venerdì 1 giugno 2012

Mediazione civile e responsabilità medica


Tratto da adrplus.info
L’entrata in vigore della normativa che disciplina la materia della mediazione civile, le cui fonti sono il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione all’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; e  il d.m. 180/2010, che ha quindi completato la regolamentazione della materia, offrono una nuova prospettiva alle controversie per le quali è già attuale la condizione di procedibilità relativa al giudizio civile. Infatti il d.lgs. 28/2010 prevede all’ art. 5, rubricato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”, al comma 1: 
“Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni “.
Il decreto c.d. Milleproroghe 2011, nel rinviare l’entrata in vigore della condizione di procedibilità, limitatamente alle materie condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, a far data dal 20 marzo 2012, ha confermato l’operatività della c.d. mediazione civile obbligatoria dal 20 marzo 2011 per importanti altre materie, tra le quali spicca la responsabilità medica. Tutta la materia della responsabilità civile professionale è considerata dai cultori particolarmente articolata e complessa. In tale ambito la responsabilità medica si iscrive come argomento altamente specialistico per una serie di motivi. La componente tecnica nelle controversie di Medical Malpractice è sicuramente un elemento da tener in estrema considerazione, soprattutto se si valutano i continui progressi che la scienza medica quotidianamente registra. Va poi valutata la grande ricchezza della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, con orientamenti anch’essi in continua evoluzione e nella direzione di una tutela sempre più effettiva del paziente. D’altra parte il fenomeno della malasanità, sempre più di attualità per numero di eventi, moltiplica anche il numero delle controversie, per le quali gli strumenti assistenza legale sono sempre più alla portata di tutti.
In tale contesto la mediazione civile obbligatoria per materia (doppiamente obbligatoria, si potrebbe dire, in considerazione delle coperture assicurative che normalmente sono stipulate dalle strutture sanitarie piuttosto che dai singoli professionisti per far fronte alle richieste di risarcimento danni da responsabilità medica) può diventare uno strumento utile ai soggetti che entrano in gioco nel rapporto di cura sanitaria: medici, strutture sanitarie, pazienti (e loro eredi) e imprese di assicurazioni.
L’utilità del nuovo istituto volto alla conciliazione è certamente notevole, sia in considerazione del sopra citato numero considerevole delle controversie in materia di Medical Malpractice, sia anche relativamente alla lunghissima durata dei relativi procedimenti giudiziari. Va inoltre considerato che la sede conciliativa sembra astrattamente la più idonea a trovare un equilibrio tra interessi di più soggetti: il medico, la struttura sanitaria, l’eventuale Compagnia di assicurazioni, i danneggiati ed i loro familiari. Va infine tenuto conto del forte interesse pubblico alla pronta ed effettiva tutela delle parti deboli tra questi soggetti, vale a dire i pazienti, che finora non hanno trovato soddisfazione a queste istanze nello strumento del processo civile, i cui costi e tempi sono stati al contrario un freno alla richiesta di legittimi risarcimenti per i danni subiti.
Le opportunità offerte dalla mediazione civile alla soluzione di controversie inerenti alla responsabilità medica sono in tal senso svariate ed importanti. La tempistica per addivenire ad una soluzione della controversia (120 giorni) rappresenta un termine sufficientemente breve sia in caso di esito positivo che negativo, ai fini, in quest’ultimo caso, del successivo percorso giudiziale della controversia stessa; e sufficientemente lungo per la predisposizione della documentazione minima da presentare al mediatore e per l’eventuale espletamento delle consulenze tecniche. Il più agevole coinvolgimento (rispetto ad un giudizio) di tutti i soggetti interessati, ed in particolare di medici e strutture sanitarie, anche ai fini di una ripartizione delle responsabilità e di un più accettabile risarcimento dei danni, la rende infatti sede ideale di una proposta transattiva.
 D’altra parte anche le Compagnie di assicurazioni, in particolare quelle specializzate nell’assicurazione della Medical Malpractice, hanno interesse a deflazionare il carico delle controversie relative a richieste di risarcimenti danni da colpa medica, ottenendo due vantaggi: la diminuzione delle spese legali per la gestione giudiziale di tali controversie, normalmente lunghe e complesse; l’aumento della c.d. velocità di liquidazione di questa tipologia di danni. Con  un ulteriore conseguente vantaggio: gli uffici Sinistri delle imprese di assicurazioni possono concentrare le loro energie su quelle controversie che per dimensioni e complessità tecnica troveranno la oro sede naturale nel processo ordinario di cognizione.
