Dal sito 101mediatori.it
La semplice presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, alla quale non segua la effettiva presentazione della parte istante davanti al mediatore, non soddisfa il requisito minimo di legge perché possa affermarsi esperito il procedimento di mediazione e verificatasi la condizione di procedibilità dell’azione.
Essendo la mediazione inefficace per la ragione anzidetta, la mancata partecipazione del proponente va senz’altro parificata a quella in cui l’esperimento di mediazione non sia stato tout court attivato, con la conseguenza che va assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la valida instaurazione del medesimo procedimento.
In ordine poi al conferimento del potere rappresentativo, il Tribunale di Ostia afferma che nessuna norma impone che nella media-conciliazione il conferimento della rappresentanza avvenga con specifiche forme (scrittura privata autenticata o atto pubblico), mentre è certo che alla mediazione si applicano le norme di portata generale di cui agli artt. 1392 e 1393 cc (per cui il conferimento del potere rappresentativo ha il solo limite di seguire la forma dell’atto da compiere).
Laddove, invece, il rappresentante della parte istante sia stato ridotto a mero nuncius, la procedura di mediazione ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale non può ritenersi ritualmente esperita.
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