 22 dicembre 2011

Circolare 20 dicembre 2011 – Prime riflessioni sul tirocinio assistito

Grande attesa accompagnava la circolare ministeriale che, nelle speranze, avrebbe dovuto chiarire molti aspetti contenuti nel decreto 145 della fine di luglio, tra i quali quelli relativi alla “famosa” (secondo alcuni “famigerata”?) partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Ieri, finalmente, in piena aria natalizia, dopo che su di essa si erano iniziare a costruire le prime “leggende metropolitane”, ecco che arriva “in dono” dal Ministero la tanto agognata circolare. Occupandomi di formazione da tanti anni, il mio sguardo curioso e interessato va immediatamente verso la parte sul tirocinio, sul quale spero che ci siano i necessari chiarimenti che destano legittimo interesse presso gli operatori del settore (primi fra tutti gli organismi di mediazione, che devono in qualche modo arginare le richieste dei propri mediatori e non solo).
“Come è andata? Che ne pensi?”, mi chiede o mi scrive qualche amico e partecipante ai corsi (così come sta accadendo in queste ore a tanti altri colleghi formatori con cui più, o meno quotidianamente, ci confrontiamo su questi temi) e io preferisco far passare qualche ora per fare una prima analisi sul testo, dopo aver scritto qualche rapido commento ieri sera.

Obiettivo della circolare
Innanzitutto, condivido in pieno l’obiettivo dichiarato dalla circolare, ossia prevedere per i mediatori iscritti (solo loro, quindi non quelli che hanno fatto, e superato, il corso ma non ancora accreditati presso uno specifico organismo) delle possibilità di confronto con l’esperienza pratica dei colleghi. Infatti, l’attività del mediatore è soprattutto individuale e individualista e, in un’ottica di miglioramento continuo (già emerso nel DM 180 attraverso l’aggiornamento biennale di almeno 18 ore), è corretto prevedere un confronto per affinare stili, tecniche, strumenti e dinamiche.
Le perplessità riguardano invece l’applicazione sul piano pratico di questo obiettivo e la definizione delle modalità del tirocinio. Andiamo con ordine.

Cosa si intende per tirocinio assistito?
Nelle parole della circolare, il termine “tirocinio” si riferisce a un’attività di “addestramento pratico”, mentre “assistito” significa che l’addestramento debba essere fatto alla presenza di un altro mediatore. L’interpretazione da darsi è “restrittiva”, nel senso che il tirocinante “deve limitarsi ad assistere alla mediazione compita dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attività”. Ciò significa che quello che accade in alcuni organismi, ossia che il tirocinante interviene, in qualche modo, nella procedura (dalla verifica della documentazione a un intervento diretto nella mediazione, quasi fosse un co-mediatore) non è “preferibile”, peraltro “in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la consapevolezza delle parti che la gestione ed il compimento dell’attività diretta alla soluzione concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore”. In breve, il tirocinante deve fare una sorta di uditorato. Ma allora perché non chiamarlo semplicemente “uditorato” (o al massimo “tirocinio osservante”), visto che l’assistenza non comporta  altro che l’osservazione del lavoro di qualcun altro?

Inoltre, il tirocinio, per sua natura, comporta un inserimento in un ruolo/attività e che riguarda la fase iniziale del lavoro. Quindi, cosa è? Un aggiornamento continuo sull’addestramento pratico? Ma se questo è perché allora non prevedere anche la possibilità di organizzare delle sessioni simulate fatte alla presenza di formatori che possono risultare molto efficaci perché permettono (anche attraverso il de-briefing) di approfondire stili di mediazione, dinamiche facilitative e valutative, tecniche, modalità, ecc.? Cosa che, peraltro, alcuni organismi “virtuosi” stanno già  facendo da diverso tempo e probabilmente continueranno a fare per garantire la crescita di uno standard qualitativo e di una messa a fattor comune delle best practices fra i propri mediatori (anche in una logica di “fidelizzazione” dei mediatori).

Quando va fatto il tirocinio?
Sempre. Infatti, l’obbligo del tirocinio vale non solo per il primo biennio di aggiornamento (come invece farebbe venire in mente lo stesso utilizzo del termine), ma anche per tutti i bienni successivi all’iscrizione (così come d’altra parte lo specifico aggiornamento formativo da svolgersi presso gli enti di formazione). Inoltre, cosa si intende per biennio? La circolare infatti fa una distinzione tra mediatori già iscritti al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 e quelli iscritti successivamente. Per i primi, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo, mentre per i secondi l’obbligo di aggiornamento avrà decorrenza dalla data di iscrizione presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

Il tirocinante deve partecipare a tutta la procedura?
Altro aspetto interessante della circolare è che la partecipazione del tirocinante avvenga in talune delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione. Ciò significa che si considera partecipazione anche la sola presenza ad una singola fase, anche solo in quella di compilazione del verbale di mancata conciliazione per mancata partecipazione del convenuto. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, viene accettata solo in considerazione dell’attuale momento di prima attuazione della mediazione e tenendo conto delle difficoltà ad avere un alto numero di mediazioni “attive” (in cui partecipano tutte le parti), che, secondo le statistiche del Ministero al 30 settembre, sono di poco superiori al 30% del totale.

