martedì 31 luglio 2012

Recensione del film "Un anno da leoni"


Capita alle volte si scegliere un film "per caso" e di scoprire invece un piccolo "tesoro", non solo dal punto di vista cinematografico ma anche per i tanti spunti sulla formazione. Questa è l'idea che mi accompagna dopo la visione di questa commedia molto carina vista in un sabato pre-ferie di fine luglio.

Non nascondo che avevo scelto di vedere questo film soprattutto per gli attori protagonisti (Steve Martin, Owen Wilson e Jack Black) e per la curiosità della trama (che ruota intorno alla vita di tre bird-watcher in cerca di qualcosa).

Ma uscito dal cinema sono convinto che sia una splendida storia in cui i temi portanti (dal punto di vista dell'utilizzo nella formazione) sono la gestione degli obiettivi, la motivazione e il confronto tra collaborazione e competizione, tema trasversale al film. 

Elemento quest'ultimo, direi quasi “insospettabile”, nel senso che emerge in un contesto molto particolare (il bird-watching), che ci si aspetterebbe essere invece estraneo alle dinamiche competitive. Invece la manifestazione del "big year", che si svolge nell'arco di un anno in cui i bird-watcher di tutto il mondo si affrontano a "colpi" di binocolo e macchine fotografiche per chi riesce a vedere più specie di uccelli nel giro di 365 giorni, scatena la competizione tra gli esperti del settore.

L'ultima scena si rivela una piccola "rivelazione", che in fondo racchiude a mio avviso il significato di tutto il film su cosa significhi "ottenere la vittoria" e soprattutto se sia più efficace il risultato ottenuto (e poi, sulla base di quali criteri di riferimento?) tramite uno spirito competitivo "perfetto" (l’essere disposti a perdere tutto pur di “vincere”) o che si basa invece sulle spinte collaborative.

Il film è interessante anche perché in esso ritroviamo una scena sul negoziato distributivo. In questa, Steve Martin, manager in semi-pensione a capo di un impero concede 4 ore del suo “prezioso” tempo (speso quasi completamente alla ricerca successo nel big year) ai suoi (ormai ex) colleghi per chiudere un affare. Incontrando i rappresentanti della controparte (che fanno il grave errore di commentare sarcasticamente la sua passione per il bird-watching), presenta una condizione come non negoziabile. Quando la controparte, con tono irritato, gli rinfaccia tale comportamento (infatti al telefono il personaggio interpretato da Steve Martin aveva detto che tutto era negoziabile) e gli domanda se lo aveva detto solo per farli incontrare, il protagonista risponde con un sorrisetto compiaciuto che, agli occhi dello spettatore, è tutto un programma. Subito dopo dice che sarebbe dovuto andare via già da un quarto d'ora, per cui si alza come per andare via. La controparte allora gli chiede 5 minuti per decidere con i suoi legali. Qualche minuto dopo rientra nella stanza dicendo di accettare le condizioni. 

Come dire, missione compiuta :)

venerdì 27 luglio 2012

Mediazione: il verbale di accordo è titolo sufficiente per l’iscrizione di ipoteca

Dal blog di Luca Tantalo

Il Tribunale di Varese, con decreto esecutivo del 12 luglio 2012, ha ribadito che il verbale di accordo, naturalmente ove debitamente omologato, costituisce di per se titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, senza necessità di altri passi e ha quindi ordinato al Conservatore di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.

Secondo il Tribunale, l’ipoteca iscritta a seguito dell’accordo di mediazione è giudiziale, e l’art. 12 del D.Lgs. 28/10 è norma speciale che vincola l’interpretazione; inoltre, i dati d’iscrizione dell’ipoteca devono essere riferiti all’accordo stesso e non al decreto di omologa.


Trib. Varese, Sezione Prima civile, decreto 12 luglio 2012 (Pres. Buffone, est. Delmonte)
Omissis
Fatto
Osserva.
Ai sensi dell’art. 12 comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art. 12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi. Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.
E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente. Si comunichi. Nulla sulle spese
Decreto Esecutivo
Varese, 12.7.2012
Il giudice rel.
dr.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
dr. Giuseppe Buffone

giovedì 26 luglio 2012

Il punto della situazione - Articoli de Il Sole 24 ore


Negli ultimi giorni Il Sole 24 ore (a firma Giovanni Parente) in una serie di articoli ha parlato dello stato dell’arte della mediazione in Italia, offrendo diversi spunti di riflessione sulle questioni emerse nel biennio successivo alla pubblicazione del D. Lgs. 28.

