domenica 29 gennaio 2012

Recensione di “Arte di ascoltare e mondi possibili”

Da profondo estimatore di Marianella Sclavi (nonché utilizzatore delle sue sette regole - vedi post) sono francamente rimasto un po’ deluso dalla lettura del suo volume. Ammetto di non essere forse nelle migliori condizioni per valutare il suo scritto, avendo una preparazione diversa da quella antropologica. Tuttavia, immaginavo di trovare nel volume le risposte alle tante domande che mi sono sempre posto circa l’efficacia delle competenze comunicative,  finalizzate alla piena comprensione delle dinamiche “con l’altro”, al tavolo della mediazione e, più in generale, nelle relazioni interpersonali.

Diciamo che il volume risponde solo in parte alle mie aspettative, soprattutto nell’ultimo capitolo quando tratta specificamente la gestione creativa dei conflitti. In questo, peraltro, si riprendono, rileggendole con chiavi diverse - tipiche delle competenze interculturali, alcuni temi già espressi da Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton ne L’Arte del negoziato e si citano anche alcune critiche alla loro impostazione, soprattutto perché non sarebbe in grado di sottolineare l’importanza dei cambiamenti di potere che rendono possibile la disponibilità delle parti all’accordo.

Per il resto, a mio avviso sono pochi gli spunti realmente interessanti nel volume, come ad esempio la metafora del giudice saggio (vedi post), i tanti esempi di comunicazione interculturale (ottimi per la verità anche per dare un più efficace connotato al tema della mediazione interculturale), un bellissimo esempio sulla leadership al femminile (la storia di Maria Montessori), alcune tecniche di pronto utilizzo per gestire le persone difficili (utili tanto al tavolo delle trattative quanto in una lunga serie di situazioni, le più disparate, nella vita quotidiana) e le conclusioni, che contengono il decalogo della convivenza interetnica di Alexander Langer.

In definitiva, a mio modesto avviso, più che un compendio sulla comunicazione efficace, uno strumento di approfondimento di alcuni aspetti riguardanti la comunicazione interculturale.

sabato 28 gennaio 2012

Negoziare con i figli

Laura e Luca Varvelli in un loro volume dal titolo Saper negoziare. Come diventare bravi negoziatori in qualsiasi situazione (Il Sole 24 ore, 2004) hanno scritto che i bambini sarebbero i migliori negoziatori per una serie di motivi, tra cui il fatto che raggiungono sempre quello che vogliono, appena raggiunto un obiettivo ne perseguono subito un altro e sono bravissimi nel creare alleanze (con il papà “contro” la mamma, ecc.). 
Ora, sarà che ho due bambini piccoli e quindi sono molto sensibile all’argomento, ma sono rimasto “attratto” da questo interessante post di Scott Warren pubblicato nel blog del PON qualche tempo fa. E così, come pensiero per il fine settimana, ho pensato di riportare questo piccolo spunto di approfondimento che, spero, possa interessare i miei lettori, almeno quelli che, come me, condividono la "sorte" di avere bambini piccoli.

Warren, uno dei fondatori dell’Harvard Negotiation Project, è padre di quattro bambini e, nel suo contributo, suggerisce che esiste, nei contrasti con i propri figli, una via alternativa rispetto a quella di lasciar perdere o adottare un atteggiamento dittatoriale (a seconda del nostro grado di irritazione,   stanchezza, stress, ecc.). Infatti, nel suo volume How to Negotiate with Kids... Even When You Think You Shouldn’t (Viking, 2003) mette in evidenza alcune tecniche che possono essere utilizzate in modo efficace con i figli, anche con quelli adolescenti (anche se sono “personalizzate” per bambini dell’età da 2 a 12 anni).

