Di Carlo
Alberto Calcagno - Da Mediare senza confini (link)
“Con gli
avvocati stavamo già ragionando sul tema della mediazione. Gli istituti
funzionano nel tempo con la pratica - ha spiegato - e questo iniziava a
funzionare. Rimane comunque la mediazione facoltativa, vuol dire che punteremo
sugli incentivi, perché l'obiettivo è quello di formare la mentalità e la
cultura attraverso il dialogo, come stiamo cercando di fare con le
rappresentanze delle avvocature”.
Tale dichiarazione del Ministro Severino viene
evidenziata dal Sole24ore insieme a quella per cui oggetto della pronuncia
della Consulta sarebbe un «delega prevista e introdotta dal precedente
Governo»[1]. Non c’era bisogno di questa ultima excusatio non petita, accusatio
manifesta.
Nessuno accusa il Governo in carica, ma nemmeno più
di tanto quello precedente che, in tutta onestà, ha dovuto lottare anche con il nemico che
aveva in casa: forse ha avuto come unico torto, quello di insistere nel febbraio
scorso non avendo sul punto una maggioranza coesa[2], ma è anche vero che tutti i mediatori ed organismi del Regno hanno fatto “il tifo”
in proposito, compreso il sottoscritto e di certo non lo disconosco[3].
La verità è che forze politiche e sociali bipartisan
hanno percorso ogni strada possibile per affondare la mediazione obbligatoria a
partire dal progetto del decreto legislativo sino ad oggi[4]. Tuttavia è un fatto che il coraggio di chi ha
mantenuto in piedi la mediazione non rechi alcun sollievo alle circa 90.000
persone - secondo alcune stime – che allo stato hanno perso lavoro, denaro,
speranze e tempo.
Urgono interventi urgenti anche perché se la Corte
di Giustizia si pronunciasse, come probabile a detta del Servizio affari
internazionali del Senato Italiano [5], prima di un intervento del Governo, in
modo opposto alla Consulta, non credo proprio che faremmo una bella figura di
fronte ai partner europei. Senza contare che le istituzioni europee ci hanno
portati sino ad oggi "in palmo di mano": non si capisce proprio
perché dovremmo perdere in un attimo la stima acquisita con tanto sforzo.
C’è chi sottolinea che la Consulta potrebbe anche
stilare una sentenza in cui detta al Governo i rimedi, ma nell’attesa del
foglio di carta elettronico dobbiamo fare qualcosa.
Quanto agli incentivi richiamati dal Ministro e
nella assoluta consapevolezza che se si sceglie questa strada si rinuncia alla
lotta per la mediazione obbligatoria[6], dato che la direttiva 52/08 prevede
all’art. 5 c. 2 “il ricorso alla mediazione
obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni” e dunque una di queste tre
cose alternativamente (non facciamo altri errori che stavolta sarebbero
imperdonabili), vorrei qui, se può
essere d’aiuto, fare una elencazione di quello che troviamo in Europa, per
capire se si può prendere qualche suggerimento. Taccio ovviamente sul fatto
basilare che lo Stato italiano in questo momento non naviga certo nell’oro.
Il primo paese che viene in mente è la Slovacchia. Sin
dal 1963[7] il giudice adito è tenuto a raccomandare alle parti di ricorrere
alla conciliazione per risolvere la loro controversia. Il § 67 del Codice di
procedura civile prevede appunto che quanto la natura della causa lo consente
possa tenersi presso qualsiasi tribunale una procedura di conciliazione
preventiva. Ai sensi del § 99, le parti possono porre fine al
giudizio tramite un tentativo di conciliazione se la natura lo consente. Il
giudice ha l’obbligo di cercare la conciliazione e può raccomandare alle parti
di conciliare tramite una mediazione[8]. Lo spirito conciliativo è incentivato
sin dal 1992 dalla legge sulle spese processuali e le tasse sui procedimenti
penali[9]. Il § 11.7 prevede, infatti, che se le parti risolvono la controversia con un transazione giudiziale
all’inizio dell’udienza verranno loro rimborsate il 90% delle tasse
processuali. Se le parti hanno approvato
una transazione giudiziaria dopo che si è aperta la fase istruttoria, ci sarà
una restituzione del 50%. Se le parti risolvono la disputa in sede di conciliazione, la restituzione
ammonta al 30% delle tasse pagate nell'ambito di un procedimento.
Questo è un suggerimento che potrebbe essere
interessante per la nostra mediazione delegata, ma prima bisognerebbe
convincere i giudici ad aumentare il numero degli invii e non mi pare che
l’esperimento già tentato in precedenza abbia dato buoni frutti visto il
forzato abbandono della norma che voleva sensibilizzare l’apparato
giudiziario[10]. In ogni caso non vedo come potrebbe coordinarsi con una
mediazione preventiva.
