giovedì 13 febbraio 2014

Il Consiglio di Stato NON sospende il DM 180 e rinvia la decisione al TAR

Dal blog di Luca Tantalo, riporto una notizia importante. 

Ora la VERA notizia, secondo me, non è tanto "la notizia" in se, quanto il fatto che qualche associazione poco informata abbia riportato sul suo sito notizie false. 

E purtroppo non è nemmeno la prima volta… Anche perché è stata “rimbalzata” da un importante quotidiano economico.

Questo ritengo sia inaccettabile ed ognuno di noi deve dare ampio spazio a quello che è successo ieri… Volete dare un’informazione? Almeno datela bene, non credo sia così complicato…

Uno dei “famosi” principi di Harvard parla dei “criteri oggettivi”… visto che dite che conoscete la mediazione, che già lo fate - e lo fate sempre (peraltro il Legislatore vi ha anche riconosciuto il titolo “di diritto”…) mi aspetto che questo principio sia da voi ben conosciuto. Signori, stiamo parlando dell’ABC della “cultura negoziale”… E che significa “criteri oggettivi”, se non riportare le notizie nella loro “oggettività”?

Io, da persona che crede nella mediazione come “strumento di vita”, nel mio blog riporterò sempre le notizie - bene inteso, che scelgo di inserire - per quelle che sono (nel bene e nel male)… auspico che anche chi non crede nella mediazione faccia altrettanto.
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“Nonostante qualche associazione poco informata riporti sul suo sito notizie assolutamente false e tendenziose, l’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata in data odierna, non ha affatto “sospeso la mediazione obbligatoria” (sic..). Al di là del fatto che, anche ove il CdS avesse sospeso qualcosa, e non lo ha fatto, detta sospensione avrebbe riguardato solo ed esclusivamente il DM 180/2010, peraltro malamente impugnato, dato che nel ricorso non si fa mai menzione del DM 145.
L’ordinanza in oggetto, che pubblichiamo di seguito, ha così statuito: “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo”.
Ora, sarebbe il caso, prima di emettere comunicati deliranti, di ricordare che il ricorso ha chiesto la sospensione del DM 180, senza voler tornare sulla mancata impugnazione del 145 (questione gravissima, tale da inficiare l’intero ricorso, su cui si esprimerà il TAR), e che il CDS ha accolto l’appello (sull’istanza cautelare respinta dal TAR) solo “in tali limiti”, cioè sulla considerazione che le questioni appaiono meritevoli di un vaglio nel merito e solo ai sensi dell’art. 55, comma 10.
NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 180/2010, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 145/2011 (MAI IMPUGNATO) E SOPRATTUTTO NESSUNA, NESSUNA, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.LGS. 28/10, DI CUI L’ORDINANZA DEL CDS NON FA MENZIONE ALCUNA. LA MEDIAZIONE “OBBLIGATORIA” E’ PIU’ VIVA CHE MAI E CHI DICE IL CONTRARIO DICE IL FALSO VOLUTAMENTE”.


Sulla questione, consiglio anche la lettura del commento di oggi, sempre dal blog di Luca Tantalo (link)...

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