venerdì 20 luglio 2012

La mancata comparizione della compagnia di assicurazione attesta il perseguimento di intenti dilatori


Nei giorni scorsi il Tribunale di Ostia, nella persona del giudice Moriconi, ha stabilito alcuni importanti principi sia in tema di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., che per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Per quanto riguarda la prima, il Tribunale ha dapprima ricordato che la mancata comparizione non potrà mai essere argomento per ritenere valida o meno una tesi giuridica, che dovrà essere sempre risolta in punto di diritto, sia che si tratti di questione a favore o contro la parte comparsa in mediazione.

Per quanto riguarda invece la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice ha fortemente criticato il comportamento della Compagnia convenuta, la quale aveva giustificato la non partecipazione motivandola con l’intenzione di appellare la sentenza non definitiva. Il Tribunale ha ritenuto che tale motivazione non sia sufficiente, poiché se lo fosse, si dovrebbe considerare dispensata dal comparire ogni parte che non sia d’accordo con la tesi della controparte: il che è evidentemente assurdo, perché è ovvio che se si fosse tutti d’accordo non vi sarebbe alcuna questione e quindi nessuna necessità della mediazione.

Ma il Tribunale ha fatto anche di più, considerando il comportamento della convenuta, per le ragioni meglio precisate in sentenza, come dilatorio: ha stabilito che essa fosse consapevole di essere in torto e che perseguisse intenti dilatori.

Per il testo della sentenza, vedi articolo comparso su Mondo ADR.

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