In ogni caso la circolare sottolinea che “dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l’altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione”. Ora, questo mi sembra un aspetto piuttosto complicato, soprattutto per quanto riguarda il discorso sulla proposta (infatti, come è possibile prevedere una cosa del genere?) e molto difficile da trasporre sul piano organizzativo per gli organismi, tenendo conto del“valzer” dei tirocinanti, al fine di garantire il giusto equilibrio, rispetto alle varie possibilità descritte, tra tutte le fasi e tra tutti i mediatori iscritti.

Quale deve essere il numero dei tirocinanti?
La circolare sottolinea che non è possibile definire a priori un numero di tirocinanti presenti volta per volta alle procedure di mediazione.  Per cui lascia la valutazione al responsabile di ciascun organismo di mediazione, che dovrà tenere conto della natura della controversia, della propria capacità organizzativa e strutturale, del numero delle parti presenti, ecc. Ora, è vero che nella circolare è anche scritto che è necessario tutelare l’interesse delle parti in mediazione, garantendo un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione; tuttavia non escludo che alcuni organismi saranno costretti, per garantire a tutti la possibilità di partecipare, a prevedere un certo “turn-over”  (nemmeno fosse la rosa di una squadra di calcio) durante le fasi della procedura a scapito della riservatezza e, in generale, della “opportunità” nei confronti delle parti.

Conclusioni
Sinceramente, considerato che sono passati cinque mesi dalla pubblicazione del DM 145/2011 mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto, di più pragmatico e razionale, magari tenendo conto delle best practices che, nonostante le difficoltà iniziali legate a motivi diversi, molti organismi stanno portando faticosamente ma inesorabilmente avanti. Inoltre, valutato con l’occhio del formatore (perdonate la distorsione) questa circolare mi sembra scritta da persone che non hanno una specifica esperienza sui processi riguardanti la progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi e/o di aggiornamento e la mia preoccupazione è che l’obbligo del tirocinio si trasformi in un ulteriore adempimento “burocratico” per organismi e mediatori.

Tuttavia, volendo considerare anche la parte mezza piena del bicchiere, non posso né voglio dimenticare che il “sistema-mediazione” tutto sommato sta muovendo i suoi primi importanti passi adesso. E allora, a mio avviso, anche questa circolare, pur con gli aspetti “rivedibili” esposti, rappresenta un tassello importante di un mosaico più ampio che mira a obiettivi “strutturali” di qualità, perché solo questi garantiscono, nel lungo periodo, la crescita di un intero movimento. E’ questo che gli operatori del settore auspicano e sperano.


Photo credits

mercoledì 21 dicembre 2011

Circolare Ministero della Giustizia - Interpretazione misure correttive DM 145/2011

E' stata finalmente pubblicata la tanto attesa circolare con i chiarimenti ministeriali su vigilanza, tirocinio, assegnazioni, chiusura del procedimento e indennità.

Una sintesi dei principali elementi:
Attività di vigilanza 
- L’amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). 
 
Tirocinio assistito
- L’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;
- La partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;
- Costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
- Costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
- Il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
- La determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale. 


I criteri di assegnazione degli affari di mediazione
- Nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all'art. 3 del d.i. 145/2011;
- Tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata. 


La chiusura del procedimento
- Nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.


Le modifiche in materia di indennità
- Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva;
- Al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;
- Oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art. 16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011;
- Oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione;
- In caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione. 

martedì 20 dicembre 2011

Giornata di buone notizie...


Il 20 dicembre, evidentemente, è una giornata portatrice di buone notizie. Abbiamo iniziato con lo schema di decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile" (vedi post precedente). Proseguiamo con altre due notizie importanti:

- Augusta Iannini confermata a capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

- Il Tar del Lazio non accoglie la richiesta di sospensione dell’istituto della mediazione in attesa del giudizio atteso per fine marzo.

Condanna in prima udienza per la mancata partecipazione in mediazione e incentivi alla mediazione delegata dai giudici

Schema di decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"
 
Articolo 13
Modifiche alla disciplina della mediazione


1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente "6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia".


b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: "Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,"  (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’art. 13 mira a perfezionare la disciplina della mediazione introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si intende rendere maggiormente efficace la disciplina creando un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rendendo maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore.