Ecco pronti tre principi che potranno tornare utili nel tentativo di diventare “genitori persuasivi”:
- Gestiamo innanzitutto le nostre emozioni
I sentimenti che ci guidano durante i momenti di stress bloccano il pensiero razionale e portano a reazioni che peggiorano la situazione. Questo vale in generale ed a maggior ragione con i figli. Ciò tuttavia non significa che dobbiamo nascondere loro le nostre emozioni quando siamo irritati. Il “trucco” è che dobbiamo acquisire la capacità di bilanciare le emozioni con la ragione. Come accade nelle negoziazioni “tra grandi”, la preparazione è la prima regola. Ciò significa decidere prima quali sono i punti importanti dell’interazione e quali concessioni possano essere strategiche. Inoltre, dice Warren, se necessario, per evitare che la situazione degeneri, prendersi una pausa e recuperare lo “spirito” (“contare fino a dieci,” diremmo noi...).

- Gestiamo le loro emozioni
Poi consideriamo la situazione dal punto di vista del figlio. Se cerchiamo di entrare nel suo modo di pensare (magari potrebbe aver avuto una brutta giornata a scuola o altre cose che l’hanno comunque colpito), riusciremo forse ad essere più empatici e con ciò essere maggiormente in grado di gestire la situazione, scrive Warren. Anche perché i ragazzi, in generale, tendono ad essere più emotivi degli adulti e quando “sentono” che rispondiamo alle loro emozioni in modo in modo freddo e “logico,” provano soprattutto rabbia e non si sentono compresi. Questo peggiora fatalmente la situazione. Proviamo quindi a condividere il suo stato d’animo. Dice Warren: “Supponiamo che nostra figlia cominci ad urlare perché suo fratello più grande resta alzato fino a tardi e lei no. Probabilmente non sarà soddisfatta dalla nostra spiegazione che anche lei resterà alzata di più di lì a pochi anni”. Quindi, se andare a letto è un problema, potrebbe essere più efficace restare vicino a lei per un po’ e magari leggerle qualcosa.

- Ascoltare per imparare
Il valore dell’ascolto attivo è uno dei temi che ritorna spesso quando si parla di negoziazione, perché quando ascolti impari molte cose sul tuo interlocutore, sui suoi bisogni ed interessi. Sfortunatamente molti genitori non ascoltano granchè [sinceramente mi domando anche io la stessa cosa, nda]. Magari sono, giustamente per carità, talmente presi da tante cose che il “multitasking” sembra essere la sola opzione praticabile. Ma questo serve a poco se non porta ad ascoltare attentamente, per essere consapevoli di cosa passa nella mente dei nostri figli. Giocando con la lingua inglese forse dovremmo passare dal “multi-tasking” al “multi-asking”.

Crescere ed educare i propri figli non è mai una cosa semplice... tuttavia ritengo che accrescere le proprie competenze negoziali possa essere un modo, tra l’altro, di farci vivere meglio anche le situazioni di conflitto con i nostri figli (tanto non ne mancano mai, più volte al giorno). Questo magari potrebbe essere anche un modo per non dipendere solo dal nostro (e dal loro) stato d’animo. Allora, perché non cominciare a provare?

Link all’articolo 

venerdì 27 gennaio 2012

Le sette regole dell'arte di ascoltare

Da qualche giorno ho finito di leggere il famoso testo di Marianella Sclavi, "Arte di ascoltare e mondi possibili" (presto mi "lancerò" anche in una  recensione) e così, nel frattempo, vorrei proporre nel mio blog il più famoso contributo della Sclavi che, sono sicuro, farà parte del "kit di sopravvivenza" del (bravo) mediatore.

1.Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perchè incongruenti con le proprie certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi su un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sè.

mercoledì 25 gennaio 2012

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Prendo da un gruppo su Linked-in questo splendido post di Leonardo D'Urso che permette di fare una sintesi sui precedenti della Consulta a proposito di mediazione (obbligatoria).
Da leggere.

Corte Cost. n.73/1988 "il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisidzionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purchè non vengono imposti oneri tali o non vengono prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale."

