E’
stata pubblicata nel sito dell’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia (in data 5 novembre 2013) la Direttiva del Ministro in tema di
mediazione civile. Riporto di seguito il testo della Direttiva
Tuttavia, prima vorrei riportare n
mio personale commento dalla Direttiva. Trovo che le cose riportate in essa
siano tutte (o quasi) ampiamente condivisibili.
Tuttavia, faccio giusto qualche
considerazione:
1) in
un recente seminario svoltosi a Firenze, il sottosegretario alla Giustizia
aveva detto che sarebbe stata pubblicata entro pochi giorni una circolare che
avrebbe risposto ad una serie di dubbi e quesiti… sarebbe questa? Lo dico
perché ritengo che in essa non troviamo grandi “risposte” ai tanti quesiti che
le modifiche del decreto 28 hanno fatto sorgere…
2) Nella
Direttiva si parla di “strettissima correlazione con l’attività
giurisdizionale” e di “funzione paragiurisdizionale”… francamente resto
perplesso. Ma forse dipende da me, che dopo tanti anni ancora non ho capito in
che cosa consista la “mediazione”…
3) Nella Direttiva, inoltre, si parla di “elevato livello di preparazione professionale dei
mediatori”. Mi domando cosa intenda il Ministro quando parla di “preparazione
professionale”?
Attendiamo
a breve un’altra circolare, magari di chiarimento sul chiarimento… tutt’è a
chiarirsi le idee…
ps Un ringraziamento a Luca e Maria per le segnalazioni...
ps Un ringraziamento a Luca e Maria per le segnalazioni...
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
OGGETTO:
Mediazione civile – Direttiva del Ministro.
L’art.
84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia,
ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 reintroducendo
l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nell’ambito di una rilevante
serie di controversie civili, ciò in attuazione del dettato della sentenza 24
ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.
La
rinnovata rilevanza attribuita dal legislatore al procedimento di
mediazione e conciliazione eleva l’istituto a fondamentale strumento di
deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del
sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali
si misura la funzionalità del sistema economico nonché l’affidabilità
internazionale del nostro Paese.
In
consonanza con le linee direttrici dell’azione del Governo, l’istituto della
mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento
burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere
al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima
correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento
di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.
È
evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire,
innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da
assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato
livello di preparazione professionale dei mediatori.
Dovrà
essere, inoltre, assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà
degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti
coinvolte nel procedimento.
Conseguentemente,
il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione, tanto
delicata da potersi definire paragiurisdizionale, si conformi al
fondamentale principio di trasparenza che informa tutta l’attività
amministrativa, vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la
costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra
gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che
partecipano al procedimento dall’altra.
A
tale fine, dovrà essere cura delle competenti strutture ministeriali di
eseguire ogni più rigoroso controllo, nell’esercizio del potere di vigilanza
attribuito dalla legge, anche a mezzo dell’Ufficio dell’Ispettorato Generale.
Si
dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si
caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare
oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il
Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta
l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei
compiti primari dello Stato.
Gli
obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative cui dovrà
uniformarsi, in forza della presente direttiva, l’azione dell’intera struttura
amministrativa ministeriale in materia di mediazione e conciliazione.
5
Novembre 2013
Il
Ministro
Annamaria
Cancellieri
Link per accedere al .pdf con il testo della circolare
Un modo sapiente per non dire nulla!
RispondiEliminaSe erano tanto attenti a tali principi perché non hanno licenziato un testo migliore?
Se la mediazione rimarrà un'adempimento burocratico sarà proprio perché la regola è mal scritta e perché le compagnie di assicurazione, che sappiamo essere assai vicine al "palazzo" (ogni riferimento al ministro è assolutamente casuale e non voluto) la disertano perché non sono interessate, sul serio, ad abbreviare il contenzioso ma ad alimentare piuttosto la corsa al rialzo dei premi per sostenere la quale è necessario continuare a piangere eccessivi versamenti a titolo di risarcimento.
studiolegaletodeschini.it