Il secondo paese che potrebbe essere oggetto di
riflessione è l’Ungheria. La mediazione in Ungheria è facoltativa e può essere
preventiva o successiva all’introduzione del processo. Non è molto conosciuta e
diffusa a causa anche delle diffidenze culturali presenti nella popolazione
magiara anche a seguito di tristi eventi storici[11]. Così per incentivarla si
è pensato ad un più favorevole regime delle spese nel caso di accordo
intervenuto in corso di causa [12]. Se le parti ricorrono alla mediazione dopo la prima
udienza e l’accordo raggiunto è ratificato dal giudice con funzioni di
presidente, è dovuta solo la metà delle spese dovute. Anche l’onorario del
mediatore, cui va aggiunta l’IVA (HÉA) (per un importo in ogni caso non
superiore a 50.000 HUF[13]), può essere detratto da tale importo già ridotto.
L’unica limitazione è che l'importo finale delle spese non può essere inferiore al 30% dell’ammontare
originario. Tale limitazione non si applica se la mediazione non è ammessa
dalla legge in un caso specifico.Se le parti ricorrono alla mediazione prima
dell’avvio del procedimento civile, le spese dovute in seguito alla detrazione
dell’onorario del mediatore e dell’IVA saranno ridotte di un importo in ogni
caso non superiore a 50.000 HUF, il quale non può essere inferiore al 50%
dell’ammontare originario. Tale limitazione non si applica se la mediazione non
è ammessa dalla legge in un caso specifico o se le parti si rivolgono al
giudice nonostante l'accordo raggiunto in sede di mediazione[14].
La soluzione ungherese appare più interessante: le
parti potrebbero essere incentivate a partecipare ad una mediazione anche
preventiva laddove sappiano che anche in caso di fallimento della mediazione
stessa possono comunque decurtare almeno una quota dei costi della mediazione
stessa; è di sicuro un intervento meno aleatorio di quello concernente il
nostro credito di imposta.
Terzo paese da considerare sono i Paesi Bassi che
hanno una mediazione volontaria. I costi della mediazione qui sono sostenuti
dalle parti. Le persone con minori o insufficienti capacità finanziarie possono
però fruire del patrocinio a spese dello Stato[15]. Interessante è che le parti nel 2010 hanno ricevuto
un (limitato) contributo finanziario di 250 euro come incentivo[16] a seguire i
suggerimenti del giudice relativi al ricorso alla mediazione: questo contributo
viene riconosciuto per ogni effettivo caso di ricorso alla mediazione, nella
fase iniziale del procedimento. Si tratta di un importo fisso per ogni
mediazione che viene pagato direttamente al mediatore indipendentemente dai
mezzi finanziari delle parti. Anche questa appare una soluzione di qualche
interesse limitatamente alla mediazione delegata.Dobbiamo considerare tuttavia che a prescindere
dalla difficoltà a recepire la direttiva 52/08, i Paesi Bassi sono
all’avanguardia nel settore da molti anni e dunque assai propensi come popolo
verso la mediazione; se hanno pertanto scelto un carattere provvisorio
dell’incentivo immagino che una soluzione di questo genere possa essere di
difficile attuazione permanente per un paese che come il nostro si sta faticosamente
formando una cultura ed una coscienza in merito.
In Inghilterra e Galles quando la Corte riceve una
richiesta inerente alla small claim track (valore della controversia inferiore
alle 5000 sterline) inoltra ad entrambe le parti un defence pack che contiene
l’avviso di difesa, il questionario di allocazione N149[17] ed un volantino
informativo EX307 sulla small claim
track. Nel volantino si specifica tra le altre
informazioni che se le parti decideranno di partecipare ad una mediazione
gratuita risparmieranno il pagamento della tassa d’udienza: ciò logicamente
nella speranza di incentivare l’uso dell’ADR. Si tratta dunque anche questo di un intervento
utile, perché comporta un immediato risparmio, ma anche qui si deve aver
radicato un processo e comunque la mediazione è già di per se gratuita, e cosa
non da poco, non richiede la presenza di difensore.
[1] Patrizia Maciocchi - Il Sole
24 Ore - leggi su http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-25/severino-punteremo-incentivi-080948.shtml?uuid=Ab4UEbwG.
