Credo che per tutti i mediatori possa essere utile come "ripasso" leggere questa sentenza del tribunale di Modica (sentenza emessa il 9 dicembre scorso) con cui ha rigettato l’istanza di omologazione di un verbale di accordo in quanto assenti i requisiti formali richiesti dalla legge. La sentenza ha evidenziato quali sono i requisiti ritenuti essenziali ai fini della successiva omologazione del verbale.
In particolare, in base a tale sentenza nel verbale di accordo devono essere presenti, a pena di rigetto della richiesta di omologazione, i seguenti requisiti formali:
a) la dichiarazione da parte del mediatore sottoscrittore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
b) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n.180/2010;
c) l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo nel suddetto registro;
d) l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale.
Leggete la sentenza (link)... la troverete interessante. Ora, mi domando: ma il mediatore chi era... Ciccio di Nonna Papera? :) In ogni caso, ho il sospetto che questo sia uno dei rari casi di mediazione "ad hoc" fatto da un mediatore accreditato (?) aldifuori degli organismi iscritti nel registro e hanno provato di "straforo" ad ottenere un titolo esecutivo...
La decisione è corretta solo nella parti in cui il mediatore non ha indicato il numero di registrazione dell'Organismo al registro ministeriale ( questo perchè l'Organismo non aveva ancora predisposto un modulo unico con l'intestazione corretta) e per il fatto di aver ritenuto sufficiente l'autenticazione da parte del Cancelliere, in luogo del notaio, per la possibile trascrizione nei registri immobiliari (fatto solo x risparmiare tempo e costi). Le ulteriori formalità non sono previste dalla legge, ma sono "invenzione" del giudice per avvalorare la sua decisione.
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