Viene posto, infatti, a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione  introdotta dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a stabilire altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.

Viene, inoltre, precisato che la sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, a carico della parte costituita che senza giustificato motivo non ha partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile e, dunque, non revocabile, pronunziata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente (ndR versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio).

lunedì 19 dicembre 2011

Corte Costituzionale: situazione del ricorso

In un precedente post avevo riportato la notizia dello slittamento della pronuncia della Corte Costituzionale. La notizia di oggi è che il ricorso è stato registrato presso la Cancelleria della Consulta al n. 268. La pronuncia si attende per l'estate prossima.

domenica 18 dicembre 2011

Seconda edizione del Master in Mediazione Culturale e Religiosa 2012 - 2013

(UPS – Roma, 4 dicembre 2011) - La Facoltà di Filosofia dell’UPS, in partenariato con l’A.S.U.S. (Accademia di Scienze Umane e Sociali) e con il Patrocinio di Religions for Peace organizza la seconda edizione del Master Universitario di I livello in “Mediazione Culturale e Religiosa”, con inizio nel mese di marzo 2012 e conclusione nel mese di marzo 2013. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 20 febbraio 2012.

Il Master propone un percorso formativo finalizzato alla formazione di professionisti in grado di cogliere le opportunità e le sfide di un contesto pluralistico e multiculturale e capaci di individuare, mediare e gestire con competenza situazioni conflittuali e potenziali opportunità di crescita e di arricchimento. Si propone di offrire una piattaforma di conoscenze filosofiche e culturali di base su cui verranno innestate competenze nuove derivanti dagli sviluppi della pedagogia interculturale, della mediazione culturale e religiosa, della gestione e risoluzione di conflitti. I professionisti formati dal Master saranno in grado di operare all’interno di organizzazioni pubbliche e private, in enti governativi e Onlus, in istituti scolastici e di formazione.

Il Corso, che è di durata annuale e propone un’offerta formativa di 60 ECTS, si compone di cinque moduli comuni e un modulo di specializzazione scelto dallo studente. Prevede 120 ore di didattica frontale, 296 ore di formazione a distanza, attraverso una piattaforma on-line, e 100 ore di stage in organizzazioni ed enti proposti dalla commissione del Master o dagli stessi studenti.

Le lezioni si svolgeranno a Roma in Viale Manzoni 24/c /sede dell’A.S.U.S. e si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato per l’intera giornata, una volta al mese a partire da marzo 2012. Al termine del Corso otterranno, rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana, il Diploma di Master di primo livello in “Mediazione culturale e religiosa”.

Ulteriori informazioni sul Master si possono ottenere presso la Facoltà di Filosofia dell’UPS (prof. Jose Kuruvachira) oppure contattando la Segreteria del Master: prof.ssa Doni Teresa, tel. 06 96526234 (martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00), cell. 334.2707002; e-mail master@asusweb.it

sabato 17 dicembre 2011

Dichiarazioni del Ministro Severino dopo l'approvazione del Pacchetto Giustizia in Consiglio dei Ministri

Roma, 16 dic. (TMNews) - Gli avvocati "hanno le loro esigenze da rappresentare" ma non devono temere le innovazioni e le sperimentazioni come quella della mediazione civile: il ministro della Giustizia Paola Severino ha lanciato un messaggio distensivo all'indirizzo della sua categoria professionale di provenienza, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi seguita all'approvazione del pacchetto giustizia-carceri. "Gli avvocati sono tanti, definirli una lobby - ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista - mi pare eccessivo".

Di fronte all'inquietudine dei suoi ex colleghi (il guardasigilli si è cancellato dall'Albo quando ha assunto l'incarico), Severino ha voluto sottolineare il "valore fondante" del diritto alla difesa, che "è costituzionalmente garantito, nessuno può metterlo in discussione nella sua essenza, nei suoi contenuti fondamentali. Il problema riguarda il modo in cui va esercitato e la qualità di chi lo deve esercitare. Quella di avvocato è una professione tra le più difficili e nobili", ha proseguito il ministro, che si è detta convinta del fatto che "per ogni avvocato c'è tanto spazio, se si tratta di un avvocato per bene e preparato. Se siete bravi, se sapete lavorare, se lavorate seriamente, i piccoli temi non vi devono spaventare".
Gli avvocati non devono temere, quindi, "se c'è un momento temporaneo di deflazione nella giustizia attraverso la mediazione, che avrà uno spazio limitato nel tempo e serve a dare fiato alla giustizia. Chi sa lavorare, chi ha voglia di lavorare seriamente continua ad avere occasioni anche se per un anno si fa la prova di vedere se la mediazione funziona".