[2] L’atteggiamento del precedente
governo è testimoniato da quanto dichiarato il 13 aprile 2011 dal
sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI in Commissione Giustizia “il
Ministro della giustizia è a conoscenza delle questioni problematiche emerse
intorno all'istituto della mediazione. Il Ministero, peraltro, ha piena
cognizione anche dell'ordinanza e delle motivazioni in essa dedotte dal
Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio. Sottolinea infine come gli
organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo siano già operativi
sul territorio”.
[3] Vedi il mio opuscolo che
all’epoca ebbe una qualche diffusione “I nemici della conciliazione”.
[4] La vicenda nasce con il parere
della Commissione Giustizia del Senato
al progetto di legge del decreto 28/10 che auspicava la facoltatività
del ricorso alla mediazione e condizionava il parere favorevole alla mediazione
obbligatoria all'inserimento nel testo del disegno di legge anche del
differimento del termine di entrata in vigore delle norme in materia di
mediazione. Entrato in vigore il decreto che ha disatteso il parere predetto, a
partire dal 15 settembre 2010, sono stati presentati dal PDL e dal PD
alcuni disegni di legge tesi ad abrogare l’art. 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Durante la discussione in Commissione del
progetto di legge n. 2329 a firma PDL il Governo interveniva tre volte in
difesa della mediazione obbligatoria, l’ultima nell’aprile del 2011; le
prospettazioni avverse peraltro ricomprendevano, dobbiamo dirlo, anche
l’obiezione che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità. Nel mentre
il PD presentava l’8 febbraio 2011, in sede di discussione del decreto mille
proroghe, due ordini del giorno
dall’identico tenore per la proroga dell’entrata in vigore della mediazione
obbligatoria di ulteriori 12 mesi, ed uno è stato accolto dalle Commissioni
Affari Costituzionali e Bilancio. L’IDV, il PDL
ed il PD hanno poi presentato tre
identici emendamenti alla legge mille proroghe per rinviare la mediazione
obbligatoria. E la Commissione Giustizia, seppure in sede consultiva, ha
adottato un parere favorevole al rinvio . Anche le Commissioni riunite di
Bilancio ed Affari costituzionali del Senato hanno approvato (8 febbraio 2011),
in sede referente, il rinvio della mediazione di un anno (emendamento 1316) . Dunque
l’8 febbraio 2011 tutti i partiti dell’arco costituzionale erano d’accordo nel
rinviare il cammino della mediazione obbligatoria di un anno. Se non che “quasi
per magia” con 158 voti favorevoli, 136 contrari e 4 astensioni il Senato ha
approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (cosiddetto
"milleproroghe, ddl 2518), sul quale il Governo ha posto la questione di
fiducia. Di qui la parola è passata alla Camera e come sappiamo la mediazione
obbligatoria ha avuto integrale attuazione. A seguito della proposizione del
ricorso al TAR Lazio il PD chiedeva in Commissione Giustizia al Governo di
valutare l'opportunità di sospendere l'esecuzione delle norme in materia di
mediazione: il PDL la ritenne prematura. Il 15 marzo 2012 il PD chiedeva allora
che fossero sentiti gli avvocati ed il PDL concordava con la richiesta perché
“La disciplina di cui al decreto legislativo n. 28, pur essendo condivisibile
in linea generale, necessita di indubbie modifiche volte in particolare ad
ovviare ai dubbi di costituzionalità, sia sotto il profilo della violazione del
diritto alla difesa, sia con riguardo alla violazione dei principi di delega”.
[5] V. il DOSSIER 85/DN
Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. Le proposte
legislative della Commissione europea COM (2011) 793 def. COM (2011) 794 def.
13 gennaio 2012 p. XV (“È verosimile che la Corte di giustizia affronterà le
questioni sollevate dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in riferimento
al decreto n. 28 del 2010 rifacendosi al precedente costituito dalla sentenza
del 18 marzo 2010 e, quindi, ai criteri di compatibilità prima ricordati”).
[6] Che trionfa invece in altri
paesi (v. Argentina, California, Bulgaria, Romania, Stati Uniti).
[7] Il codice di rito risale a
tale data (Občiansky súdny poriadok - Zákon č. N. 99/1963 Coll.).
[8] Questa opzione è stata
introdotta da ultimo con la legge 141/10 (in vigore dal 1° luglio 2010). L’accordo
transattivo che le parti rinvengono non può essere però contrario alla legge e
con tale limite viene approvato dal Tribunale; l’approvazione può essere
comunque impugnata entro tre anni.
[9] Zakon o súdnych poplatkoch a
poplatku za výpis z registra trestov 71/1992,
in http://www.obcianskaporadna.sk/docs
[10] V. DECRETO-LEGGE 22 dicembre
2011, n. 212 - Disposizioni urgenti
in materia di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255)
entrato in vigore il 23/12/2011 ma non
convertito con riferimento all’art. art.
