E' stato pubblicato ieri dal Ministero della Giustizia il Libro verde per la predisposizione del manuale di qualità degli Organismi di mediazione.
Le cose da dire al riguardo sono tante; io preferisco focalizzare l'attenzione su due prospettive diverse: da una parte la considerazione che forse questo Libro Verde arriva in un momento storico particolare (nel clima post sentenza della Corte Costituzionale) e pertanto chiedere oggi di rilevare la qualità degli organismi da parte del Ministero è come chiudere la stalla dopo che sono scappati tutti i buoi. Dall'altra però c'è anche un "lettura" diversa; ossia che in fin dei conti "è meglio tardi che mai" e forse potrebbe essere un importante segnale circa la volontà di "ricostruzione" della credibilità, essenziale dopo la proliferazione di organismi di mediazione, le polemiche e, soprattutto, il comunicato-stampa e la sentenza della Consulta.
Le cose da dire al riguardo sono tante; io preferisco focalizzare l'attenzione su due prospettive diverse: da una parte la considerazione che forse questo Libro Verde arriva in un momento storico particolare (nel clima post sentenza della Corte Costituzionale) e pertanto chiedere oggi di rilevare la qualità degli organismi da parte del Ministero è come chiudere la stalla dopo che sono scappati tutti i buoi. Dall'altra però c'è anche un "lettura" diversa; ossia che in fin dei conti "è meglio tardi che mai" e forse potrebbe essere un importante segnale circa la volontà di "ricostruzione" della credibilità, essenziale dopo la proliferazione di organismi di mediazione, le polemiche e, soprattutto, il comunicato-stampa e la sentenza della Consulta.
Riporto di seguito il testo completo.
_____________________________________________________________________________
Indice
1.
Introduzione
2.
Antefatti
3.
La necessità di predisporre un Libro verde
4.
I destinatari
5.
Gli obiettivi da perseguire
6.
La consultazione riportata nell'allegato I
Allegato
I - Domande per la consultazione
1.
INTRODUZIONE
Con
il presente Libro Verde predisposto dal tavolo di lavoro istituto in data 18
ottobre 2012 dal Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della
Giustizia si invitano gli interessati a esprimere le loro opinioni sulle
tematiche enucleate nel contesto della determinazione e definizione dei
principali profili diretti alla definizione degli standard di qualità del
servizio di mediazione gestito dagli organismi accreditati ai sensi del d.lgs.
28/2010 e D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011.
Gli
interessati possono fornire le risposte ai quesiti formulati (contrassegnati
con la dicitura “Risposte al Libro Verde sul Manuale di qualità degli organismi
di mediazione”) al seguente indirizzo di posta elettronica: organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it entro
il 31 gennaio 2013.
Tenendo
conto dei contributi pervenuti il tavolo di lavoro sottoporrà al Direttore
generale della giustizia civile una bozza del Manuale di qualità per la
definitiva approvazione.
2.
ANTEFATTI
Con
la circolare del 20 dicembre 2011 (emanata a seguito della entrata in vigore
del D.M. 145/2011) il Direttore Generale della Giustizia Civile poneva, fra
l’altro, particolare attenzione all’attività di vigilanza già contemplata nelle
previsioni generali di cui all’art.16, comma quarto, del d.lgs. 28/2010 nonché
nelle previsioni regolamentari di cui agli artt.3,4,5, 10, 17,18, 19 del d.i.
180/2010, evidenziando la necessità di una sua compita ed efficace attivazione.
Lo
specifico riferimento all’attività di vigilanza di cui alla suddetta circolare
faceva seguito alla particolare attenzione posta dal legislatore interno in
sede di normativa secondaria con la introduzione dell’art.1, comma 2 lett.b)
del D.M. 145/2011. Con tale intervento correttivo, in particolare, veniva
previsto che l’attività di vigilanza avrebbe potuto essere altresì compiuta
avvalendosi dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.
