La presenza nel procedimento di mediazione, in luogo delle
parti, di soggetti, avvocati o meno, che le rappresentano è sempre ammessa a
prescindere dalle modalità del conferimento del potere rappresentativo.
Nessuna
norma impone che nella mediazione il conferimento della rappresentanza avvenga
con specifiche forme (scrittura privata autenticata o atto pubblico) mentre è
certo che alla mediazione si applicano le norme di portata generale di cui agli
artt.1392 e 1393 cc (per cui il conferimento del potere rappresentativo ha il
solo limite di seguire la forma dell’atto da compiere).
Laddove il rappresentante della parte istante nella mediazione
obbligatoria sia stato ridotto a mero nuncius la procedura di mediazione, ai
fini della procedibilità dell’azione giudiziale, non può ritenersi ritualmente
esperita. Una preventiva comunicazione espressa ed univoca, diretta al
mediatore, con la quale l'istante dichiara che non sarebbe comparso ritenendo
fallito l’esperimento di mediazione neutralizza qualsiasi potere rappresentativo
dell'avvocato presente nella procedura.
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