E’ stato
licenziato in Commissione Giustizia della Camera il testo base della riforma
del condominio (AC 4041) che prevede all’art. 71 ter una dettagliata disciplina
del tentativo obbligatorio di mediazione nelle liti condominiali.
«Art. 71-ter.
– Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla
violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del Libro terzo,
Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti
disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è
parte.
La domanda di
mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un
organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella
quale il condominio è situato.
Al
procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera
assembleare da assumersi con le maggioranze di cui all’’articolo 1136, secondo
comma, del codice.
Se i termini
di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera,
il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima
comparizione.
La proposta di
mediazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’articolo
1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze,
la proposta si deve intendere non accettata.
Notizia tratta da Mondo ADR
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