Fonte: Mondo ADR
Commento di Luca Tantalo
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25 giugno
2012, ha stabilito alcuni principi veramente interessanti e innovativi, che
faranno certamente discutere. Si trattava di un’opposizione a decreto
ingiuntivo, in cui il Tribunale aveva assegnato il termine di cui all’art. 5,
co. 1, del D. Lgs. 28/10, per la presentazione della domanda di mediazione.
Ebbene, parte opponente si era limitata a depositare tale istanza, senza poi
partecipare all’incontro e senza versare le indennità previste dalla norma;
invitata poi a giustificare tale comportamento, non è riuscita a presentare dei
validi motivi per la mancata partecipazione.
Il Tribunale ha stabilito tra le altre cose che:
a) Non vi era motivo di inviare la questione alla
Corte Costituzionale, perché ha ritenuto, anzi, che la mediazione obbligatoria
non violi il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi, e anzi che essa introduca un ulteriore strumento di
tutela, per la cui riuscita è indispensabile l’obbligatorietà;
b) Che il comportamento della parte che non si era
presentata in mediazione costituisca frode alla legge, perché posta
volontariamente in violazione di una norma imperativa, posta a tutela del
giusto processo, e che lo scopo di eludere l’obbligatorietà della mediazione
fosse stato efficacemente perseguito dalle parti attrici opponenti, in
contrasto con detta norma imperativa.
Di conseguenza, applicando a nostro avviso
correttamente la legge, anche alla luce dei principi sopra esposti, ha
dichiarato improcedibile l’opposizione (con la conseguenza della esecutorietà
del d.i. opposto), condannando le parti opponenti al pagamento di € 550,00 in
favore del bilancio dello Stato, al rimborso delle spese legali in favore di
parte opposta, ma anche al pagamento, sempre in favore di questa, di 1460,30 ex
art. 96 c.p.c.
Non vorremmo essere nei panni di chi, probabilmente
contrario alla Mediazione, ha consigliato agli opponenti di non partecipare al
relativo procedimento…
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