Corte Cost. 276/00 "la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto d'azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali" con le dilazioni conseguenti"

Corte Cost. 403/07 "non contrasta con il diritto di azione di cui all'art. 24 della Costituzione la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto essa è finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo".

martedì 24 gennaio 2012

La giustizia sostenibile

In anteprima ecco la copertina del volume pubblicato da Aracne editrice e a cura di Marco Marinaro. Nel libro trovate anche un mio contributo  dal titolo "Che film ci “mediamo” stasera?… ovvero, imparare la risoluzione dei conflitti attraverso i video" in cui parlo della formazione sulla mediazione attraverso l'uso dei video.

Oltre al mio (anzi, direi nonostante il mio), il volume contiene tanti interessanti contributi su diverse tematiche riguardanti la mediazione (e dintorni), scritti da ottimi colleghi.

Che altro dire? Ah sì, BUONA LETTURA! 
Stefano

lunedì 23 gennaio 2012

Articolo su Italia Oggi 7

Dall'articolo pubblicato oggi dal titolo "Conciliazione, strada obbligata" estrapolo il paragrafo "Il controllo spetta ai giudici. Senza eccezioni".

"Giudici sorvegliati speciali: devono essere controllori spietati a favore della conciliazione. Devono controllare, senza eccezioni, che se la conciliazione è condizione di procedibilità, effettivamente le parti si siano accomodate preventivamente dal conciliatore; e devono anche rimandare le parti dal conciliatore, quando ritengono che un passaggio dalla mediazione possa essere fruttuoso. Ai sensi, infatti, dell'articolo 5, comma 2, del dlgs 28/2010 il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fi ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione. Il decreto 212 crea un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile e obbliga i capi degli uffici giudiziari a vigilare affinché le regole sulla mediazione non rimangano lettera morta. I capi degli uffici giudiziari sono chiamati a monitorare l'applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; devono adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione introdotta dell'ufficio giudiziario dall'articolo 37, comma 1, della legge 111/2011, e a stabilire altresì un obbligo di del consiglio superiore della magistratura e del ministero della giustizia.
Questo significa che i giudici sono chiamati a utilizzare il rinvio al mediatore, anche quale sbocco delle cause pendenti davanti a loro. E, inoltre, che gli stessi giudici potranno vedersi valutati proprio in base al ricorso che hanno fatto o meno al rinvio al mediatore. In sostanza il giudice è incentivato a spogliarsi della sua autorità e a rinviare le parti da un soggetto che non ha alcuna autorità, se non quella che gli deriva dalla sua professionalità. Probabilmente il legislatore ha scelto la strada per cui il giudice si spoglia della causa, e non tenti lui stesso la mediazione, per mantenere integra la sua imparzialità, tenendo conto che il mediatore deve essere libero di proporre una possibile soluzione: il giudice potrebbe trovarsi in difficoltà nel farlo, senza manifestare una sua opinione sulla causa stessa, anticipando di fatto la sentenza."

Italia Oggi 7, 23 gennaio 2012

sabato 21 gennaio 2012

Seconda edizione del Master in Mediazione Culturale e Religiosa 2012 - 2013 - Ultimi posti disponibili...

(UPS – Roma, 4 dicembre 2011) - La Facoltà di Filosofia dell’UPS, in partenariato con l’A.S.U.S. (Accademia di Scienze Umane e Sociali) e con il Patrocinio di Religions for Peace organizza la seconda edizione del Master Universitario di I livello in “Mediazione Culturale e Religiosa”, con inizio nel mese di marzo 2012 e conclusione nel mese di marzo 2013. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 20 febbraio 2012.

Il Master propone un percorso formativo finalizzato alla formazione di professionisti in grado di cogliere le opportunità e le sfide di un contesto pluralistico e multiculturale e capaci di individuare, mediare e gestire con competenza situazioni conflittuali e potenziali opportunità di crescita e di arricchimento. Si propone di offrire una piattaforma di conoscenze filosofiche e culturali di base su cui verranno innestate competenze nuove derivanti dagli sviluppi della pedagogia interculturale, della mediazione culturale e religiosa, della gestione e risoluzione di conflitti. I professionisti formati dal Master saranno in grado di operare all’interno di organizzazioni pubbliche e private, in enti governativi e Onlus, in istituti scolastici e di formazione.