Altre notizie importanti di ieri sul fronte-mediazione:
1) Obbligo per i capi degli uffici giudiziari di inserire la conciliazione delegata tra le misure del programma di smaltimento del contenzioso.
2) La sanzione alla parte contumace senza giustificato motivo al pagamento del contributo unificato e' anticipata dal giudice alla prima udienza di comparizione.

venerdì 16 dicembre 2011

Prove di de-escalation in una pagina...

"Dave e Tigo fanno parte di due bande rivali, in perenne lotta per il controllo del territorio. Una guerra logorante, e allora, dopo l'ultima offesa, si è deciso di cambiare strategia: niente ritorsioni, basta con le azioni di forza che attirano le sgradite attenzioni della polizia; meglio un confronto tra due ragazzi scelti dalle gang. Solo Dave e Tigo, e in mezzo a loro, sul tavolo, una Smith & Wesson Police Special calibro 38.

Un proiettile, un rapido giro al tamburo e poi la canna puntata alla tempia, per risolvere la questione in quel gioco folle chiamato roulette russa. I due ragazzi sono nemici, e hanno deciso di mostrare il proprio coraggio: se gli altri hanno scelto di chiuderla in quel modo, a loro sta bene, perchè il gruppo è ciò che conta di più

Il problema è che le cose non stanno proprio così, e a ogni colpo andato a vuoto Dave e Tigo si scoprono sempre più spaventati e sempre meno nemici. Parlano della famiglia, delle ragazze, progettano perfino di farsi una gita in barca insieme. Intanto le pallottole nel caricatore diventano due, poi tre. 'A domenica, allora', disse Dave. Sorrise a Tigo, che ricambiò e premette in grilletto. L'esplosione scosse lo scantinato dalle fondamenta, e portò via metà testa di Dave, rendendolo irriconoscibile. Tigo si lasciò sfuggire un grido strozzato, mentre nei suoi occhi appariva un'espressione incredula, sconvolta. Poi appoggiò la testa sul tavolo e cominciò a piangere.

Ciò che più colpisce nel racconto - merito della maestria del narratore - è la decostruzione progressiva del rapporto che lega i due ragazzi. All'inizio sono nemici, e alla fine soltanto due povere vittime, ostaggi delle bande cui appartengono, di una soluzione scelta da altri: ostaggi del destino. Così, fino all'ultima riga, il lettore tende a 'tifare' per loro, a sperare che si ribellino alle scelte del gruppo e trovino una via d'uscita".

Purtroppo non ci riusciranno, per questo parlo nel titolo di "prove di de-escalation". Perchè la de-umanizzazione dovuta all'appartenenza a gruppi nemici è, nel racconto, qualcosa che si dimostra più grande dell'umanizzazione reciproca, che avviene quando i due ragazzi sono l'uno di fronte all'altro, si parlano, si ascoltano, si comprendono, forse per la prima volta.

Mi (e vi) chiederete... e questo cosa c'entra con la mediazione? Ovviamente tanto, perchè il lavoro del mediatore è proprio quello di lavorare con e per le parti per togliere questo strato (alle volte molto spesso) che impedisce di guardare al "problema", perchè il problema sono le "persone". Ascolto e comprensione reciproca sono strumenti molto potenti per trasformare i conflitti, che tuttavia non sono sufficienti se non c'è la volontà di prendersi le proprie responsabilità nella loro gestione.

Il racconto è The last spin, di Ed Mc Cain (1956); il testo è di Massimo Picozzi ed è contenuto nella prefazione del volume La scienza della negoziazione, di George Kohlrieser, Sperling & Kupfer, 2011, p. IX-X. Il commento, in corsivo, è mio... SC

Photo credits

martedì 13 dicembre 2011

Mediazione come opportunità di trasformazione personale

In questi giorni sto leggendo un volume molto interessante di Giovanni Cosi e, tra le tante pagine meritevoli di attenzione, trovo questa che mi sembra particolarmente “intonata” come “trait d’union” tra la formazione comportamentale e la formazione sulla mediazione.

“La vera promessa della mediazione consisterebbe nella sua capacità di trasformare la personalità dei soggetti in conflitto e la società in generale. Grazie al suo informalismo e consensualismo, la mediazione infatti permette alle parti di definire in autonomia i loro problemi e i loro scopi, facendo risaltare l’importanza di essi nelle loro rispettive esistenze. Inoltre la mediazione aiuta le parti a sviluppare l’autodeterminazione nel decidere se e come porre fine a una disputa, e le favorisce nel mobilitare le loro risorse personali a questo scopo. Il movimento per la mediazione ha almeno in parte utilizzato queste caratteristiche della procedura per rafforzare nelle parti le loro stesse capacità di governare circostanze avverse di ogni tipo, attuali ma anche future. Chi partecipa a una mediazione guadagna in genere fiducia, rispetto e considerazione in se stesso. In questo consiste l’effetto di ‘rafforzamento’ (empowerment) della mediazione.