Nella
citata circolare veniva precisato che la previsione di cui sopra conferiva uno
strumento ulteriore per rendere concreto ed adeguato l’esercizio dell’attività
di controllo da parte dell’autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di
mediazione.
Si
prefigurava, quindi, che l’attività di vigilanza sarebbe stata compiutamente
esercitata non solo verificando ipotesi di inosservanza delle previsioni di
legge (primarie e secondarie), ma anche tenendo conto del raggiungimento di
standard di qualità, requisiti necessari per potere validamente svolgere un servizio
di mediazione che fosse improntato ai presupposti della professionalità,
efficienza ed idoneità.
Si
evidenziava, quindi, che il controllo sarebbe stato esercitato non solo tenendo
in considerazione, ad esempio, le inosservanze agli obblighi di comunicazione
imposti all’organismo, ovvero il venire meno dei requisiti richiesti (il
capitale minimo, il numero minimo di mediatori, l’aggiornamento biennale degli
stessi, e così via); ma anche le modalità concrete di gestione del servizio
(tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione
della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione; rispetto dei
criteri di assegnazione degli incarichi e così via).
Sicché,
dopo una prima fase, conseguente all’entrata in vigore del d.m. 180/2010,
essenzialmente orientata a fissare i criteri per la corretta redazione della
domanda di iscrizione e per la verifica della regolarità dell’istanza, la
Direzione Generale ha ritenuto di dovere focalizzare l’attenzione, quindi,
anche sul diverso piano della verifica delle concrete modalità di gestione del
servizio di mediazione. Si preannunciava, peraltro, che sarebbe stata cura
della Direzione Generale della Giustizia Civile rendere noto a tutti gli
organismi iscritti su quali profili si sarebbe appuntata particolarmente
l’attenzione per la verifica della rispondenza delle modalità di svolgimento
del servizio di mediazione prestato dai vari organismi accreditati ai livelli
minimi di qualità esigibili, cioè agli standard di qualità necessari.
Ciò
posto, volendo ora procedere nel senso indicato, la Direzione Generale della
Giustizia Civile, al fine di potere adeguatamente attivare una corretta
attività di vigilanza che contempli non solo la verifica della regolarità
formale della sussistenza dei requisiti imposti per l’ottenimento
dell’accreditamento, ma anche una compiuta verifica delle modalità concrete di
gestione del servizio di mediazione, ha ritenuto necessario procedere alla
redazione di un Manuale di Qualità nel quale riportare in modo specifico gli
standard di qualità necessari che ciascun organismo di mediazione deve
possedere ai fini della valutazione da parte di questa amministrazione della
idoneità del servizio reso.
Il
suddetto Manuale, dunque, ha una triplice funzione:
a) costituire il parametro di riferimento per gli
organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli
necessari di qualità;
b) consentire una più agevole attività ispettiva, da
compiersi di fatto secondo le linee indicate ed ivi descritte;
c) costituire un più facile strumento di conoscenza,
per gli organismi di mediazione, delle violazioni che questa amministrazione
ritiene di dovere indicare e del differente peso delle violazioni anche ai fini
dell’intervento sanzionatori.
Peraltro,
ai fini della concreta predisposizione del suddetto Manuale di Qualità la
Direzione Generale della Giustizia Civile ha ritenuto di dovere operare
attraverso il coinvolgimento di tutti gli interessati del settore della
mediazione, attingendo al necessario contributo da essi fornito: l’ottica
perseguita è, infatti, quella di una più completa definizione ed esaustiva
possibile individuazione dei suddetti standars minimi di qualità.
3.
LA NECESSITÀ DELLA PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO VERDE
Per
la redazione del Manuale di Qualità si è ritenuto necessaria la costituzione di
una tavolo di lavoro composto da rappresentanti dei principali e maggiormente
rappresentativi organismi pubblici di mediazione accreditati presso il
Ministero, in quanto tali direttamente coinvolti in prima persona nella gestione
del servizio di mediazione.