12 (Modifiche alla disciplina della mediazione): 1. Al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma
6, è aggiunto,
in fine, il seguente:
"6-bis. Il capo
dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto
dal comma 1
e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista
dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni
iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito
del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della
magistratura ed al
Ministero della giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo
sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non
impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti,
ovvero all'udienza successiva di
cui all'articolo 5, comma 1,».
[11] Nel 1920 con il Trattato di
Trianon che ha concluso la prima guerra mondiale l’Ungheria ha ridotto le
dimensioni e la popolazione di due terzi, lasciando le famiglie divise dalle
frontiere internazionali. L'impatto di questo evento storico è ancora dolorosa
per la maggior parte degli ungheresi che non sono stati in grado di superarla. Poi
nella seconda guerra mondiale, si è verificato l'Olocausto e 600.000 ebrei sono
stati uccisi. Anche dopo due o tre generazioni, i sopravvissuti non sono in
grado di discutere apertamente, in modo costruttivo la storia e il suo impatto
psicologico. [Senza dimenticare che tutti i conflitti violenti, come la seconda
guerra mondiale creano un enorme dramma
psicologico nella vita di tutti per molto tempo e che va oltre l'Olocausto.] A
ciò si aggiungono i 45 anni di regime comunista-socialista che è stato una
fonte lunga, sottile, ma efficace di trauma complesso e profondamente radicato.
Vivere in costante paura, sospetto e di ingiustizia per tanto tempo ha creato
sfiducia nella società e formato molti strati di espressione linguistica
(diversi significati delle parole stesse) al fine di "sopravvivere alla
vita di ogni giorno". In una società tale è difficile applicare con
successo un processo fragile come la mediazione che si basa molto sui modelli
di comunicazione. Un altro risultato sociale e psicologico della società
feudale che durò per molto tempo ed è stato mantenuto durante il comunismo è un
torpore mentale, l’incapacità di assumere la padronanza della propria vita, di
controllare i conflitti e cercare soluzioni affidate alla propria iniziativa
creativa, ma piuttosto all’attesa di una fonte esterna di aiuto che non arriva
e che determina frustrazione e rabbia continua. REVESZ, Mediation without
Trust: Critique of the Hungarian Mediation Law, 2005, in www.mediate.com/articles/reveszJ1.cfm
[12]
https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-hu-it.do?member=1
[13] Ossia 180 €.
[14] Art. 58 c. 2 e 3 della legge
sulle spese processuali (Legge1990i XCIII.
Az illetékekről szóló törvény)
inhttp://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000093.TV
[15] La soglia di reddito per
potersi avvalere di un avvocato o di un mediatore a spese dello Stato è la
seguente: per coppie coniugate, coppie di fatto registrate o conviventi: 33600
EUR annui; per soggetti single: 23800 EUR annui. In aggiunta a questi limiti
finanziari, il patrocinio a spese dello Stato non è disponibile per le parti
che dispongono di risorse patrimoniali di valore superiore a un determinato
importo per le quali è richiesta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate,
come una seconda casa, altre proprietà immobiliari, risparmi, liquidità,
cespiti, ecc. Il valore esatto per le coppie coniugate, le coppie di fatto
registrate o i conviventi è stabilito dalle autorità tributarie nazionali. Per
i single, il valore è di 19698 EUR, aumentato di 2631 EUR per ogni figlio a
carico. Se le risorse finanziarie delle parti sono comprese nelle soglie
applicabili, lo Stato provvede a sostenere il costo di un avvocato o di un
mediatore, ma soltanto parzialmente. Ogni parte deve infatti contribuire con
risorse proprie. Il contributo è pari a 45 EUR da 0 a 4 ore e a 90 EUR per più
di cinque ore (per mediazione, non per parte). Il contributo dovuto a un avvocato
è superiore. Il contributo versato dallo Stato dipende dalla durata della
mediazione ed è limitato a un massimo di otto ore. Il mediatore riceve un
compenso di 400 EUR per le prime quattro ore e di 400 EUR per i periodi
successivi, sempre di quattro ore. Di conseguenza, se la mediazione richiede
sei ore, il mediatore riceve 800EUR; la stessa cifra è dovuta se la mediazione
richiede dieci ore.
[16] È però un incentivo
transitorio. Si tratta di una sorta di rimborso dei diritti di cancelleria.
[17] Nel questionario di allocazione si specificano le
opzioni eligibili e la possibilità che le parti siano sanzionate a livello di
spese processuali se rifiutano di provare a trattare.
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