Inoltre il carattere privato e non-giudiziario della mediazione offre alle parti un’opportunità non coattiva di contatto e comunicazione. In questo contesto, alla presenza di mediatori addestrati a favorire la comunicazione interpersonale, le parti spesso scoprono che possono esprimere comprensione e riconoscimento reciproco nonostante il conflitto che le oppone. In questa concezione la procedura di mediazione diventa lo strumento per aiutare gli individui a rafforzare le proprie capacità di relazionarsi intorno a problemi. Anche se le parti esordiscono come fieri avversari, la mediazione può sortire l’effetto di produrre tra loro riconoscimento e interesse reciproco in quanto essere umani. In questo consiste l’effetto di ‘riconoscimento’ (recognition) della mediazione.

G. Cosi-G. Romualdi, La mediazione dei conflitti, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 105-106.

domenica 11 dicembre 2011

Film Cambio vita: Scena sulla mediazione

Dall'autore di "Due single a nozze" (David Dobkin) un film sul cambiamento, l'empatia e la differenza di prospettive. I due protagonisti (un avvocato - Jason Bateman - rampante alle prese con i suoi problemi familiari - e di carriera - e il suo migliore amico - Ryan Reinolds, un attore di film soft-porno senza arte ne' parte, le cui virtù sono quelle di essere totalmente libero, senza alcuna responsabilità, e, soprattutto, "collezionare" donne), dopo una serata di bevute e confessioni, esprimono il desiderio di fare la vita dell'amico e, opla', vedono realizzarsi i loro desideri.

Inoltre, il film contiene una scena che riguarda una mediazione. Per la verità nel film chiamano questa procedura (riguardante una fusione tra società) un arbitrato vincolante. Tuttavia il c.d. "arbitro" fa da spola tra le due parti fino alla definizione della soluzione della controversia. Il clima e i toni sono molto "legal" e il confronto si basa sulle posizioni (negoziato competitivo) e non sugli interessi. In ogni caso l'attività del terzo esterno alle parti ricorda più la procedura di  mediazione, sia pure "muscolare", che un arbitrato.

venerdì 9 dicembre 2011

Mediazione vs “cultura” italiana: incontro o scontro? 2

Un contributo di Giovanni Cosi provocatorio, ma sicuramente indicativo sul particolare contesto italiano. 
"In Italia, le caratteristiche dell'ordinamento, unite al modo prevalente di atteggiarsi nei confronti della controversia sia degli utenti che degli operatori del diritto, hanno finora di fatto ostacolato lo sviluppo di una 'cultura' della mediazione e della soluzione non-giudiziale dei conflitti: basti pensare alla scarsa applicazione che hanno sempre avuto le norme processuali relative all'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del giudice.

Esiste insomma una indifferenziazione nella risposta alle richieste della giustizia, che si traduce in una forte tendenza a definire le controversie in modo comunque contenzioso. E la pressione della crescente massa di professionisti legali che, allevanti in questi 'valori', si affacciano sul mercato in cerca di clienti, non contribuisce certo a modificare la situazione".

Cambierà? Io spero e credo di sì...

G. Cosi-G. Romualdi, La mediazione dei conflitti, Giappichelli, Torino, 2010, p. 62.

giovedì 8 dicembre 2011

“La mediazione civile e commerciale: giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?”

Questo è il titolo della relazione di Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale) durante il recente Salone della Giustizia, svoltosi alla Fiera di Roma dal 1° al 4 dicembre. Una relazione a mio avviso molto equilibrata in cui affronta molti dei temi “caldi” sulla mediazione, dalla questione dell’obbligatorietà a quella riguardante le competenze del mediatore.
Riporto in sintesi le principali conclusioni.

I modelli di riferimento per il D. Lgs. 28/2010
Innanzitutto la Direttiva 2008/52/CE (su cui l’adeguamento del 28 è da considerarsi “necessario”). Poi la conciliazione di estrazione lavoristica (così come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa del 28), anche se, secondo Flick, questa presenta alcune peculiarità che non consentono di farne lo schema-guidare la migliore lettura del sistema vigente. Per l’ex Ministro sono invece preferibili altri modelli di riferimento, ad es. il sistema camerale e quello societario che hanno segnato il percorso della conciliazione “amministrata”, ripreso, implementato, consolidato e generalizzato dal sistema previsto dal D. Lgs. 28.

