mercoledì 21 agosto 2013

Da mediare senza confini - Ecco il testo della nuova mediazione italiana: convertito il decreto del fare

Dal blog dell'amico Carlo Alberto Calcagno una disamina esaustiva e puntuale relativa alle modifiche introdotte alla mediazione nel nostro paese. Concordo in pieno con le considerazione che fa Carlo Alberto alle quali aggiungo una citazione tratta da uno dei dieci film della mia vita, “I soliti sospetti”, di Bryan Singer, al termine del quale Roger “Verbal” Kint (il terribile Keyser Soze, personaggio interpretato dal grandissimo Kevin Spacey - uno dei miei attori preferiti in assoluto) afferma: "La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste"

Riflettendo sulle modifiche, il giorno dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto le fare, dico che ogni riferimento a caste o persone è puramente voluto...

Di seguito il testo del post...

In data 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale  (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63; clicca qui per la gazzetta integrale Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2013)  la Legge 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140)

L'entrata in vigore del provvedimento è fissata per oggi 21/08/2013.
La mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 trova modifiche importanti nell'art. 84 (clicca qui Art. 84).

Le più rilevanti novità riguardano:
a) l'inserimento di un criterio di competenza territoriale (art. 4),
b) il ripristino della condizione procedibilità (seppure in relazione al solo primo incontro di programmazione; cfr. artt. 5 e 8),
c) l'esclusione dal novero delle materie per cui è prevista la condizione di procedibilità delle controversie in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (cfr. art. 5),
d) l'aggiunta nel novero delle materie per cui è prevista la condizione di procedibilità delle controversie in tema di  risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (cfr. art. 5),
e) l'assistenza dei legali in mediazione (cfr. artt. 5, 8, 12),
f) la riduzione del termine della procedura da 4 a 3 mesi (cfr. art. 6),
g) la nuova disciplina in materia di  efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione (cfr. art. 12)
h) la formazione dei legali mediatori (cfr. art. 16);
i) la gratuità del  primo incontro di programmazione nel caso di mancato accordo (cfr. art. 17)

Si può scaricare qui una versione non ufficiale a cura dello scrivente del testo del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 come modificato appunto dall'art. 84 (clicca qui Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal decreto del fare convertito).
Le nuove disposizioni in materia di mediazione si  applicano  decorsi  trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84  c. 2). Si deve considerare però in questa breve nota che l'art. 84 bis che emenda l'art. 2643 Codice civile, articolo quest'ultimo recante gli atti che sono soggetti a trascrizione.

La nuova norma prevede che siano da rendere pubblici mediante trascrizione gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La qualcosa dovrebbe rimuovere - negli intenti del legislatore - gli ostacoli che in passato si sono riscontrati in materia di mediazione e usucapione.


Ancora si rileva che in materia di condominio il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 va letto anche unitamente alle disposizioni della legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, che stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Le nuove norme sono in vigore dal 18 giugno 2013. Vi è poi da segnalare il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (in vigore dal 21 giugno 2011) che in materia di turismo prevede una disciplina peculiare.

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