lunedì 23 gennaio 2012

Articolo su Italia Oggi 7

Dall'articolo pubblicato oggi dal titolo "Conciliazione, strada obbligata" estrapolo il paragrafo "Il controllo spetta ai giudici. Senza eccezioni".

"Giudici sorvegliati speciali: devono essere controllori spietati a favore della conciliazione. Devono controllare, senza eccezioni, che se la conciliazione è condizione di procedibilità, effettivamente le parti si siano accomodate preventivamente dal conciliatore; e devono anche rimandare le parti dal conciliatore, quando ritengono che un passaggio dalla mediazione possa essere fruttuoso. Ai sensi, infatti, dell'articolo 5, comma 2, del dlgs 28/2010 il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fi ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione. Il decreto 212 crea un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile e obbliga i capi degli uffici giudiziari a vigilare affinché le regole sulla mediazione non rimangano lettera morta. I capi degli uffici giudiziari sono chiamati a monitorare l'applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; devono adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione introdotta dell'ufficio giudiziario dall'articolo 37, comma 1, della legge 111/2011, e a stabilire altresì un obbligo di del consiglio superiore della magistratura e del ministero della giustizia.
Questo significa che i giudici sono chiamati a utilizzare il rinvio al mediatore, anche quale sbocco delle cause pendenti davanti a loro. E, inoltre, che gli stessi giudici potranno vedersi valutati proprio in base al ricorso che hanno fatto o meno al rinvio al mediatore. In sostanza il giudice è incentivato a spogliarsi della sua autorità e a rinviare le parti da un soggetto che non ha alcuna autorità, se non quella che gli deriva dalla sua professionalità. Probabilmente il legislatore ha scelto la strada per cui il giudice si spoglia della causa, e non tenti lui stesso la mediazione, per mantenere integra la sua imparzialità, tenendo conto che il mediatore deve essere libero di proporre una possibile soluzione: il giudice potrebbe trovarsi in difficoltà nel farlo, senza manifestare una sua opinione sulla causa stessa, anticipando di fatto la sentenza."

Italia Oggi 7, 23 gennaio 2012

2 commenti:

  1. quante inesattezze però! "i mediatore deve essere libero di proporre una possibile soluzione" ... "il legislatore ha scelto la strada per cui il giudice si spoglia della causa, e non tenti lui stesso la mediazione, per mantenere integra la sua imparzialità": come si spiegherebbe l'imparzialità del mediatore invece?
    Trovo ci sia molta confusione sul significato della mediazione... bravo Stefano per il lavoro che fai ogni giorno contro questa (inevitabile?) disinformazione.

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  2. Nadia, hai ragione... Credo che ciascuno nel suo e secondo il suo deve farsi portatore di quella che è la vera mediazione. La questione non è soltanto far crescere la mediazione nel nostro paese, ma farla crescere bene...
    Grazie dei complimenti... io sono per la politica delle piccole cose :)
    Grazie a te per l'attenzione che dai al mio blog.
    A presto.
    Stefano

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