Preme
precisare che la scelta di limitare solo a questi soggetti la partecipazione al
tavolo di lavoro si è basata sulla concreta constatazione di non potere
privilegiare l’uno o l’altro soggetto privato, sia persona fisica che
giuridica, comunque coinvolto e direttamente interessato al fenomeno della
mediazione, nonostante sia indubbia la preparazione personale ovvero la
capacità rappresentativa di molti di essi.
Al
fine di poter contare, nell’elaborazione del Manuale di Qualità, anche
sull’esperienza e sul proficuo contributo di tutti i soggetti coinvolti si è
ritenuto di dovere elaborare preliminarmente un Libro Verde consistente in un
questionario contenente quesiti rivolti a chiunque sia interessato alla
gestione del servizio di mediazione: ciò al fine di ricavare spunti di
riflessioni ed indicazioni quanto più possibile utili e complete.
La
scelta di utilizzare lo strumento del Libro Verde, invero, trae origine
dall’esperienza europea di formazione degli atti normativi di livello
comunitario; lo stesso consiste, in generale, in un documento di riflessione su
un tema specifico destinato a tutti coloro, sia soggetti pubblici che privati,
che partecipano al processo di consultazione e di dibattito finalizzato alla
redazione di un testo normativo.
Nella
fattispecie, consiste in un documento in cui sono proposte diverse domande alla
generalità indifferenziata di destinatari relative a profili di particolare
interesse e necessarie per una maggiore comprensione dei diversi ambiti di
volta in volta presi in considerazione strettamente legati alla finale
predisposizione del Manuale di Qualità. In tal modo, anche attraverso questa
consultazione pubblica, si intende pervenire al risultato di avere piena
conoscenza dei profili di concreta problematicità e di possibile soluzione
quanto più ampi possibili, spesso difficilmente identificabili da questa
amministrazione che, nello svolgimento della sua attività di vigilanza,
potrebbe non essere pienamente a conoscenza di aspetti pratici di gestione che
solo chi opera nel settore si trova giorno per giorno a dovere definire. Il
complesso degli elementi di risposta che perverranno contribuirà sicuramente ad
una compiuta impostazione delle linee guida per una gestione del servizio di
mediazione che sia pienamente e realmente inserita nei binari dell’obiettivo
finale che si intende perseguire: quello della adeguata qualità del servizio
reso.
4.
I DESTINATARI
Il
questionario del Libro Verde è rivolto, in termini generali, a tutti i soggetti
i quali, per diverse ragioni, hanno comune l’interesse alla efficiente gestione
del servizio di mediazione e, comunque, sono in grado di apportare un
contributo tenuto conto della propria esperienza e conoscenza acquisita nel
campo del servizio di mediazione.
In
primo luogo, destinatari privilegiati sono tutti gli organismi, pubblici e
privati, accreditati presso questo Ministero: il loro contributo, come
detto, è essenziale nell’ottica di un necessario scambio informativo “autorità
di vigilanza – organismi di mediazione” orientato verso una comune ottica di
valutazione e di intervento in vista della piena e corretta funzionalità del
servizio di mediazione.
Lo
strumento, inoltre, è rivolto ai mediatori, formatori, giudici, esperti
della materia che, a vario titolo, hanno una piena consapevolezza della
dimensione nella quale si svolge il servizio di mediazione e sono in condizioni
di offrire il proprio contributo personale che deriva dalla sperimentazione
pratica della mediazione ovvero dall’esame tecnico giuridico della disciplina
normativa di riferimento.
Destinatari,
altresì, sono i soggetti che hanno avuto conoscenza diretta della mediazione
per avervi partecipato quali parti del procedimento di mediazione: gli
utenti, in definitiva, del servizio di mediazione, sia parti che difensori
che esperti tecnici, tutti coloro, in definitiva, che hanno vissuto in prima
persona l’”esperienza” della mediazione e che sono venuti a contatto con questo
procedimento stragiudiziale ancora oggi, per diverse ragioni, non adeguatamente
sperimentato e non pienamente conosciuto.
