venerdì 30 gennaio 2015

Mediazione, il Ministero blocca le spese di avvio (da Il Sole 24 ore)

Riporto nel mio blog la lucida (come al solito) analisi di Marco Marinaro su Il Sole 24 ore, sulla recente sentenza del TAR, che riguarda la mediazione. 

Del comunicato del Ministero, che mi sembra più che altro un atto “dovuto”, mi colpisce soprattutto la parte finale,  “Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni”

Be’, io spero che per rispetto dei tanti operatori del settore che da anni lavorano in mezzo a tante difficoltà, le comunicazioni del Ministero avvengano e che avvengano quanto prima…
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TAR LAZIO: SENTENZA SUBITO ESECUTIVA
Mediazione, il Ministero blocca le spese di avvio
Marco Marinaro | 29/1/2015

La recente sentenza del Tar Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) che ha annullato alcune norme del decreto interministeriale n. 180/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali ha creato una serie di dubbi in ordine alle conseguenze sulla concreta operatività degli organismi nelle more di un appello al Consiglio di Stato (con richiesta di sospensiva) che appare ormai imminente.

Il comunicato - È apparso stamattina sul sito web ufficiale del Ministero della Giustizia un comunicato del seguente tenore: "Sentenza Tar Lazio n. 1351/2015 del 23/01/2015. Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l'articolo 16, comma 2 e 9 del Dm n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni".
Esecutività immediata - Il Ministero dunque chiarisce come all'immediata esecutività della sentenza depositata il 23 gennaio 2015 consegua l'obbligo per tutti gli organismi di mediazione di adeguarsi alla caducazione delle norme censurate. Ciò comporterà inevitabilmente gravi problemi agli organismi per la sostenibilità del servizio.

A questo punto occorre ricordare come la sentenza in questione, che ha visto riaffermare la legittimità costituzionale del nuovo modello di mediazione nella versione riformata nel 2013, con poche battute abbia disposto l'annullamento di alcune disposizioni regolamentari ritenendole contrastanti con la normativa primaria sopravvenuta. Più precisamente, il Tar ha censurato tre norme: le prime due relative al versamento delle "spese di avvio" quando la mediazione è destinata ad arenarsi al primo incontro e la terza invece riguardante la formazione dei mediatori se riferita alla formazione degli avvocati-mediatori.

Primo incontro - Per quanto attiene alle spese di avvio, punto particolarmente delicato della pronuncia, si rileva che la declaratoria di illegittimità colpisce tale previsione in quanto ritenuta contrastante con la norma primaria secondo la quale non è dovuto il "compenso" all'organismo di mediazione "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro" (art. 16, commi 2 e 9, Dm 180/2010, in riferimento all'art. 17, comma 5-ter, Dlgs 28/2010).

Il Tar ritenendo la evidenza del contrasto e, quindi, senza una motivazione approfondita e senza nemmeno dare conto della diversa interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27 novembre 2013 (che a sua volta richiamava la circolare del 20 dicembre 2011) con la quale si era precisato che le "spese di avvio" non costituivano il compenso per la mediazione, bensì soltanto la determinazione forfetaria (in misura fissa ed unitaria) delle spese dell'organismo per la gestione dell'avvio della procedura (in ciò distinguendosi dalle "spese di mediazione" che costituiscono il compenso dell'organismo).

Capitolo formazione - Altra illegittimità viene poi riservata alla norma che regolamenta la formazione dei mediatori (in relazione all'art. 16, comma 4-bis, Dlgs 28/2010), ma soltanto "nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale" e, perciò, anche agli avvocati-mediatori di diritto (art. 4, comma 3, lett. b, Dm 180/2010).
Problemi aperti - L'auspicio è che la tempestiva proposizione del gravame da parte del Ministero della Giustizia possa condurre rapidamente ad una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato. Appare tuttavia evidente che, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali sulla effettività della mediazione, sarebbe quanto mai opportuno valutare una revisione di alcune norme del Dlgs 28/2010 al fine di evitare ulteriori problematiche interpretative derivanti da un mancato coordinamento in sede di riforma.

L'attuazione della Direttiva sugli "ADR per i consumatori" (n. 11/2013), il cui termine scade il 9 luglio 2015, costituisce per altro l'utile occasione per un riallineamento di una congerie di norme primarie e secondarie che si sono rapidamente stratificate negli ultimi anni in materia di ADR a causa di interventi legislativi anche d'urgenza e di pronunce giurisprudenziali di notevole valenza che potrebbero sollecitare una risistemazione organica anche sotto forma di testo unico semplificando notevolmente l'accesso alla normativa a beneficio di tutti gli utenti.

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