In  “Mediazione avanti piano”, si parla di crescita lenta dell’istituto, frenata soprattutto da alcuni “ostacoli” (analizzati da Assomediazione in un apposito dossier – vd. “Un dossier sui freni dai giudici ai web” - e consegnati al Ministero Severino qualche giorno fa), e di risultati che sono comunque incoraggianti (es. le oltre 125.000 domande di mediazione presentate dal marzo 2011, un tasso di conciliazione – quando le parti si presentano - pari al 50%, che aumenta al 65% per controversie di modico valore, ecc.).

Parente parla di “limiti strutturali” del meccanismo, citando il parere della Commissione europea inviato alla Corte di Giustizia (vedi post), e parla anche di ostacoli di natura culturale, come la difficoltà a passare dalla logica della contrapposizione a quella della composizione bonaria, la “freddezza” con cui l’avvocatura nel suo complesso ha accolto l’obbligatorietà del procedimento per alcune materie ed anche alcune pronunce di giudici di pace.

Il vero banco di prova, conclude il giornalista, ci sarà nei prossimi mesi, anche perché grandi aspettative hanno accompagnato l’introduzione dell’obbligatorietà nei settori dell’RC-auto e del condominio, come dimostrato dai primi numeri (oltre il 20% delle domande di mediazione - circa 12.000 su circa 65.000 dall’inizio dell’anno – riguardano infatti il settore RC-auto). 

mercoledì 25 luglio 2012

Nasce la campagna promozionale “I love Mediazione Civile"


Nasce dalla collaborazione di alcuni siti web ed alcune associazioni no-profit la campagna promozionale "I love mediazione civile". «Il nome è volutamente molto semplice, quasi banale, per permettere a tutti di coglierne subito il senso», commentano i promotori. 

E, difatti, il significato del logo risulta subito molto evidente ed è rafforzato da un accorgimento grafico molto originale: il classico cuore del più famoso I love New York è qui costituito da una stretta di mani.

Già le prima centinaia di magliette, spille e adesivi (tutti rigorosamente autofinanziati e fuori commercio) sono pronte ad invadere anche i tribunali e le aule parlamentari. «Quel che vogliamo è che i riflettori rimangano costantemente puntati sempre e soltanto sull'istituto della mediazione civile - sottolineano i promotori della campagna, molti dei quali liberi professionisti - tant'è che evitiamo deliberatamente, quando parliamo di questa iniziativa, di fare riferimenti al lavoro di ciascuno di noi. Ecco perché invitiamo gli interessati alla campagna I love Mediazione Civile a cercare maggiori informazioni direttamente in rete e, tra breve, su Facebook. Il nostro scopo è soltanto quello di mettere al corrente la gente dell'esistenza di questo nuovo strumento giuridico in modo da poterne scoprire tutti gli innumerevoli vantaggi».

lunedì 23 luglio 2012

Il termine di quattro mesi può essere prorogato

Dal blog di Luca Tantalo.


Il Tribunale di Varese, su richiesta delle parti, ha prorogato il termine di quattro mesi previsto dal D. Lgs. 28/10 per lo svolgimento del tentativo di mediazione.

Le parti, infatti, visto che la mediazione (probabilmente di particolare complessità), allo scadere del termine era ancora in corso, hanno chiesto al Tribunale un rinvio. Il Giudice, considerando che se le parti hanno aderito all’invito ad andare in mediazione, e che il fatto di essere ancora seduti al “tavolo dei mediatori” dava atto della loro volontà di comporre la lite, ha concesso il rinvio. In questo modo, ha ritenuto di non dare avvio alle ulteriori attività processuali, ritenendo che il rinvio non comporti alcun ritardo ma che favorisca l’interesse della parti ad una composizione bonaria e l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso.
TRIBUNALE DI VARESE
Il giudice, dr. Giuseppe Buffone,
O S S E R V A
- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.
- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010
RINVIA la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione
Varese lì 20 giugno 2012
IL GIUDICE

sabato 21 luglio 2012

Recensione del film "The way back"


Il regista Peter Weir ci ha spesso regalato splendidi film, con ottimi spunti di riflessione da utilizzare nella aule di formazione (da L'attimo fuggente a Master and Commander, da Witness – Il testimone a The Truman show, solo per citarne alcuni). Non fa eccezione The way back, che racconta la storia (vera) di un gruppo di persone in fuga da un gulag sovietico durante la seconda guerra mondiale. Il film è liberamente ispirato al volume di Sławomir Rawicz dal titolo La lunga marcia.