Opportunità di “aprire” il sistema
Flick è scettico sulla scelta legislativa di aprire le porte della mediazione ad organismi pubblici e privati diversi da quelli societari o camerali e da quelli facenti capo ad ordini professionali. La sua opinione è che sarebbe stato preferibile iniziare a lavorare con gli organismi esistenti, “senza lasciare che il mercato si ingolfasse della pluralità di organismi attualmente accreditati”, soprattutto per “testare” il sistema e verificare le capacità di assorbimento delle domande di mediazione da parte degli organismi già esistenti, aggiungendo gli organismi presso i tribunali e presso gli ordini professionali.

Conformità alla Costituzione del modello conciliativo
Flick sottolinea che la Consulta si era già occupata in passato dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e l’orientamento consolidato è stato che questa non contrasta con i principi costituzionali, a condizione che ciò non impedisca o renda eccessivamente difficoltoso l’accesso alla giustizia. Secondo Flick la linea segnata dalla Corte è che (salvo inversioni di rotta) la condizione di procedibilità non contrasta con l’art. 24 della Costituzione poiché l’accesso alla via giudiziale non risulta pregiudicata, bensì al limite solo ritardata. Semmai le disposizioni del decreto delegato rischiano di confliggere con i precetti costituzionali sotto il profilo della violazione dell’art. 3, poiché sorge il dubbio che il legislatore abbia discriminato tra materie assoggettate alla condizione di procedibilità e materie ad essa sottratte senza un criterio equanime. Per evitare questo rischio, secondo Flick, sarebbe stato forse meglio estendere l’obbligatorietà a tutta la materia civile e commerciale (!), anche se ciò avrebbe probabilmente significato un impatto ancora più violento rispetto a quello attuale. Inoltre, esiste il rischio che possano scontrarsi con la Costituzione quei profili del 28 che impongono un sistema sanzionatorio a carico delle parti che non hanno accettato proposte in sede di mediazione.

Competenze del mediatore
Su questo tema Flick non ha dubbi: “il mediatore può ben essere un soggetto non dotato di formazione giuridica, perché non è suo compito quello di decidere una controversia”. C’è bisogno di aggiungere altro?

A che serve la mediazione?
Secondo l’ex Ministro di Grazia e Giustizia per superare le ostilità alla mediazione è fondamentale individuare le sue vere funzionalità. In questo senso l’obiettivo di deflazionare il contenzioso è certamente importante ma non può essere prioritario rispetto ad altri. Infatti se l’accordo di conciliazione viene vissuto dalle parti come il “male minore” rispetto ai risultati eventuali di un processo, le parti non saranno incentivate a cercare un vero accordo. Ecco perché vanno recuperate e amplificate agli occhi dell’opinione pubblica le funzioni “positive” della mediazione.

Conclusioni
“In un tempo in cui vanno valorizzate le prassi virtuose, in cui le riforme migliori non sono quelle che muovono dall’alto, ma quelle che coinvolgono tutti ad ogni livello e dimensione del sociale, non vedo perché non guardare al nuovo modello conciliativo in una prospettiva ottimistica. ‘Serve?’: i delatori della mediazione non esitano a dire di no. Io credo invece di sì, quale espressione del ‘sociale’ a metà strada tra Stato ed autonomia privata”.

Link alla relazione

martedì 6 dicembre 2011

Efficacia dei metodi ADR

“I metodi ADR si sono dimostrati spesso capaci di risolvere conflitti complessi e apparentemente insolubili, in cui erano coinvolti emozioni e interessi che difficilmente avrebbero potuto trovare piena udienza nell’ambito di una procedura di giudizio formale. Spesso le parti si sono risolte a ricorrere alla giustizia ‘alternativa’ quando hanno realizzato che con quella ‘normale’ avrebbero perso ogni controllo sul prodotto finale della decisione.  

[...] Ormai la ‘A’ di ADR non significa più ‘alternativo’, ma semplicemente ‘adeguato’ alla circostanza e al tipo di conflitto da risolvere”.
 
G. Cosi-G. Romualdi, La mediazione dei conflitti, Giappichelli, Torino, 2010, p. 30.

lunedì 5 dicembre 2011

Mediazione vs “cultura” italiana: incontro o scontro?


Mi capita talvolta di leggere i post di alcuni gruppi che inneggiano alla “lotta” contro la mediazione, soprattutto per essere in qualche modo informati su quello che dicono gli altri.

Una frase che ricorre spesso è che la mediazione dovrebbe essere “stroncata” (come istituto nel suo complesso…) poiché non sarebbe in linea con la nostra cultura. Allora, cerco di approfondire questa provocazione per cercare possibili risposte. Mi viene allora in mente una pagina scritta dal prof. Giovanni Cosi (Università di Siena), che è molto interessante in proposito.

