giovedì 18 ottobre 2012

Assenza della parte in mediazione e presenza del solo avvocato

Tribunale di Roma - Sez. Dist. Ostia, ordinanza 22.8.2012.

La presenza nel procedimento di mediazione, in luogo delle parti, di soggetti, avvocati o meno, che le rappresentano è sempre ammessa a prescindere dalle modalità del conferimento del potere rappresentativo. 

Nessuna norma impone che nella mediazione il conferimento della rappresentanza avvenga con specifiche forme (scrittura privata autenticata o atto pubblico) mentre è certo che alla mediazione si applicano le norme di portata generale di cui agli artt.1392 e 1393 cc (per cui il conferimento del potere rappresentativo ha il solo limite di seguire la forma dell’atto da compiere).

Laddove il rappresentante della parte istante nella mediazione obbligatoria sia stato ridotto a mero nuncius la procedura di mediazione, ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale, non può ritenersi ritualmente esperita. Una preventiva comunicazione espressa ed univoca, diretta al mediatore, con la quale l'istante dichiara che non sarebbe comparso ritenendo fallito l’esperimento di mediazione neutralizza qualsiasi potere rappresentativo dell'avvocato presente nella procedura.

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