Il Corso, che è di durata annuale e propone un’offerta formativa di 60 ECTS, si compone di cinque moduli comuni e un modulo di specializzazione scelto dallo studente. Prevede 120 ore di didattica frontale, 296 ore di formazione a distanza, attraverso una piattaforma on-line, e 100 ore di stage in organizzazioni ed enti proposti dalla commissione del Master o dagli stessi studenti.

Le lezioni si svolgeranno a Roma in Viale Manzoni 24/c /sede dell’A.S.U.S. e si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato per l’intera giornata, una volta al mese a partire da marzo 2012. Al termine del Corso otterranno, rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana, il Diploma di Master di primo livello in “Mediazione culturale e religiosa”.

Ulteriori informazioni sul Master si possono ottenere presso la Facoltà di Filosofia dell’UPS (prof. Jose Kuruvachira) oppure contattando la Segreteria del Master: prof.ssa Doni Teresa, tel. 06 96526234 (martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00), cell. 334.2707002; e-mail master@asusweb.it
 

giovedì 19 gennaio 2012

Giudice nega l'omologazione del verbale di accordo

Credo che per tutti i mediatori possa essere utile come "ripasso" leggere questa sentenza del tribunale di Modica (sentenza emessa il 9 dicembre scorso) con cui ha rigettato l’istanza di omologazione di un verbale di accordo in quanto assenti i requisiti formali richiesti dalla legge. La sentenza ha evidenziato quali sono i requisiti ritenuti essenziali ai fini della successiva omologazione del verbale. 

In particolare, in base a tale sentenza nel verbale di accordo devono essere presenti, a pena di rigetto della richiesta di omologazione, i seguenti requisiti formali
a) la dichiarazione da parte del mediatore sottoscrittore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 
b) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n.180/2010; 
c) l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo nel suddetto registro; 
d) l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale. 

Leggete la sentenza (link)... la troverete interessante. Ora, mi domando: ma il mediatore chi era... Ciccio di Nonna Papera? :) In ogni caso, ho il sospetto che questo sia uno dei rari casi di mediazione "ad hoc" fatto da un mediatore accreditato (?) aldifuori degli organismi iscritti nel registro e hanno provato di "straforo" ad ottenere un titolo esecutivo...

martedì 17 gennaio 2012

Sentenza in materia di mediazione delegata

Su segnalazione della mia amica Alessandra, riporto la recente sentenza del Tribunale di Prato, nella quale si afferma che l'art. 5.2 del d.lgs. 28/2010 deve ritenersi applicabile a TUTTE le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5.


N. R.G. 250/2010 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 250/2010 promossa da:
EFFELLE ASCENSORI DI FRANCHINI LUCA
ATTORE
contro
E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.
CONVENUTO
Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 gennaio 2012,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
rilevato che il d. lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, prevedendo due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1),  e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2);

che, in particolare, con riferimento alla mediazione su invito del giudice, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010 prevede che: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti, può invitare le stesse a  procedere  alla mediazione.  L’invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.  Se  le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all’articolo  6  e,  quando  la mediazione non è già stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.”;

che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc;

che tale conclusione è supportata dal fatto che, nel caso dell’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti.”;
che tale soluzione ermeneutica è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.;

che, nondimeno, l’esercizio di tale potere discrezionale deve tenere conto non solo dei principi appena richiamati, ma, altresì, del favor mediationis quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12 prevede che: “1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”; b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,»;

che l’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;

che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);
visto l’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010
P.Q.M.
invita le parti a procedere alla mediazione.

Rinvia all’udienza del 31 gennaio 2012 ore 9.00 per l’eventuale adesione delle parti all’invito a procedere alla mediazione.

