mercoledì 19 settembre 2012

L'età avanzata non è valido motivo per la mancata partecipazione alla mediazione

Dal blog di Luca Tantalo

Continuano le condanne, seguendo il filone di quella che ormai sta diventando una giurisprudenza unanime, a seguito della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza del 20 luglio 2012, ha condannato la parte che non aveva aderito all’istanza di mediazione al pagamento di € 450,00 in favore del bilancio dello Stato, in quanto cifra corrispondente al contributo unificato.

La motivazione di tale condanna, secondo il Tribunale, risiede nel fatto che il motivo indicato per la mancata partecipazione non è stato ritenuto valido; in particolare, il Giudice ha ritenuto che non potesse essere considerata quale valido motivo l’esistenza di “problemi legati all’età avanzata” dei convenuti, sia per la vicinanza della sede della mediazione a quella della loro residenza, sia per il fatto che comunque essi avrebbero potuto rilasciare una procura ad un soggetto di loro fiducia.

Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che la mancata partecipazione fosse avvenuta senza giustificato motivo e ha emesso la condanna sopra descritta, senza necessità di attendere la fase decisoria, essendo state già ampiamente esposte le ragioni delle parti sul punto ed essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria.

1 commento:

  1. Giusta decisione del Tribunale di Palermo- Bagheria, chissà però se la mancata presenza non sia derivata anche dall'impossibilità di pagare i costi della mediaconciliazione e/o l'avvocato che avrebbe dovuto assistere la parte al fine di tutelarla in sede di mediazione ?
    E' vero che non vi è l'obbligo del legale ma è evidente che le parti che non possono sostenere i costi aderendo alla mediazione non si presentano per evitarli.
    Ai posteri l'ardua ma non difficile sentenza.
    Avv. Luigi De Valeri Roma

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