In sostanza la mediazione civile di controversie di Medical Malpractice costituisce l’opportunità di far confluire interessi convergenti verso una pronta soluzione, di mettere intorno ad un tavolo conciliativo strutture complesse (quali quelle sanitarie e quelle assicurative), fornendo lo strumento per razionalizzare ed organizzare la gestione di tali controversie, quasi per costringere questi enti ad un’attività effettivamente più strutturata e quindi più efficace.
Specificità delle soluzioni conciliative per controversie di Medical Malpractice
Le parti della mediazione civile
E’ opportuno che alle sedute presso gli organismi di mediazione civile partecipino, in rappresentanza delle parti, soggetti qualificati e con i più ampi poteri decisionali ai fini dell’auspicata sottoscrizione del verbale di conciliazione. E’ inoltre necessario che, all’istanza di mediazione civile, che nella stragrande maggioranza dei casi sarà presentata dal danneggiato o dai suoi aventi causa, segua la partecipazione del medico e dell’eventuale struttura sanitaria nella quale egli ha operato, nonché, qualora siano presenti coperture assicurative, dei rappresentanti delle imprese di assicurazioni che le hanno emesse. In quest’ultimo caso la presenza delle imprese di assicurazioni potrà anche essere sufficiente, fatti salvi i casi in cui vi siano interessi diversi per parte o per tutto l’esito della controversia.
Un esempio di questo genere è reperibile nelle situazioni in cui vi sia una copertura assicurativa, a tutela della responsabilità civile dell’ente sanitario (ad esempio un ospedale pubblico) e dei singoli medici che operano all’interno della struttura, la quale copertura assicurativa preveda una franchigia c.d. frontale per sinistro, con gestione a carico dell’ente sanitario; piuttosto che sia prevista una franchigia c.d. aggregata (relativa cioè ai sinistri che complessivamente raggiungano un certo importo), anche questa con gestione a cura dell’ente sanitario assicurato. Tali casi configurano situazioni in cui gli interessi di enti sanitari ed imprese di assicurazioni non solo non coincidono, ma sono addirittura antitetici.
Gli elementi di fatto: il consenso al trattamento sanitario
Come è noto, il consenso al trattamento sanitario manifestato dal paziente, in qualunque modo lo si voglia configurare (come elemento costituente la fattispecie del contratto di prestazione d’opera professionale, piuttosto che adempimento previsto nell’ambito della deontologia professionale o addirittura obbligo di informazione in fase precontrattuale) costituisce un elemento cardine, unitamente al c.d. nesso causale (oggi interpretato sulla base del principio res ipsa loquitir, a forte tutela del paziente), al fine della configurazione delle responsabilità medica.
 Una volta posta la questione dell’an relativamente all’informazione ed al conseguente consenso, va affrontata il tema del quantum, vale a dire del grado di approfondimento sullo stato di salute, sui rischi del trattamento sanitario, sulle probabilità di successo e sulle condizioni prevedibili in caso di guarigione. L’approfondimento del consenso da parte del paziente al trattamento sanitario diventa pertanto elemento fondamentale per la verifica della responsabilità medica, in riferimento agli artt. 1218 c.c., in ordine alla esattezza della prestazione del medico, 1227 c.c., per far valere l’inadempimento da parte del paziente. Secondo l’art. 31 cod. deont. che, oltre all’elemento della “personalità” del consenso informato (per cui l’intervento de congiunti è limitato a pochi eccezionali casi), prevede che la forma scritta, pur necessaria ai fini della successiva documentazione, non esclude una verifica sull’adeguatezza delle informazioni fornite al paziente alla luce dell’intervento da effettuare. Essendo la consapevolezza del trattamento medico requisito di validità del consenso, è di tutta evidenza la marginalità di eventuali presunzioni di volontà da parte del paziente stesso. La qualificazione dell’obbligo di informazione dipenderà dalla singola fattispecie, potendo, a seconda dei casi, essere autonomo rispetto all’obbligo di prestazione, avere ad oggetto il trasferimento di informazione, apparire funzionalmente collegato all’adempimento della prestazione principale (rilevando in questo caso come obbligo integrativo strumentale, piuttosto che collocarsi in una dimensione pre-contrattuale).
Tutto ciò vale come premessa alla fondamentale esigenza che il consenso informato, opportunamente documentato, sia acquisito tra la documentazione da produrre, ad uso del mediatore civile, all’interno del relativo procedimento
La cartella clinica e gli strumenti della mediazione civile
Un elemento documentale di fondamentale importanza ai fini di un esito positivo del procedimento di mediazione civile di una controversia derivante da responsabilità medica è costituito dalla cartella clinica (o da altra documentazione similare) relativa al caso in controversia. Una delle cause che hanno comportato il mancato accordo, in sede di mediazione civile, relativamente alle prime istanze riguardanti controversie derivanti da lamentata colpa medica è stata relativa all’assenza di documentazione sanitaria. Arrivare alla seduta di mediazione con la sola istanza della parte danneggiata non consente al mediatore di farsi un’idea della situazione e soprattutto alla parte tenuta al risarcimento del danno (struttura sanitaria ed eventuale compagnia di assicurazioni) di quantificare la propria esposizione, allo scopo di valutare la convenienza di una conciliazione. Diverso e più semplice il caso del singolo professionista sanitario che in un confronto con il suo paziente, in una situazione elementare, ben potrebbe valutare la fondatezza della richiesta e la congruità dell’importo richiesto.