Egli ricorda che il titolo preliminare del Codice di procedura civile del 1865 era “Della conciliazione e del compromesso”. L’art. 1 recitava “I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie”. Seguivano gli altri articoli (fino al 7) che regolavano l’istituto. Nella relazione di presentazione il Ministro Guardasigilli Giuseppe Vacca sottolineava di aver voluto dare riconoscimento e valorizzazione alla conciliazione in quanto strumento di risoluzione delle controversie la cui presenza era tradizionalmente consolidata in molti ordinamenti preunitari, soprattutto in Italia meridionale. La situazione è purtroppo ben diversa nel Codice di procedura civile del 1942, nel quale, per trovare un accenno alla conciliazione, occorre andare fino all’art. 183.

Nell’edizione del 1896 del Digesto Italiano, Lorenzo Scamozzi ha scritto la voce “Conciliatore – conciliazione giudiziaria”. Un vero e proprio trattato dedicato agli aspetti storici e culturali dell’istituto. Cosi afferma che se non fosse per lo stile, ovviamente datato, queste pagine potrebbe trovare tranquillamente spazio all’interno di un saggio contemporaneo sui metodi ADR. Purtroppo lo stesso non si può dire del Nuovo Digesto Italiano (1938), nel quale Mario Ricca-Barberis, ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Torino, ha liquidato la conciliazione ritenendola sostanzialmente inutile.

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova impostazione si assiste a un’evoluzione da una concezione della soluzione delle controversie anche come servizio a un’impostazione in cui il potere decisionale basato sul modello processo-giudizio diventa prevalente, se non esclusivo. All’affermarsi di forme forti di stato, basate sull’accentramento del potere politico e sulla pervasività del controllo sociale, tende a corrispondere una nozione di ordine di tipo imposto, piuttosto che negoziato.

Quindi, la domanda è: siamo così convinti che la mediazione non faccia parte della cultura italiana? O forse, sarebbe solo necessario approfondire un po’ il concetto per scoprire che la mediazione va proprio incontro alla nostra tradizione, ancorché in qualche modo “coperta” da “sovrastrutture” successive?

Tratta da G. Cosi-G. Romualdi, La mediazione dei conflitti, Giappichelli, Torino, 2010, p. 9.

domenica 4 dicembre 2011

Mediacitando 3

"Di giudicare una controversia sono capace come chiunque altro.
Necessario sarebbe far sì che non ci fossero controversie".
(Confucio, Dialoghi, XIII, 10)

sabato 3 dicembre 2011

Articolo Il Sole 24 ore sulle controversie condominiali

Seppur uscito da qualche giorno (il 21 novembre scorso) mi è capitato sotto mano un interessante articolo de Il Sole 24 ore dal titolo "Come fare pace con i vicini". L'articolo permette di fare il punto su una materia che, secondo le stime Censis-Anaci, "pesa" circa 180.000 cause l'anno; materia inoltre che "sta scaldando i motori" in vista dell'entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione, prevista per il prossimo 20 marzo.

Secondo l'articolo è importante che prima di fare ogni valutazione si risponda alle domande seguenti:
1) La controversia riguarda una lite di condominio (riguardante cioè l’operato dell’amministratore o gli spazi e i servizi comuni) o di vicinato (sul comportamento di condomini nei confronti di altri, es. il caso delle infiltrazioni d'acqua tra due alloggi)?
2) Esistono precedenti giurispridenziali che facciano al caso proprio? La materia infatti è continuamente plasmata dalle sentenze dei giudici, tanto da sembrare più soggetta al common law che al diritto romano.
3) I benefici economici sono superiori ai costi? Ad es. se la causa punta a fare cessare un comportamento molesto (un rumore o il parcheggio in cortile) forse il gioco potrebbe non valere la candela.
4) E' possibile trovare un accordo? Riformulo, siamo così convinti che NON sia possibile trovare un accordo? Questa è una domanda basilare, perchè spesso un tentativo negoziale preventivo non viene fatto o viene fatto male. A tal fine, magari potrebbe essere utile coinvolgere l'amministratore o sondare il terreno con gli altri condomini.

Dalle risposte a queste domande deriva una scelta in un senso o nell'altro, fermo restando l'obbligatorietà prossima ventura. Anche perchè, come concludono gli autori, "conciliare un accordo pacifico è sempre la migliore soluzione, soprattutto se l’interlocutore si dimostra ragionevole e forse meno antipatica di quello che si poteva pensare". In breve, se è vero che potremmo essere tutti "in balia" della signora str... ana dell'ultimo piano è altrettanto vero che forse potrebbero esistere modi più efficaci per gestire queste situazioni.

venerdì 2 dicembre 2011

Formazione come metafora della mediazione

Prosegue la lettura del libro di Cesare Vaccà e Maria Martello e, in una pagina di quest'ultima, trovo un'altra bella citazione sulla metodologia di formazione. Citazione che sento profondamente mia, perchè riflette molto bene, credo, il mio stile, concentrato sui comportamenti e le motivazioni.

