Il Parlamento europeo ha approvato nella sessione plenaria del 12 marzo scorso una nuova direttiva sulle ADR (Alternative dispute resolution) e un regolamento comunitario sulle ODR (Online dispute resolution).
Attraverso la Direttiva (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (Regolamento sull’ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 –2011/0374 (COD)) e il Regolamento (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373 (COD)) i consumatori europei potranno utilizzare i “nuovi” sistemi di mediazione per trattare, anche online, in modo efficace, equo, indipendente e trasparente le controversie relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi da parte di professionisti.
In particolare, la direttiva impone agli stati membri di prevedere specifici organismi che operino per ogni settore di attività, di introdurre norme a garanzia dell’imparzialità dei mediatori e agli operatori commerciali di informare i consumatori sui propri siti web e nelle clausole relative a termini e condizioni generali di vendita sulla possibilità di ricorrere all’ADR nell’eventualità in cui non riescano a risolvere direttamente una controversia con i medesimi.
Peraltro, sembra molto interessante lo sviluppo delle ODR attraverso l’introduzione di una piattaforma web in tutte le lingue dell’UE, gestita dalla Commissione europea ed accessibile sul portale "Your Europe". A questo riguardo, gli operatori commerciali saranno tenuti a fornire sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR per informare i consumatori.
Per il testo della Direttiva e del Regolamento, vedi il seguente link.
Notizia ripresa da: Mediare senza confini, Mediazione tra pari e Blog Conciliazione.
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