La cartella clinica (o la documentazione equivalente in caso di prestazione sanitaria semplificata) deve costituire un documento da allegare obbligatoriamente al questionario dell’organismo di mediazione civile che riceve un’istanza di mediazione relativa ad un caso di Medical Malpractice.
Altre accortezze, finalizzate alla corretta impostazione di tali mediazioni, riguardano i casi in cui sia presente una copertura assicurativa e sono analoghe agli accorgimenti generali da attuare per controversie relative a contratti di assicurazioni.
Per informare correttamente i propri assicurati le imprese di assicurazioni dovranno così inserire all’interno dei propri contratti apposite clausole di mediazione civile, approntare modulistica adeguata da utilizzare in caso di denuncia del danno (i cc.dd. moduli di denuncia del sinistro) in cui si informa sul nuovo strumento e si indicano eventualmente alcuni organismi di mediazione, nonché predisporre i moduli informativi sul sinistro (schede sinistri) da mettere a disposizione dei mediatori civili ai fini di una valutazione sintetica della situazione.
I mediatori ausiliari e i consulenti tecnici
Al di là dei casi di più semplice soluzione, gli organismi di mediazione civile dovranno considerare come un momento di fondamentale importanza, all’interno del procedimento di mediazione relativo ad una controversia derivante da Medical Malpractice, e come una tappa necessaria per la corretta impostazione del procedimento, quella relativa all’intervento di mediatori ausiliari (specializzati nella materia in questione) piuttosto che alla predisposizione di una consulenza tecnica a cura dello stesso organismo.
Infatti l’art. 8 d.lgs.28/2010 prevede al comma 1 che “ All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Oltre a ciò l’art. 8 d.lgs.28/2010 riporta al comma 4 “Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”.
Il meccanismo sopra esposto, che prevede l’intervento di specialisti per materia in caso di necessità, ben si attaglia alle controversie derivanti da responsabilità medica, il cui accertamento presuppone certamente approfondimenti tecnici, graduati sulla base della complessità del caso: dall’intervento del mediatore ausiliario esperto in materia per i casi meno complessi, al medico legale per quelli più articolati. A tale riguardo sarà necessario rendere edotte le parti della mediazione sulla necessità di tali interventi, in modo che ne possano valutare i costi ed i benefici, in un’ottica di massima trasparenza.
Prospettive per la mediazione civile nella Medical Malpractice
Le Compagnie di Assicurazioni hanno quindi l’opportunità di cominciare a sperimentare i vantaggi del nuovo procedimento, in termini di diminuzione dei costi per spese legali, di aumento della velocità di liquidazione dei sinistri e, perché no, anche in termini di miglioramento della propria immagine, tema quest’ultimo di grande interesse anche per le strutture sanitarie e per tutti gli operatori del settore. I danneggiati, d’altra parte, possono vedere riconosciute le proprie richieste, seppure in misura concordata, in tempi veramente brevi.
L’incertezza fino alla fine sull’entrata in vigore del provvedimento non è stata certamente di aiuto per le Compagnie e per gli enti sanitari, soprattutto ai fini di una definizione di strutture, procedure operative e strumenti. Quello che va chiarito è entro quali limiti le Società assicurative potranno governare il processo di utilizzo, da parte di assicurati e controparti, degli organismi di mediazione. In particolare sarà opportuno verificare entro quali limiti potranno essere inserite, all’interno dei contratti di assicurazione, clausole che prevedono specifici organismi in caso di mediazione civile, piuttosto che analoga previsione nei moduli di denuncia dei sinistri.
Quello che sarà di fondamentale importanza per il successo di queste mediazioni si incentra sull’organizzazione del procedimento, sulla presenza di una cabina di regia, per così dire, ruolo che, in considerazione della situazione organizzativa attuale del sistema sanitario e per la modesta preparazione sulla questione da parte delle Compagnie, sarà giocato dagli organismi di mediazione, dal loro grado di specializzazione sulla materia, dalla loro capacità di fornire informazioni e consulenza alle parti, in sintesi dal loro buon assetto organizzativo.

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