La vorrei proporre ai colleghi formatori sulla mediazione, ma anche ai tanti mediatori che hanno incontrato, nel loro percorso formativo, docenti che hanno puntato sulla "costruzione del gruppo" e sulla personalizzazione dei contenuti, in vista della formazione delle potenzialità "empatiche" e "creative" degli aspiranti mediatori. La normativa e le tecniche (come da programmi ministeriali) nei corsi contano, certo, ma senza questa sensibilità e questa formazione all'apertura all'altro, credetemi restano solo sterili nozioni.

"Il percorso di formazione prosegue parallelamente alla 'nascita di un gruppo di lavoro' in cui presto dal 'lei' si passa al 'tu' come espressione che ci si sta relazionando non da ruolo a ruolo, ma da persona a persona, al di là delle professioni e delle responsabilità del momento. Similarmente si incomincia a valutare la riuscita della seduta di mediazione dalla uscita dai ruoli iniziali - colpevole/innocente, aggressore/vittima, accusato/accusatore - condizione per fare intravedere la soluzione del conflitto".

Tratto da C. Vaccà – M. Martello, La mediazione delle controversie, IPSOA, Milanofiori Assago (MI), 2010, pp. 346.

giovedì 1 dicembre 2011

100 amici...

... dopo soli due giorni nella pagina del blog su facebook.
Grazie mille a tutti! :) Stefano

mercoledì 30 novembre 2011

Severino: Su conciliazione trovare giusto equilibrio

Sulla conciliazione c’è una direttiva comunitaria. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, ovvero attuarla senza andare oltre cio’ che nella tradizione italiana puo’ essere condiviso”. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, nel corso della sua audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato in merito alla media conciliazione obbligatoria.

“La direttiva - ha precisato il ministro Severino - c’è ed è condivisa dai paesi europei. Spesso i provvedimenti dei quale si discute hanno una cornice europea e all’interno di essa devono trovare un proprio equilibrio”.

Commento: Nel "tiro alla fune" tra favorevoli e contrari alla mediazione, un commento decisamente equilibrato... Forse pure troppo. Talmente "equilibrato" che può essere interpretato nei modi che ognuno ritiene più opportuni...

Formazione sulla mediazione, formazione per il cambiamento


Sto lavorando a un articolo sulla formazione per i mediatori per una rivista sulle ADR e sto leggendo varie cose per trovare spunti e temi interessanti. Mi imbatto perciò in un pagina splendida di Maria Martello che vorrei condividere con voi.

“Il percorso di formazione che ci caratterizza e proponiamo non fa ‘scoppiare la pace’, né assicura l’armonia stabile nei rapporti interpersonali, né produce metamorfosi.
Genera – questo con certezza – piccoli cambiamenti, quasi non rilevabili nell’immediato, che hanno però la forza non soltanto di essere acquisizioni durature nel tempo, ma anche di modificare radicalmente di fatto lo stile di incontro con l’altro.
Innesta anche un circolo virtuoso che diventa promotore di ulteriori e continue modificazioni. Un cammino lento, ma possente, saldo e generatore di ulteriori dinamiche di cambiamento, delle quali, quando meno ce lo si aspetta, si prende atto”. […]

“Per questo si tratta di una formazione profonda, che vada ben oltre i programmi di tecniche di comunicazione i quali, alle volte, sembrano arenarsi a un livello di superficie, di apprendimento di strategie simili a sovrastrutture che si sovrappongono alla persona, modi di essere formali non congruenti con il modo di sentire vero”.

Tratto da C. Vaccà – M. Martello, La mediazione delle controversie, IPSOA, Milanofiori Assago (MI), 2010, pp. 339-340.

In breve, non stiamo parlando di tecniche "pronto-uso" per staccare un "morso migliore della mela", ma un cambiamento radicale nella strategia di approccio agli altri. E se riconosco che non bastano certo 50 ore per cambiare "occhiali", almeno bastano per piantare qualche seme, per oltrepassare la porta d'ingresso di quel percorso (personale) che dovrà portare molto più lontano di qualche ora "spesa bene" in aula. In fondo, i commenti positivi dei partecipanti ai corsi, spesso hanno proprio questo come tratto comune... Quando questo accade ti rendi conto che sei stato utile... SC