Rimette all’esito della verifica dell’intento delle parti di aderire all’invito a procedere alla mediazione la decisione sui mezzi istruttori.

Si comunichi.
Prato, 16 gennaio 2012
Il Giudice
dott. RAFFAELLA BROGI

Dalla relazione di oggi della Severino alla Camera sullo stato della giustizia

"Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo diede attuazione alla delega relativa all’introduzione in via generalizzata della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali.
 
Si tratta di un’importante riforma che mira a ridurre in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al magistrato, offrendo alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale per risolvere le controversie dei cittadini. Questa importante riforma legislativa, completata con l’emanazione della normativa regolamentare di dettaglio è operativa dal 20 marzo 2011, con l’entrata in vigore delle norme sulla obbligatorietà della mediazione nelle materie tassativamente indicate dalla legge. 
 
Poiché l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto il primo semestre dell’anno appena trascorso è certamente prematuro tentare una valutazione degli effetti della riforma sulla domanda di giustizia. Bisogna inoltre tener conto che è stata differita di un anno l’obbligatorietà della mediazione in materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.
 
Nondimeno, rispetto alle 33.808 mediazioni iscritte nel primo semestre del 2011 si può cogliere un trend in crescita se si considera che a novembre 2011 le mediazioni registrate hanno superato la soglia delle 53.000 unità. Sorprendono, invece, i dati relativi allo scarso utilizzo della mediazione delegata dal giudice e l’elevato numero di mancate comparizioni dinanzi al mediatore.
Vorrei però sottolineare due dati che mi sembrano rilevanti:
a) nell’80% dei casi le parti partecipano alla mediazione con l’assistenza di un legale di fiducia (e ciò vale a scongiurare almeno in parte le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini);
b) in presenza delle parti il tentativo di mediazione si conclude con successo nel 60% dei casi, fatto che testimonia le grandi potenzialità deflattive dell’istituto.

Ciò premesso, sono consapevole delle polemiche, talvolta aspre, suscitate da questa importante innovazione che, certamente, è suscettibile di miglioramenti, ma che può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario.
Il nuovo Governo, peraltro, è già intervenuto con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, operando alcune correzioni ed integrazioni finalizzate a potenziarne l'utilizzo.
Mi auguro che tutti gli addetti ai lavori condividano questa necessità, cogliendo le nuove e numerose opportunità professionali che la riforma offre."

Il carattere grassetto l'ho aggiunto io.

Direi che, a parte qualche statistica "da rivedere" (ma del resto se l'Avv. De Tilla ai convegni "sbandiera in pompa magna" numeri a casaccio creati ad uso e consumo per "agitare il fantasma" magari si potrà perdonare al Ministero qualche dato non proprio esatto - es. i dati ufficiali arrivano fino a settembre 2011; la partecipazione all'80% dei legali riguarda solo chi presenta la domanda di mediazione mentre diminuisce drasticamente da parte dei convenuti; la percentuale di esito positivo - ufficiale - è di poco superiore al 50%), il messaggio è chiaro... perdete ogni speranza o voi che non mediate!

lunedì 16 gennaio 2012

Mediacitando 4

"Chiunque affronti una lite facendo appello all'autorità non sta usando la sua intelligenza, ma la sua memoria" (Leonardo da Vinci)

sabato 14 gennaio 2012

Perchè il Ministro non ascolta (anche) gli organismi?

Dalla newsletter di Formamed

Dopo l'incontro tenutosi ieri tra il Ministro Severino e i rappresentanti dell'OUA (organizzazione Unitaria dell'Avvocatura) anche il Presidente di Avvocati per la Mediazione (Lorenza Morello), parte già risultata vittoriosa in giudizio innanzi al TAR lazio contro l'OUA stessa, chiede al Ministro Severino di essere ascoltato: "I motivi addotti nel cahier de doléances dell'OUA sono già stati dichiarati infondati dai fatti e dal TAR, adesso basta: bisogna che tutti gli operatori del settore giustizia si mettano a collaborare per risanare il sistema, anziché continuare con questa guerra dei bottoni".