5.
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il
tavolo di lavoro ha ritenuto, come premessa metodologica, di dovere procedere,
prima di elaborare gli specifici quesiti su cui verte il questionario, ad un
attento esame delle c.d. dimensioni della qualità del servizio di mediazione,
cioè ad una chiara comprensione dei principi di fondo su cui deve fondarsi la
determinazione in concreto degli standard di qualità del servizio.
Ci
si è, in altri termini, posto il problema, a monte, di definire su quali
principi occorre fondare il giudizio di qualità esigibile del servizio di
mediazione: momento ritenuto del tutto preliminare, posto che solo alla luce
dei risultati cui si perviene può, poi, porsi il successivo e connesso problema
di definire, in concreto, quali standars debbono essere descritti e indicati
per precisare quali siano le prestazioni afferenti il servizio di mediazione
che occorre esigere dagli organismi di mediazione in termini quantitativi,
qualitativi e temporali.
Ciò
precisato, va detto che ai componenti del tavolo di lavoro è sembrato chiaro,
in relazione alla questione della esatta individuazione degli obiettivi da
perseguire, che l’ottica di riferimento non poteva non essere rivolta a quei
principi di fondo configurati dal legislatore e che devono essere considerati
al fine di procedere all’iscrizione dell’organismo nel registro tenuto presso
il Ministero della Giustizia, in quanto binari già tenuti presenti dal
legislatore nella configurazione dell’assetto entro cui tali soggetti sono
tenuti ad operare.
Sicchè,
è sembrato indubbio che le dimensioni della qualità del servizio di
mediazione cui fare riferimento attengono e devono essere inquadrate nei
seguenti principi:
·
Professionalità: art.60, comma 3,
lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
·
Indipendenza: art.60, comma 3,
lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
·
Stabilità: art.60, comma 3,
lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
·
Serietà: art.16, comma primo, del
d. lgs. 28/2010;
·
Efficienza: art.16, comma
primo, del d. lgs. 28/2010;
·
Riservatezza: art.16, comma
primo, del d.lgs. 28/2010.
In
sede di discussione e confronto del tavolo di lavoro si è, peraltro, avuto modo
di osservare che una corretta determinazione, peraltro, dell’esatta estensione
dei principi di cui sopra avrebbe dovuto necessariamente essere basata tenendo
particolarmente di vista, in primo luogo, il destinatario del servizio di
mediazione, cioè l’utente, colui che, in fin dei conti, viene ad essere
in prima persona coinvolto concretamente nell’esplicazione e svolgimento del
servizio di mediazione.
Si
è, cioè, avuto chiara l’idea che la determinazione, all’interno di ciascuna
delle suddette dimensioni della qualità del servizio di mediazione,
delle specifiche e concrete indicazioni necessarie per la configurazione della
qualità del servizio prestato avrebbe dovuto compiersi avendo come punto di
riferimento l’obiettivo della tutela dell’interesse di chi richiede, come parte
istante o come parte chiamata ovvero ancora come difensore o consulente
dei medesimi, lo svolgimento del servizio di mediazione. D’altro lato, si è
dovuto, altresì, tenere conto del fatto che i principali interlocutori non
potevano non essere gli stessi organismi di mediazione, in quanto non
solo soggetti che svolgono in concreto il servizio di mediazione ma al tempo
stesso destinatari del potere di vigilanza esercitato dal responsabile della
tenuta del registro degli organismi di mediazione.
Ciò
posto, nella formulazione dei quesiti si è tenuto conto di tali criteri:
a) necessario rispetto dei principi ricavabili dalla
disciplina normativa sopra citata;
b) necessaria tutela dell’interesse dell’utente,
cioè dell’utilizzatore finale del servizio di mediazione;
c) necessaria verifica della esigibilità di un dato
standard di qualità da parte degli organismi di mediazione.
È
stato, quindi, confrontandosi su questi tre paramenti che si è proceduto poi a
individuare le specifiche domande facenti parte del questionario.
