Da Mondo ADR (link)
Alla luce del comunicato stampa in cui <> è stato presentato
al Senato un emendamento al DL Sviluppo che mira a sanare tale eccesso di
delega.
L’emendamento ripropone il comma 5.1 del D.Lgs. 28/10 con due
importanti cambiamenti:
1) l’introduzione del tentativo obbligatorio in via
sperimentale fino al 2017;
2) l’assistenza degli avvocati alle parti in caso
di proposta di conciliazione del mediatore.
Di seguito il testo dell’emendamento sostenuto dal
movimento ADR italiano.
Art. X Mediazione delle controversie civili e
commerciali: condizione di procedibilità.
Al decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:
“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende
esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già
iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
b) All’articolo 11, comma 1, dopo le parole
“Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare
una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti
partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,”.
Nessun commento:
Posta un commento