Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Direzione
generale della giustizia civile
Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio
stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4
marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della
mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni
circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito
riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno
non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra
induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e
dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione
di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del
dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo
stato essere date in questo contesto:
a) gli interessati alla iscrizione di un nuovo
organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione
generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia
potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere
direttamente interessate, e segnatamente:
- art.7 , comma 5 lett.d);
- art.16, comma 4 lett. d);
- art. 16, comma 9, ultimo periodo.
b) per i procedimenti di mediazione obbligatoria già
attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito
della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere
presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo
di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte
istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento
della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta
ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
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