lunedì 23 luglio 2012

Il termine di quattro mesi può essere prorogato

Dal blog di Luca Tantalo.


Il Tribunale di Varese, su richiesta delle parti, ha prorogato il termine di quattro mesi previsto dal D. Lgs. 28/10 per lo svolgimento del tentativo di mediazione.

Le parti, infatti, visto che la mediazione (probabilmente di particolare complessità), allo scadere del termine era ancora in corso, hanno chiesto al Tribunale un rinvio. Il Giudice, considerando che se le parti hanno aderito all’invito ad andare in mediazione, e che il fatto di essere ancora seduti al “tavolo dei mediatori” dava atto della loro volontà di comporre la lite, ha concesso il rinvio. In questo modo, ha ritenuto di non dare avvio alle ulteriori attività processuali, ritenendo che il rinvio non comporti alcun ritardo ma che favorisca l’interesse della parti ad una composizione bonaria e l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso.
TRIBUNALE DI VARESE
Il giudice, dr. Giuseppe Buffone,
O S S E R V A
- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.
- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010
RINVIA la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione
Varese lì 20 giugno 2012
IL GIUDICE

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