"La Corte di giustizia sembra in qualche modo
”anticipare” la pronuncia della Corte costituzionale in materia di mediazione,
attesa, come è noto, per il prossimo mese di ottobre.
La Corte, chiamata a decidere in sede di rinvio
pregiudiziale sulla questione devolutale da un Giudice di Pace, osserva, in
primo luogo, che ”…la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura
restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa
realizza legittimi obiettivi di interesse generale, tra cui quello della
composizione più rapida delle controversie, che è fissato specificatamente
nell’interesse delle parti”.
In particolare, il termine di quattro mesi non è
considerato tale da comportare un ritardo nell’introduzione di un successivo
eventuale giudizio.
Secondo i giudici del Lussemburgo, l’obbligo del
tentativo di mediazione con riferimento a specifiche controversie rappresenta
una misura ”idonea e non manifestamente sproporzionata” a perseguire obiettivi
di fondamentale importanza quali la riduzione dei tempi di giustizia e la
riduzione del contenzioso giudiziario, con evidenti ricadute positive in tema
di efficienza complessiva dell’amministrazione pubblica.
Per quanto concerne le misure sanzionatorie,
dirette ed indirette, previste dal decreto legislativo n. 28 del 2010, ad una
prima lettura la posizione della Corte di giustizia appare più articolata.
Se da un lato, infatti, i giudici sembrano ritenere
legittima la condanna al pagamento di una somma equivalente al contributo
unificato dovuto nei confronti di chi non abbia partecipato, senza giustificato
motivo, al procedimento di mediazione, dall’altro maggiori perplessità suscita
la previsione di conseguenze sfavorevoli, sul piano delle spese di giudizio,
per la parte che non abbia ritenuto di accettare una proposta del mediatore,
cui il provvedimento che definisce il giudizio dovesse poi pienamente
corrispondere.
Sul punto, infatti, la Corte di giustizia sottolinea
come un sistema sanzionatorio che ”…prevede che il mediatore possa e a volte
debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di
conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere
in determinate sanzioni economiche, non è in grado di consentire alle parti di
esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento
di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale
dell’accordo di mediazione”.
D’altra parte, in relazione a quest’ultimo profilo,
non rappresenta certamente un dato casuale il fatto che i regolamenti della
maggior parte degli organismi di mediazione prevedono che i mediatori possano
avanzare proposte conciliative solo ed esclusivamente in presenza di un’istanza
concorde in tal senso di tutte le parti".
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