Ho postato nel blog questo commento perchè questa è una mia vecchia battaglia... ossia, perchè il Ministro Severino (e prima di lei Alfano) parla con tutti tranne che con i rappresentanti degli organismi? Perchè il Ministero non da risposte (circolare ministeriale a parte, premesso che quest'ultima ha, per certi aspetti s-chiarito più questioni di quante non ne abbia effettivamente chiarite)? Perchè si dialoga solo con gli oppositori e non con chi è favore? Eppure, le questioni da affrontare sarebbero diverse, anche e soprattutto in un'ottica migliorativa, attraverso i suggerimenti costruttivi di chi lavora quotidianamente per rendere abitabile "la casa della mediazione". 
Allora perchè non farlo?

Lancio un'idea: perchè, per celebrare l'anno dall'entrata in vigore della mediazione come condizione di procedibilità, non si promuove una "Costituente della mediazione"? Penso che sarebbe un bel segnale per dare forza e supporto (morale) a quanti credono nella mediazione...

giovedì 12 gennaio 2012

Pubblicato su Altalex un mio articolo sul tirocinio assistito

Sul sito di Altalex (link) hanno pubblicato un mio commento sul tirocinio assistito alla luce della recente circolare ministeriale. 
Il titolo è "Mediazione civile: prime riflessioni sul tirocinio assistito"

Per chi avrà la pazienza e il piacere di farlo... Buona lettura! Stefano

martedì 10 gennaio 2012

Corte Costituzionale: situazione del ricorso

Nel post del 14 ottobre ho riportato la notizia dello slittamento della pronuncia della Corte Costituzionale, integrata dalla notizia del 19 dicembre sulla registrazione del ricorso presso la Cancelleria della Consulta. 

La notizia recente è che l’udienza sarà fissata entro il 6 febbraio. E' stata pubblicata in Gazzetta l’ordinanza di rimessione: scadrà martedì 17 il termine per la costituzione delle parti.

lunedì 9 gennaio 2012

La mediazione resta obbligatoria

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi una serie di provvedimenti in materia di giustizia civile e penale: la Mediazione rimane condizione di procedibilità. Una buona notizia, in continuità con le indicazioni già fornite dal Ministro.

domenica 8 gennaio 2012

Il giudice saggio

Riporto nel mio blog un aneddoto che ho trovato spesso citato in diversi volumi.
 
"Una delle storie più significative ed efficaci riguardanti l'arte di ascoltare è quella di quel giudice saggio di fronte al quale furono portati i due litiganti
Il giudice ascolta il primo litigante con grande concentrazione e attenzione e 'Hai ragione', gli dice. Poi ascolta il secondo e 'Hai ragione', dice anche a lui. 
Si alza uno del pubblico: 'Eccellenza, non possono aver ragione entrambi!'. Il giudice ci pensa sopra un attimo e poi, serafico: 'Hai ragione anche tu!'.

Ora, se sostituiamo a "giudice" il termine "mediatore" e ad "Hai ragione!" "Comprendo il tuo punto di vista!", probabilmente tiriamo fuori una buona tecnica di comunicazione di pronto utilizzo...

Tratto da Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano, p.9.

venerdì 6 gennaio 2012

Parlare tutti la stessa lingua non è sufficiente...

"Non basta sapere tutti l'inglese per saper comunicare. [...] E' stato appurato che la costruzione dei significati si basa per il 75% sulla comunicazione non verbale (che comprende il contesto, le posture, il tono di voce) e solo per il 25% sulle parole in senso stretto. Basta usare l'ironia e già comunichiamo il contrario di quanto affermiamo.

La comunicazione si basa prima di tutto sulla capacità di costruire modi di convivenza e di collegarsi a esperienze che ci sembrano strane o ridicole".

