Nei giorni scorsi il Tribunale di Ostia, nella
persona del giudice Moriconi, ha stabilito alcuni importanti principi sia in
tema di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., che per quanto riguarda la
mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda la prima, il Tribunale ha
dapprima ricordato che la mancata comparizione non potrà mai essere argomento
per ritenere valida o meno una tesi giuridica, che dovrà essere sempre risolta
in punto di diritto, sia che si tratti di questione a favore o contro la parte
comparsa in mediazione.
Per quanto riguarda invece la mancata
partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice ha fortemente
criticato il comportamento della Compagnia convenuta, la quale aveva
giustificato la non partecipazione motivandola con l’intenzione di appellare la
sentenza non definitiva. Il Tribunale ha ritenuto che tale motivazione non sia
sufficiente, poiché se lo fosse, si dovrebbe considerare dispensata dal
comparire ogni parte che non sia d’accordo con la tesi della controparte: il
che è evidentemente assurdo, perché è ovvio che se si fosse tutti d’accordo non
vi sarebbe alcuna questione e quindi nessuna necessità della mediazione.
Ma il Tribunale ha fatto anche di più, considerando il comportamento della convenuta, per le
ragioni meglio precisate in sentenza, come dilatorio: ha stabilito che essa
fosse consapevole di essere in torto e che perseguisse intenti dilatori.
Per il testo della sentenza, vedi articolo comparso su Mondo ADR.
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