Ed è appunto una lunga marcia quella che porta il gruppo di fuggiaschi dalla Siberia all'India, in un percorso di oltre 6.000 km passando attraverso pericoli ed insidie di ogni genere, rappresentati dalla natura (probabilmente la vera protagonista del film), prima ancora che dai carcerieri sovietici.

Un film sulla resilienza, sulla "feroce" determinazione dei protagonisti a raggiungere l'obiettivo della tanto agognata libertà, nonostante ogni tipo di ostacolo gli si frapponga sulla propria strada (le tempeste di neve e i lupi della Siberia, le zanzare fameliche del lago Bajkal, il deserto in Mongolia e, infine, le montagne dell’Himalaya).

Nel film, inoltre, troviamo anche una scena che presenta molte affinità con la mediazione e il lavoro di gruppo. Infatti, proprio in prossimità del lago Bajkal il gruppo (tutto al maschile) incontra una giovane donna, fuggiasca anch'essa, che si aggiunge nella marcia verso la libertà. La presenza della donna rappresenta un elemento fondamentale (per la storia del film, per il gruppo ed anche per gli utilizzi in formazione) perché è soprattutto attraverso la sua attività di dialogo e di comunicazione tra tutti e con tutti che le persone cominciano a conoscersi davvero, a condividere informazioni (chi sono, da dove vengono, di cosa si occupano, ecc.).

La protagonista femminile incarna la metafora della "shuttle diplomacy" (diplomazia della navetta), in cui il mediatore fa la spola tra una parte e l’altra per favorire il “circolo comunicativo” e costruire la fiducia reciproca. Infatti, parlando con tutti, scambia informazioni che poi condivide con e tra le persone, favorendo al massimo la conoscenza tra loro.

Ed è anche attraverso la sua attività di “catalizzatore” della comunicazione che un insieme di individui con un obiettivo più o meno chiaro (la fuga verso sud) e una ripartizione più o meno definita dei ruoli (l’ideatore della fuga che, abituato a vivere in montagna, aiuta gli altri a muoversi nella “giungla” delle foreste innevate e ha chiara la direzione da seguire sulla strada verso la libertà, chi cucina le scarse risorse a disposizione o che si trovano lungo la strada, chi provvede a pescare, il criminale che, grazie al suo coltello, rappresenta l’elemento difensivo ed offensivo del gruppo, ecc.) si trasforma, poco a poco, in un gruppo (che vive e ragione come tale), acquisendo altri importanti aspetti come la fiducia reciproca e un patrimonio informativo comune. Elementi necessari per una “mission impossible” come quella dei protagonisti del film…

Scheda su Wikipedia

venerdì 20 luglio 2012

La mancata comparizione della compagnia di assicurazione attesta il perseguimento di intenti dilatori


Nei giorni scorsi il Tribunale di Ostia, nella persona del giudice Moriconi, ha stabilito alcuni importanti principi sia in tema di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., che per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Per quanto riguarda la prima, il Tribunale ha dapprima ricordato che la mancata comparizione non potrà mai essere argomento per ritenere valida o meno una tesi giuridica, che dovrà essere sempre risolta in punto di diritto, sia che si tratti di questione a favore o contro la parte comparsa in mediazione.

Per quanto riguarda invece la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice ha fortemente criticato il comportamento della Compagnia convenuta, la quale aveva giustificato la non partecipazione motivandola con l’intenzione di appellare la sentenza non definitiva. Il Tribunale ha ritenuto che tale motivazione non sia sufficiente, poiché se lo fosse, si dovrebbe considerare dispensata dal comparire ogni parte che non sia d’accordo con la tesi della controparte: il che è evidentemente assurdo, perché è ovvio che se si fosse tutti d’accordo non vi sarebbe alcuna questione e quindi nessuna necessità della mediazione.

Ma il Tribunale ha fatto anche di più, considerando il comportamento della convenuta, per le ragioni meglio precisate in sentenza, come dilatorio: ha stabilito che essa fosse consapevole di essere in torto e che perseguisse intenti dilatori.

Per il testo della sentenza, vedi articolo comparso su Mondo ADR.