mercoledì 27 novembre 2013

Mediazione civile – Direttiva del Ministro - 5 novembre 2013

E’ stata pubblicata nel sito dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (in data 5 novembre 2013) la Direttiva del Ministro in tema di mediazione civile. Riporto di seguito il testo della Direttiva

Tuttavia, prima vorrei riportare n mio personale commento dalla Direttiva. Trovo che le cose riportate in essa siano tutte (o quasi) ampiamente condivisibili. 

Tuttavia, faccio giusto qualche considerazione:

1) in un recente seminario svoltosi a Firenze, il sottosegretario alla Giustizia aveva detto che sarebbe stata pubblicata entro pochi giorni una circolare che avrebbe risposto ad una serie di dubbi e quesiti… sarebbe questa? Lo dico perché ritengo che in essa non troviamo grandi “risposte” ai tanti quesiti che le modifiche del decreto 28 hanno fatto sorgere…

2) Nella Direttiva si parla di “strettissima  correlazione con  l’attività giurisdizionale” e di “funzione paragiurisdizionale”… francamente resto perplesso. Ma forse dipende da me, che dopo tanti anni ancora non ho capito in che cosa consista la “mediazione”…

3) Nella Direttiva, inoltre, si parla di “elevato livello di preparazione professionale dei mediatori”. Mi domando cosa intenda il Ministro quando parla di “preparazione professionale”?

Attendiamo a breve un’altra circolare, magari di chiarimento sul chiarimento… tutt’è a chiarirsi le idee…
ps Un ringraziamento a Luca e Maria per le segnalazioni...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
OGGETTO: Mediazione civile – Direttiva del Ministro.

L’art.  84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo   2010, n. 28 reintroducendo l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nell’ambito di una rilevante serie di controversie civili, ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.

La rinnovata rilevanza attribuita dal legislatore al procedimento di mediazione e conciliazione eleva l’istituto a fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del nostro Paese.

In consonanza con le linee direttrici dell’azione del Governo, l’istituto della mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una  mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.

È evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori.

Dovrà essere, inoltre, assicurata l’effettiva imparzialità  e  terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.

Conseguentemente, il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione, tanto delicata da potersi definire paragiurisdizionale, si conformi al fondamentale principio di trasparenza che informa tutta l’attività amministrativa, vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra.

A tale fine, dovrà essere cura delle competenti strutture ministeriali di eseguire ogni più rigoroso controllo, nell’esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge, anche a mezzo dell’Ufficio dell’Ispettorato Generale.

Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.

Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative cui dovrà uniformarsi, in forza della presente direttiva, l’azione dell’intera struttura amministrativa ministeriale in materia di mediazione e conciliazione.

5 Novembre 2013
Il Ministro
Annamaria Cancellieri 

Link per accedere al .pdf con il testo della circolare

1 commento:

  1. Un modo sapiente per non dire nulla!
    Se erano tanto attenti a tali principi perché non hanno licenziato un testo migliore?
    Se la mediazione rimarrà un'adempimento burocratico sarà proprio perché la regola è mal scritta e perché le compagnie di assicurazione, che sappiamo essere assai vicine al "palazzo" (ogni riferimento al ministro è assolutamente casuale e non voluto) la disertano perché non sono interessate, sul serio, ad abbreviare il contenzioso ma ad alimentare piuttosto la corsa al rialzo dei premi per sostenere la quale è necessario continuare a piangere eccessivi versamenti a titolo di risarcimento.
    studiolegaletodeschini.it

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