domenica 25 gennaio 2015

Importante decisione del TAR del Lazio sulla mediazione

Manuale del mediatore civile
Quella di ieri è stata una lunga e convulsa giornata, iniziata con la notizia della sentenza del TAR del Lazio depositata venerdì (n. 01351/2015).

Nel concreto, il TAR del Lazio ha respinto la maggior parte delle richieste di coloro che nel 2010 avevano impugnato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 28/2010, ovvero che avevano censurato il d.m. 180/2010. Ciò significa che la mediazione come condizione di procedibilità e con l’impianto normativo attuale è salva


Tuttavia, ci sono un paio di passaggi che mi sembrano molto importanti e che riguardano in particolare:
1) La gratuità del primo incontro. Infatti, la disposizione prevista all’art.16, co. 2 del d.m. 180/2010 (ove si quantificano le spese necessarie per l’avvio della mediazione) e il co. 9 dello stesso articolo (in base al quale le indennità di mediazione andavano corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà) appaiono oggi in contrasto con l’art. 17, c.5-ter del D.lgs. 28/2010: “entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge, laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo”
2) La formazione e il tirocinio dei mediatori. Infatti, l’art. 4, co.3, lett. b del d.m. 180/2010 (che prevede la specifica formazione dei mediatori), ad avviso del TAR, si pone in contrasto con le nuove disposizioni di legge sull’avvocato mediatore di diritto, perché non applicabile agli avvocati iscritti all’albo, che peraltro godono di percorsi formativi diversamente disciplinati e difformi.

L’effetto di questa pronuncia è “l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i., adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

Per quanto riguarda il punto 1), questa sentenza è in netto contrasto con alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (es. del tribunale di Firenze) che avevano stabilito che la mediazione debba essere “effettiva” e quindi non basta partecipare “passivamente” al primo incontro, tanto per esperire la condizione di procedibilità. Fermo restando che anche le spese di avvio sarebbero contrastanti con la gratuità del primo incontro… Gratis, gratis, gratis

Per quanto riguarda invece il punto 2), ho letto, nei commenti di queste ore, diverse interpretazioni. Da parte mia, penso che la questione dovrebbe riguardare solo la categoria dei mediatori di diritto (avvocati iscritti all’Albo), per cui, come detto sono stati suggeriti dal CNF percorsi formativi specifici. Anche se, in realtà, l’annullamento riguarda tutto l’art. 4, co.3, lett b) e quindi sarebbe di portata generale. 

Onestamente, tirando le somme, lo vedo come un’ennesima transizione verso una fase nuova (conciliazione 3.0, 4.0… n.0? Ormai abbiamo perso il conto). Dove ci porterà? Si parla di ricorso al Consiglio di Stato, di nuovo intervento del Ministero, di accordi fra gli organismi privati per eventuali spese forfettarie, ecc. Più o meno cose con cui conviviamo ormai da 5 anni.. si potrà mai sperare di avere un minimo di stabilità? Anni fa si diceva “me facci lavora’ dotto’”… ora, come mediatori, possiamo dire “me facci lavora’ Legislato’”, “me facci lavora’ Corte Costituziona’”, “me facci lavora’ TAR”, “me facci lavora’ Ministe’”, “me facci lavora’ avvoca’”, ecc. ecc. Insomma, lasciate lavorare la mediazione e vediamo se finalmente produce i risultati sperati (!) da alcuni e temuti (?) da altri. Ok la resilienza, però…

Alcune cose, tuttavia, sono certe: 
1) La mediazione come condizione di procedibilità è costituzionale… punto. E ne approfitto per ringraziare anche io chi in questi mesi si è speso per promuoverne le ragioni nelle sedi opportune…
2) Un servizio gratuito non è sostenibile se vogliamo parlare di “professionalità” e “qualità” per organismi e mediatori. Non lo era prima, almeno con le spese di avvio. A maggior ragione, non può esserlo adesso. E non mi riferisco solo alla mediazione, ma anche alla formazione. Lavorare come mediatori o formatori non può essere solo un “privilege”. Perché questo non sarà mai un sistema realmente democratico. E qui, rilancio un mio vecchio paradosso… vogliamo renderla davvero gratuita la mediazione? Io, da mediatore, ci sto… a patto che TUTTI (e dico TUTTI) siano disposti a fornire un servizio gratuito nell’ambito della mediazione.
3) Così come manca una cultura della mediazione, manca una cultura della formazione… anche nella mediazione, così come in altri settori, si ragiona in termini di “requisito necessario per ottenere un titolo”. Finché si resta nella logica “requisito - formazione (anche fasulla, purché mi permetta di ottenere un…) - titolo” si va poco lontano ed i risultati saranno quelli che abbiamo avuto sotto gli occhi. La formazione, ovviamente è ANCHE un percorso verso un titolo, ma prima ancora è opportunità di miglioramento personale. In questo senso, non è detto che togliere il requisito del d.m. 180 sia necessariamente un danno… se serve a focalizzare l’attenzione sulla’”opportunità” di formarsi e non sul “dovere” di farlo. Fermo restando che mi risulta che già molti organismi chiedevano e chiedono ai loro mediatori una formazione superiore a quella richiesta dalla normativa… 

"Mediazione e formazione fanno lo stesso percorso… si continua ancora a pensare in termini di “dovere”, “obbligo” e poco in termini di “incentivi” ed “opportunità”. La mediazione è un’attività che riguarda comportamenti e quella sui comportamenti è una formazione che riguarda, prima di tutto, la persona, con le sue competenze (prima di tutto relazionali e metodologiche), poi il professionista… Chissà, magari il "sistema" della mediazione (e della formazione) 3.0 (o 4.0 o n.0) arriverà anche a questo, prima o poi… Io farò di tutto per esserci".

Alcuni link interessanti per approfondire (ma sono solo i primi, ne seguiranno certamente altri): 

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