Preme
peraltro evidenziare che non sono stati formulati quesiti relativi a requisiti
che certamente devono sussistere affinché l’organismo di mediazione possa dirsi
rientrare nell’ambito degli standard di qualità in quanto imposti dal
legislatore: ad esempio, il legislatore ha già a monte configurato il requisito
della capacità finanziaria dell’organismo (capitale minimo di € 10.000) ovvero
il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore ad €
500.000,00: in tali casi, infatti, della sussistenza di tali requisiti, già
normativamente previsti, si terrà conto in sede di controllo ispettivo, essendo
necessario, come si avrà modo di indicare al momento della stesura finale del
Manuale di Qualità, che l’organismo di mediazione sia costantemente in possesso
del requisito minimo del capitale ovvero di polizza assicurativa in corso di
validità.
6.
La consultazione riportata nell'allegato I
L'allegato
I riporta l'elenco delle problematiche e questioni sottoposte a consultazione.
In particolare, tratta ciascuna delle seguenti questioni:
1.
Indicatori di qualità del servizio
2.
Professionalità ed efficienza degli organismi di
mediazione
3.
Capacità organizzativa degli organismi di
mediazione
4.
Stabilità serietà e indipendenza degli organismi
di mediazione
5.
Requisiti dei mediatori
ALLEGATO
I - DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE
Il
questionario di cui sotto è composto da un primo quadro di quesiti avente
contenuto generale e da ulteriori quadri avente una più specifica destinazione.
Nel rispondere al questionario sotto riportato, si auspica che le risposte sia
motivate.
►Quesiti
di ordine generale
I
quesiti hanno contenuto generale ed hanno la funzione di rendere chiara la
dimensione della qualità del servizio che gli organismi devono prestare.
Quesito
1: quali sono i parametri da verificare al fine di individuare il
livello di qualità del servizio prestato da un organismo di mediazione?
Quesito
2: attraverso quali concreti parametri deve procedersi per
valutare se il servizio prestato abbia adeguatamente tutelato la aspettative
dell’utente?
Quesito
3: quali fattori sono fondamentali per la scelta di un organismo
di mediazione?
Quesito
4: quali elementi dovrebbero essere inseriti nel questionario di
valutazione finale che deve essere compilato dalle parti?
Quesito
5 (per gli organismi di mediazione): quali sono i principali
problemi pratici e quali distorsioni applicative hai riscontrato nella gestione
e nello svolgimento del servizio di mediazione?
Quesito
6 (per gli utenti): quali sono i principali problemi riscontrati
nell’avere partecipato ad un procedimento di mediazione?
·
difficoltà ad accedere alle informazioni
· difficoltà di conoscere il nominativo dei
mediatori di ciascun organismo di mediazione e la loro specifica competenza
·
scarsa professionalità del mediatore
·
scarsa conoscenza del procedimento di mediazione
·
costi del servizio di mediazione ricevuto e
modalità di pagamento
·
altro
►Quesiti
relativi alla concreta verifica del principio della professionalità e
dell’efficienza dell’organismo di mediazione
Il
quadro comprende quesiti che pongono particolare attenzione al requisito della
professionalità ed efficienza dell’organismo. Il legislatore non ha fornito una
chiara definizione dei termini in esame, per cui si rende opportuna una loro
esatta determinazione, in modo da modulare, successivamente, i diversi
requisiti minimi ma necessari da ritenere in esso sussumibili. Si è partiti,
nella elaborazione dei quesiti, da una richiesta generale che consenta di
definire i contorni del principio in esame; successivamente, sono stati
individuati specifici requisiti che possono certamente essere ricondotti entro
l’ambito dei principi sopra richiamati.
Quesito
1: in cosa concretamente consiste il principio della
professionalità e di efficienza degli organismi di mediazione?
Quesito
2: quali requisiti ritieni debba possedere il personale di
segreteria dell’organismo di mediazione? Come deve essere organizzato il
personale adibito ai vari compiti di gestione del servizio di mediazione?
