lunedì 29 luglio 2013

Il Sole 24 ore - Più spazio agli avvocati nella nuova mediazione

29 luglio 2013

Continua la “carrellata” di commenti tratti da Il Sole 24 ore sulla mediazione alla luce delle modifiche apportate dagli emendamenti... resto della mia opinione, espressa nell’introduzione del post di sabato scorso (link). Su questo articolo, evidenzio il rischio messo in evidenza da Luciano Mascena in chiusura... Posso solo sperare che nel "passaggio" al Senato si tolgano alcuni elementi chiaramente non accettabili.
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di Valentina Maglione
La mediazione resta una procedura stragiudiziale, ma dovrà essere affrontata con l'assistenza dell'avvocato. È confermato l'obbligo di impegnarsi a cercare l'accordo – in una serie di materie – prima di portare la lite davanti al giudice, ma per assolverlo basterà un solo incontro concluso senza risultato e per cui l'organismo di mediazione non dovrà essere compensato. E il meccanismo è "a tempo": la mediazione riparte per quattro anni e già dopo due il ministero della Giustizia dovrà monitorare gli esiti della sperimentazione.
È questa, in sintesi, la nuova formula della mediazione delle controversie civili e commerciali che le commissioni della Camera hanno inserito nel decreto del fare (Dl 69/2013), approvato dall'Aula di Montecitorio venerdì scorso e ora destinato al Senato. Si tratta di un testo depotenziato rispetto alla versione originaria. E, se è stato accolto con soddisfazione dagli avvocati che avevano proposto molti degli emendamenti approvati, è guardato con occhio critico dai mediatori.

Il decreto
Il Dl del fare ha reintrodotto la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in molte delle materie che più affollano le aule civili: dal condominio alle successioni, dagli affitti ai risarcimenti per danni medici ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. In pratica, tutte le liti – a esclusione del canale più fecondo, quello delle cause per i risarcimenti da incidenti stradali – già previste dal decreto legislativo 28/2010, che aveva introdotto la mediazione obbligatoria poi cancellata lo scorso ottobre dalla Corte costituzionale perché il Dlgs aveva sforato i limiti della delega.
Sul testo del Dl approvato dalla Camera potrebbe ancora intervenire il Senato. E, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni è sospesa fino a 30 giorni dopo la conversione in legge del decreto.

Le modifiche al decreto
Rispetto al testo originario del Dl, la Camera ha introdotto numerose novità. A partire dalla fase di sperimentazione di quattro anni per l'obbligo di mediazione e dall'assistenza obbligatoria dell'avvocato sin dal primo incontro di mediazione e per tutta la procedura. Inoltre, è stata prevista la possibilità di trasformare l'accordo conciliativo in titolo esecutivo con la semplice sottoscrizione degli avvocati che certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Mentre è necessaria l'omologazione del presidente del tribunale se l'accordo non è sottoscritto dai legali.

Inoltre, la Camera ha fatto diventare il primo incontro di mediazione una sorta di filtro. In pratica le parti, dopo essere state informate sulla mediazione, devono decidere se proseguire o no la procedura. E il mancato accordo all'esito di questo incontro è necessario e sufficiente a rendere procedibile l'azione giudiziale e non fa scattare costi per i mediatori. È stata poi regolamentata la competenza per territorio degli organismi di mediazione: la domanda di mediazione dovrà essere indirizzata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.
Infine, è confermata la disposizione, già nel testo originario del Dl, per cui gli avvocati sono mediatori di diritto. La Camera ha però introdotto un obbligo di formazione e di aggiornamento, anche in coerenza con il Codice deontologico forense, per i legali che si iscriveranno agli organismi di mediazione.

Le reazioni
Da sempre contrari alla mediazione obbligatoria, gli avvocati promuovono le modifiche approvate dalla Camera che, nei fatti, ha accolto molte delle proposte formulate dal Consiglio nazionale forense: come il limite temporale all'obbligatorietà, la gratuità del primo incontro che non si conclude con l'accordo e la necessità dell'assistenza degli avvocati.

Tutte modifiche che, al contrario, «avranno effetti distorsivi sul sistema» secondo Luciano Mascena, presidente di Assoconciliatori. «Il rischio – prosegue – è che il meccanismo allontani i cittadini dalla mediazione, anziché spingerli. Sarebbe meglio puntare su incentivi per rendere più appetibile la ricerca di un accordo. Se la situazione resterà questa dovremo pensare a camere di conciliazione libere, fuori dal sistema del Dlgs 28».

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