Così si è recentemente espresso il
Tribunale di Modena, sez. II, con sentenza del 9 marzo 2012:
« [...] III. Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo in
forza di criterio equitativo in seguito ad abrogazione delle tariffe
professionali (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1), che mantengono comunque
valore indicativo.
Nel passaggio della causa dalla fase
procedimentale a quella processuale in seguito a mutamento del rito, è stato
regolarmente esperito il procedimento di mediazione (art. 5, 4° comma, letto
b, d.lg. n. 28 del 2010), cui entrambe le parti hanno aderito, per quanto non
sia stato raggiunto un accordo conciliativo (come risulta dal relativo verbale
dell'8 febbraio u.s.).
Ebbene, le spese di "avvio del
procedimento" sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla
mediazione nella misura di euro 40, oltre ad Iva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010,
n. 180), spese che ciascuna parte ha sopportato anticipatamente.
Le "spese di mediazione"
invece sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo "l'importo
indicato nella tabella allegata al decreto" (art. 16, 3° comma, D.M.
cit.).
Nella specie le attrici hanno esborsato ed
anticipato la somma complessiva di euro 104,87 (doc. 4). L'importo è dovuto in
solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Stante la riconducibilità eziologica del
procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del
convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per
l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi
(art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della
somma complessiva di euro 152 sostenuta per espletamento della mediazione [...]
».
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