Quesito
3: quali competenze ritieni debba possedere il responsabile
dell’organismo di mediazione?
Quesito
4: quali caratteristiche ritieni debbano possedere i locali
dell’organismo di mediazione rivolti all’utenza nonché quelli dove hanno luogo
gli incontri di mediazione ai fini della valutazione della idoneità dei locali
destinati alla ricezione del pubblico nonché allo svolgimento delle attività di
mediazione?
Quesito
5: quali attrezzature, dotazioni tecniche e strumentali ritieni
debbano necessariamente essere a disposizione dell’organismo di mediazione per
la gestione del servizio di mediazione?
Quesito
6: quali informazioni ritieni che l’organismo di mediazione sia
tenuto a fornire all’utente nella fase precedente all’avvio del procedimento di
mediazione, durante il procedimento e dopo la chiusura del medesimo?
►Quesiti
relative alla capacità organizzativa dell’organismo di mediazione
Il
quadro comprende quesiti che riguardano la verifica della capacità
organizzativa dell’organismo di mediazione. Pur essendo, tale profilo,
certamente riconducibile al più generale principio dell’efficienza, si è
ritenuto di dovere farne comunque una trattazione a parte, posto la particolare
rilevanza che esso assume nella visione complessiva della qualità del servizio
di mediazione prestata. Oltre alla richiesta di indicazione circa l’esatta
interpretazione del principio in esame, si è ritenuto di passare in dettaglio
specifici profili sui quali sembra necessario porre particolare attenzione. Si
è ritenuto, in particolare, di dovere compiere una considerazione di dettaglio
circa i diversi e vari adempimenti che ciascun organismo di mediazione dovrebbe
compiutamente compiere nonché, soprattutto, la indicazione dell’organizzazione
interna e gestionale. In particolare, sono stati posti in rilievo le modalità
di concreta gestione delle diverse fasi del procedimento di mediazione,
l’attività di documentazione e di registrazione interna e così via.
Quesito
1: quali registri interni è necessario, o anche solo opportuno,
che l’organismo predisponga per la gestione del servizio di mediazione?
Quesito
2: quali modalità concrete di registrazione è necessario che
l’organismo di mediazione predisponga per la compiuta indicazione delle diverse
fasi operative del procedimento di mediazione, in particolare rispetto a:
Determinazione
certa, in ordine di tempo, della data di presentazione della domanda;
Calendarizzazione
del procedimento di mediazione;
Quesito
3: quali modalità di documentazione e di archiviazione degli atti
della procedura devono essere osservati dall’organismo di mediazione?
Quesito
4: quali modalità di comunicazione devono essere seguite
dall’organismo di mediazione per la verifica della regolarità del servizio
prestato?
Quesito
5: quale deve essere il contenuto della lettera di comunicazione
che l’organismo di mediazione è tenuto a compiere a seguito della presentazione
della domanda di mediazione?
►Quesiti
concernenti la stabilità, serietà, riservatezza ed indipendenza dell’organismo
di mediazione
Ai
fini della verifica della stabilità dell’organismo di mediazione si è ritenuto
di dovere puntare l’attenzione, in primo luogo, alle sedi ed all’organismo non
autonomo. La questione principale riguarda l’attività che può essere compiuta
nelle sedi principali e distaccate. La serietà dell’organismo di mediazione
costituisce, altresì un concetto ampio che merita una sua specifica e compiuta
definizione; in sede di formulazione del questionario, si è ritenuto di dovere
porre particolare attenzione ad alcuni profili che certamente sono
riconducibili ad una serie gestione del servizio di mediazione, in particolare:
trasparenza amministrativa e trasparenza contabile ed applicazione
dell’indennità di mediazione. Ulteriore riferimento è stato fatto al principio
di indipendenza dell’organismo di mediazione, richiedendo di evidenziare
eventuali preclusioni nonché le misure idonee ai fini dell’adeguato e puntuale
controllo.
