martedì 3 gennaio 2012

Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, art. 12

Dalla newsletter di Formamed srl.
"'I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’utilizzo della mediazione nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010 e devono riferire annualmente al CSM ed al Ministero della giustizia;
 la parte invitata al procedimento di mediazione che non si presenta, e successivamente instaura controversia giudiziale, è condannata al pagamento del contributo unificato “alla prima udienza di comparizione delle parti'.

Nonostante la crociata anti “media-conciliazione” da parte di esponenti dell’avvocatura, il Ministero della giustizia tiene la barra dritta sull’utilizzo della mediazione civile e commerciale. Questa però nei fatti è partita in tono del tutto minore: a fronte della previsione di circa 200.000 controversie da gestire da subito con tale procedura, tra il 21 marzo ed il 30 settembre 2011 in tutta Italia le mediazioni attivate sono state solo 33.808, causa il boicottaggio di fatto da parte di vari tecnici del diritto e la diffusa non conoscenza dell’istituto da parte degli utenti potenziali. Poche domande di mediazione, quindi, ma ancora meno le adesioni: solo nel 31% dei casi (anche se poi, presenti tutte le parti, nel 53% è stato raggiunto l’accordo).

Inoltre la magistratura (con alcune eccezioni) ha confermato di guardare con sussiegoso distacco alla mediazione: del totale nazionale, solo l’1% erano state le procedure delegate dai giudici.

Il Ministero della giustizia già a fine agosto aveva emanato il decreto 145, con il quale – tra l’altro - aveva stabilito che la parte invitata alla mediazione che non si presenta, e poi instaura un giudizio, è condannata a pagare il contributo unificato (anche se risulta vincitrice). Con il D.L. 212/2011, art. 12 l’esecutivo ha specificato che la condanna a tale pagamento viene comminata, con ordinanza non impugnabile, alla prima udienza di comparizione delle parti. Un provvedimento che, probabilmente, sarà molto efficace, soprattutto dopo la revisione verso l’alto degli importi del contributo unificato.

Inoltre i responsabili degli uffici giudiziari, cioè presidenti di Tribunali e di Corte d’Appello, dovranno adottare ogni iniziativa necessaria per favorire l’uso della mediazione civile e riferire ogni anno al CSM ed al Ministero della giustizia. Il tutto “nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. In altre parole, nell’ambito delle valutazioni per il mantenimento degli incarichi direttivi o per il passaggio a responsabilità superiori (come moral suasion niente male)".

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