Tratto da Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano, p. 220.

martedì 3 gennaio 2012

Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, art. 12

Dalla newsletter di Formamed srl.
"'I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’utilizzo della mediazione nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010 e devono riferire annualmente al CSM ed al Ministero della giustizia;
 la parte invitata al procedimento di mediazione che non si presenta, e successivamente instaura controversia giudiziale, è condannata al pagamento del contributo unificato “alla prima udienza di comparizione delle parti'.

Nonostante la crociata anti “media-conciliazione” da parte di esponenti dell’avvocatura, il Ministero della giustizia tiene la barra dritta sull’utilizzo della mediazione civile e commerciale. Questa però nei fatti è partita in tono del tutto minore: a fronte della previsione di circa 200.000 controversie da gestire da subito con tale procedura, tra il 21 marzo ed il 30 settembre 2011 in tutta Italia le mediazioni attivate sono state solo 33.808, causa il boicottaggio di fatto da parte di vari tecnici del diritto e la diffusa non conoscenza dell’istituto da parte degli utenti potenziali. Poche domande di mediazione, quindi, ma ancora meno le adesioni: solo nel 31% dei casi (anche se poi, presenti tutte le parti, nel 53% è stato raggiunto l’accordo).

Inoltre la magistratura (con alcune eccezioni) ha confermato di guardare con sussiegoso distacco alla mediazione: del totale nazionale, solo l’1% erano state le procedure delegate dai giudici.

Il Ministero della giustizia già a fine agosto aveva emanato il decreto 145, con il quale – tra l’altro - aveva stabilito che la parte invitata alla mediazione che non si presenta, e poi instaura un giudizio, è condannata a pagare il contributo unificato (anche se risulta vincitrice). Con il D.L. 212/2011, art. 12 l’esecutivo ha specificato che la condanna a tale pagamento viene comminata, con ordinanza non impugnabile, alla prima udienza di comparizione delle parti. Un provvedimento che, probabilmente, sarà molto efficace, soprattutto dopo la revisione verso l’alto degli importi del contributo unificato.

Inoltre i responsabili degli uffici giudiziari, cioè presidenti di Tribunali e di Corte d’Appello, dovranno adottare ogni iniziativa necessaria per favorire l’uso della mediazione civile e riferire ogni anno al CSM ed al Ministero della giustizia. Il tutto “nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. In altre parole, nell’ambito delle valutazioni per il mantenimento degli incarichi direttivi o per il passaggio a responsabilità superiori (come moral suasion niente male)".

domenica 1 gennaio 2012

Recensione di “La scienza della negoziazione”

Ho approfittato della “pausa” natalizia per leggere un libro di George Kohlrieser, psicologo e professore di leadership con alle spalle anni di esperienza come negoziatore nelle situazioni di sequestro di ostaggi.

Il libro si legge tutto d’un fiato ed è ricco di aneddoti e racconti tratti dall’esperienza dell’autore. E’ un buon volume anche se, a mio avviso, delude l’aspettativa di trovare riferimenti “tecnici” di approfondimento sulla negoziazione che il titolo, sinceramente, invece suggerirebbe. Direi che la parte migliore dell’opera la si trova negli aspetti psicologici non tanto (e non solo) della negoziazione ma, direi, delle scienze “trasversali”, che hanno cioè a che fare con una serie di materie che ruotano intorno alla negoziazione e alla mediazione (dalla leadership alla gestione dei conflitti all’interno delle aziende, dalla gestione degli obiettivi all’empowerment e così via).

In generale quindi un libro sui meccanismi legati alle dinamiche relazionali, soprattutto quelle in situazioni di emergenza (d’altra parte prospettiva assolutamente fedele al titolo originale del volume - Hostage at the Table - perché non limitarsi quindi a tradurre il titolo invece di trovare titoli “creativi”?), più che un “compendio” sulla scienza della negoziazione. Un libro tuttavia utile per approfondire gli aspetti emotivi e comunicativi, tutto sommato anche con qualche interessante implicazione anche per il “dialogo strategico” tra mediatore e parti durante la procedura.