Quesito
1: quali parametri ritieni debbano essere presi in
considerazione, oltre al numero minimo di dieci procedure di mediazione da
svolgere in un biennio, al fine di valutare il rispetto del requisito della
stabilità dell’organismo di mediazione?
Quesito
2: quale attività dovrebbe essere consentita nelle sedi,
principali e distaccate, dell’organismo di mediazione?
Quesito
3: in che termini deve essere configurato il rapporto giuridico
ed economico tra l’organismo di mediazione e l’ente di cui eventualmente
costituisce articolazione interna?
Quesito
4: quali requisiti ritieni di dovere identificare per la
valutazione della serietà degli organismi di mediazione?
Quesito
5: quali requisiti ritieni di dovere identificare al fine del
rispetto della trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo di
mediazione?
Quesito
6: in quali aree ritieni indispensabile vi debba essere
trasparenza oltre a quelle indicate?
Quesito
7: attraverso quali indicatori ritieni possa concretamente
pervenirsi al rispetto del principio di indipendenza dell’organismo di
mediazione? Quali procedimenti di mediazione dovrebbero essere preclusi
all’organismo di mediazione di espletare in considerazione del principio di
indipendenza?
Quesito
8: quali misure ritieni debbano essere adottate affinché possa
verificarsi il rispetto da parte dell’organismo di mediazione del principio di
indipendenza?
Quesito
9: quale distorsione o problematica applicativa hai rilevato
nell’applicazione della disciplina in materia di indennità per il servizio di
mediazione svolto?
Quesito
10: quale ritieni debba essere il corretto criterio da seguire per
la determinazione del valore della lite, soprattutto in caso di divergenza
delle parti, nonché per la individuazione di un unico centro di interesse?
►Quesiti
concernenti i mediatori
Il
quadro finale ha specifico riguardo ai mediatori. Sono posti in particolare
considerazione la verifica del rapporto tra organismo di mediazione e numero
dei mediatori (anche questo, per la verità, costituendo profilo inerente alla
professionalità e serietà dell’organismo di mediazione), le modalità di
assegnazione degli affari di mediazione tra i diversi mediatori, le modalità di
selezione, i controlli che ciascun organismo di mediazione è tenuto a compiere
al fine della verifica del rispetto da parte di tutti i propri mediatori del
rispetto dei diversi obblighi (formativi e di informazione) gravanti, i criteri
per la valutazione del rispetto del principio di neutralità del mediatore.
Quesito
1: quali sono i parametri che dovrebbero essere considerati per
valutare la qualità della prestazione svolta dai mediatori?
Quesito
2: ritieni che si possano individuare dei criteri (numero
dipendenti, numero di locali a disposizione ecc) per stabilire un rapporto tra
capacità strutturale dell’organismo di mediazione e numero massimo di mediatori
che possono essere inserito nell’elenco del medesimo organismo? Se si, quali?
Quesito
3: come deve essere adeguatamente compiuta l’assegnazione
dell’affare di mediazione ai mediatori inseriti presso l’elenco di un organismo
di mediazione?
Quesito
4: quale specifico obbligo di controllo deve essere configurato a
carico degli organismi di mediazione nei confronti dei propri mediatori e, di
conseguenza, quali segnalazioni devono eventualmente essere compiute
all’autorità di vigilanza?
Quesito
5: attraverso quali parametri ritieni possa concretamente
garantirsi il rispetto dei principi di neutralità, indipendenza ed imparzialità
del mediatore?
Quesito
6: quali misure ritieni debbano essere adottate per potere
verificare il rispetto da parte del mediatore del principio di riservatezza e
neutralità?
Quesito
7: secondo quali criteri l’organismo di mediazione dovrebbe
procedere alla selezione dei mediatori da inserire nei propri elenchi?
Quesito
8: in che misura ritieni che la previsione del tirocinio possa
contribuire a migliorare la qualità della formazione del mediatore e della sua
prestazione? Come ritieni debba essere organizzato?
Link
al Libro Verde
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