Il Sen. De Lillo, facendo seguito al disegno di
legge sull’interpretazione autentica dell’articolo 5 del D.Lgs. del 4 marzo
2010, n. 28, al quale è stato assegnato il n. S. 3494 (DDL S3494), ha presentato due importanti
interrogazioni al Ministro della Giustizia, sempre in materia di mediazione.
La prima riguarda, ancora una volta, la nota
sentenza del Giudice D’Onofrio, la cui interpretazione viene definita, nell’interrogazione,
come in contrasto con le norme comunitarie recepite nell’ordinamento italiano,
e quindi non può essere condivisa. Di conseguenza, il Senatore chiede al Ministro
se intenda attivarsi per promuovere l’approvazione del DDL avente ad oggetto l’interpretazione
autentica dell’art. 5. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:
Atto n. 4-08363
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n.
810
DE LILLO - Al Ministro della
giustizia. -
Premesso che, a giudizio dell’interrogante,
l’interpretazione offerta dalla sentenza emessa dal giudice di pace di Napoli,
avvocato Alberto d’Onofrio, in data 23 marzo 2012, con la quale lo stesso ha
deciso che l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede
l’obbligo del tentativo di mediazione, non deve essere applicato in sede di
controversie civili e commerciali perché superato dagli artt. 320 e 322 del
codice di procedura civile che fanno riferimento alla facoltà (non all’obbligo)
del tentativo di conciliazione, contrasta con le norme comunitarie recepite
nell’ordinamento italiano e non può essere condivisa;
considerato che l’interrogante si accinge a
presentare un apposito disegno di legge avente ad oggetto l’interpretazione
autentica dell’art. 5, del decreto legislativo n. 28 del 2010,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo
intenda attivarsi con iniziative di competenza per promuovere l’approvazione di
un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell’art. 5 del
decreto legislativo n. 28 del 2010.
La seconda riguarda i compiti di vigilanza,
assegnati al Ministero, sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli
enti di formazione, sui formatori e sui responsabili scientifici.
Come noto, a tutt’oggi, cioè oltre un anno e
mezzo dall’entrata in vigore della normativa, nessuno di questi controlli è
stato ancora attuato, con il risultato della scarsa qualità del servizio
offerto ai cittadini da alcuni Organismi e l’ulteriore conseguenza di offrire
il fianco ai detrattori della mediazione. La mancanza dei controlli da parte
del Ministero, infatti, non garantisce il rispetto della normativa da parte di
alcuni Organismi, con le conseguenze appena descritte.
Con detta interrogazione il sen. De Lillo
chiede quindi al Ministro se questi intenda dare attuazione a tutte le
disposizioni previste in tema di vigilanza e controlli, con il chiaro intento
di dare piena attuazione alle norme previste in materia dal Regolamento, in
modo tale da garantire la piena qualità degli Organismi e di conseguenza del
servizio offerto alla cittadinanza.
Di seguito il testo:
Atto n. 4-08364
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n.
810
DE LILLO - Al Ministro della
giustizia. -
Premesso che:
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali, ha introdotto in Italia un importante strumento per i cittadini
e gli operatori di giustizia, volto a rendere più efficiente la risoluzione
delle controversie;
il regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010 attribuisce ai Ministeri della giustizia e
dello sviluppo economico, ciascuno per le proprie competenze, specifichi
compiti di vigilanza sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti
di formazione per mediatori, sui formatori e sui responsabili scientifici;
a quasi due anni dall’entrata in vigore del
regolamento, i Ministeri non hanno dato completa attuazione alle disposizioni
ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la pubblicità e
l’aggiornamento degli elenchi e per quanto concerne i controlli presso le sedi
degli organismi e degli enti di formazione;
a quanto risulta all’interrogante la pagina del
sito del Ministero della giustizia dedicato agli organismi di mediazione non
contiene le annotazioni previste dall’art. 3 del regolamento, e non è
aggiornato in merito alle sedi degli organismi di mediazione; il sito dedicato
agli enti di formazione per mediatori non contiene le annotazioni previste
dall’art. 17;
a quanto ancora risulta all’interrogante a
causa della mancata attuazione di parte delle disposizioni del regolamento,
l’istituto della mediazione e tutti gli organismi che operano nel più stretto
rispetto della normativa subiscono gravi danni facilmente documentabili,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare
attuazione alle disposizioni contenute: nell’art. 3 del regolamento di cui al
decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, e, di conseguenza, rendere
pubbliche tramite il sito Internet del Ministero le annotazioni del
registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione; nell’art. 17, di
conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito le annotazioni dell’elenco degli
enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori,
intenda avvalersi dell’Ispettorato generale del Ministero, ai sensi degli artt.
3 e 17, ai fini della vigilanza sugli organismi di mediazione pubblici e
privati, in particolare nel disporre ispezioni sul territorio, nonché della
vigilanza sugli enti di formazione dei mediatori;
se intenda comminare le sanzioni previste
all’art. 10 del regolamento in caso di riscontro di irregolarità, dichiarazioni
false ed eventualmente annullare i titoli rilasciati tramite corsi di
formazione non conformi;
se intenda segnalare eventuali comportamenti
con rilievo penale alle autorità competenti;
se intenda assumere iniziative di competenza al
fine di favorire un’interpretazione che chiarisca se sia corretto non applicare
le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, che prevedono l’obbligo del tentativo di mediazione, in sede di
controversia civile e commerciale, ed applicare gli articoli 320 e 322 del
codice di procedura civile, che fanno riferimento alla facoltà (non
all’obbligo) del tentativo di conciliazione.
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