venerdì 23 gennaio 2015

Da Il Sole 24 ore - La mediazione deve essere effettiva

Torno ad occuparmi di mediazione per riportare nel mio blog un articolo molto interessante di Marco Marinaro su Il Sole 24 ore

Cita una sentenza del Tribunale di Firenze del 26 novembre 2014 che sottolinea che la mediazione (quando è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale) si deve svolgere effettivamente e che le parti devono partecipare.

Mi sembra un orientamento interessante, che potrebbe essere un valido modo per “spingere” le parti a considerare la mediazione come un effettivo metodo di risoluzione della propria controversia e non come l'"anticamera" di qualcosa di diverso. E quindi come un'opportunità per LORO... 
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La mediazione deve essere effettiva
di Marco Marinaro - In Quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Quando la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e le parti che devono partecipare personalmente e munite dell’assistenza di un avvocato non possono limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere alla vera e propria procedura di mediazione.

Il Tribunale di Firenze con una ordinanza del 26 novembre 2014 (presidente Luciana Breggia) ritorna sul tema della “effettività” della mediazione, che in quell’ufficio è maturato quale orientamento interpretativo che ha trovato ampi spazi di condivisione in molti altri tribunali italiani. Il provvedimento in questione, che si pone in linea con le prime ordinanze del marzo 2014 relative alla mediazione disposta dal giudice, ne richiama le argomentazioni al fine di motivare puntualmente l’estensione di tale percorso ermeneutico anche alla mediazione obbligatoria ex lege.

Nel caso giunto all’esame del giudice fiorentino, la parte attrice di un processo derivante da una domanda di usucapione (controversia assoggettata a mediazione obbligatoria ope legis) aveva prodotto un verbale di mancata mediazione nella quale risultava presente soltanto un avvocato per delega del collega che poi avrebbe difeso la parte in giudizio. Il tribunale, nel ribadire che la mediazione deve svolgersi «effettivamente», ha precisato che, se è vero che nella mediazione demandata il giudice ha già svolto la valutazione di “mediabilità” in concreto del conflitto mentre la mediazione che precede il giudizio è imposta dal legislatore sulla base di una valutazione di mediabilità in astratto (in base alla tipologia delle controversie), tale differenza, «non incide minimamente sulla natura della mediazione e quindi non appare rilevante per ritenere che la condizione di procedibilità possa ritenersi assolta con un mero incontro “preliminare” in cui le parti dichiarano la mancanza di volontà di svolgere la mediazione».

Si ribadisce quindi che l’articolo 8, comma 1 del Dlgs 28/2010 («Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento») fa riferimento alla possibilità di iniziare il procedimento (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolare l’esperimento di mediazione) e non alla volontà delle parti di proseguire.

L’ulteriore conseguenza, che peraltro appare quella ancor più innovativa nel panorama giurisprudenziale anche in relazione alle motivazioni proposte, attiene alla necessaria presenza personale della parte in mediazione «senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte)».

La normativa infatti chiede alle persone coinvolte nella mediazione di «diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti», restituendo la parola alle stesse «per una nuova centratura della giustizia». Le parti quindi dovranno espletare (nuovamente) la mediazione, in quanto il Tribunale ritiene che «non sia possibile applicare analogicamente le norme che, “nel processo”, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali». Ciò perché la mediazione, pur potendo dar luogo ad un negozio o ad una transazione, si esplica attraverso una attività che ha «natura personalissima e non è delegabile» (riservandosi il giudice di valutare caso per caso se la mancata presenza personale sia giustificata).

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