giovedì 8 novembre 2012

Verso una negoziazione con l’Avvocatura

Ho l’onore e il piacere di postare nel mio blog un ottimo articolo dell’amico Pietro Elia pubblicato nei giorni scorsi su Mondo ADR (link). Buona lettura!
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Il 24 ottobre 2012 non passerà certo agli annali come una giornata memorabile per la mediazione e il movimento ADR italiano. Infatti, la Consulta ha ritenuto opportuno anticipare la sua decisione inerente la normativa in tema di mediazione civile e commerciale, annunciando con un laconico comunicato stampa l’incostituzionalità per eccesso di delega legislativa del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Gli effetti di questa iniziativa sono stati devastanti sia per chi crede nell’istituto (che non sono certamente pochi) sia per chi lo avversa. Questi ultimi hanno cantato vittoria strumentalizzando il comunicato stampa (in alcuni casi si è parlato addirittura di sentenza già emessa) andando al di là del contenuto dello stesso: dall’eccesso di delega siamo passati all’abrogazione dell’obbligatorietà sotto il profilo sostanziale, alla non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata partecipazione in mediazione e al venir meno addirittura dell’obbligo di informativa da parte dell’avvocato (ignorando peraltro l’esistenza dell’art. 40 del codice deontologico forense il quale prevede il medesimo obbligo sia pure generalizzato).

Tuttavia, al di là di questo stucchevole teatrino (che dà la percezione o perlomeno il sospetto di un abile regia tesa a proseguire quella strategia di disinformazione attuata sin dalla nascita del d.lgs. 28/2010) credo che, in attesa della sospirata sentenza della Consulta, la via da seguire, oltre quella legislativa, sia quella del dialogo con l’avvocatura (perlomeno con la parte neutra) per poter trovare un giusto contemperamento tra cultura della mediazione e cultura legale. Un avvocato con la a maiuscola e, soprattutto al passo con i tempi, non può non prendere in considerazione l’uso dei sistemi alternativi.

Neanche oltreoceano l’affermazione dei sistemi ADR è stata immediatamente metabolizzata, ma si è reso necessario un fisiologico periodo di “ambientamento”. Ora, nei Paesi dove i sistemi alternativi funzionano a pieno regime, con la mediazione quale strumento principale di ADR, il cittadino decide di fruire di questo “servizio” al di là dell’obbligatorietà o meno della specifica controversia (obbligatorietà che ricordiamo non è un unicum italiano).

Negli Stati Uniti, patria appunto della mediazione, il ricorso a questo istituto ha conseguito notevoli successi sin dalla fine degli anni ‘70, ed è stato utile a risolvere controversie, non solo civili o commerciali: dagli Accordi di Camp David del 1979, all’Apartheid in SudAfrica, per giungere al caso del risarcimento per le vittime della Virginia Tech University , della marea nera del Golfo del Messico e molti altri casi ancora di estrema complessità.

Quindi la storia ed i successi dell’istituto ci dicono che è un mezzo assolutamente affidabile per la risoluzione delle controversie, ma ovviamente la base imprescindibile per ottenere risultati di altissimo livello anche in Italia è la professionalità e quindi l’innalzamento dell’asticella della qualità degli organismi di mediazione, il che non esclude che allo stato non ve ne siano all’altezza (la media ponderata nazionale del 48% lo conferma ).

La professionalità è l’unico biglietto da visita efficace per abbattere la barriera dello scetticismo e diffidenza sulle potenzialità dell’istituto. Molti avvocati contrari all’istituto affermano di mediare per natura, ma ci sentiamo di replicare che sarebbe quanto mai opportuno conoscere la “filosofia della mediazione, dei sistemi adr” al fine di ottenere degli accordi molto più soddisfacenti per i loro assistiti, imparando ad analizzare la controversia, non solo in base ai diritti vantati dai propri clienti, ma soprattutto ai bisogni e gli interessi sottesi ai primi, per scoprire e toccare con mano le notevoli potenzialità di questo approccio innovativo al conflitto rispetto ai canonici accordi transattivi.

E’ probabilmente questa la terza via da seguire affinché la mediazione possa finalmente essere percepita come un opportunità di arricchimento professionale auspicando quindi l’affermazione dell’ avvocato “multidimensionale” che, formandosi adeguatamente nell’assistere, e non solo difendere, il proprio cliente, non assumerà solo ed esclusivamente un atteggiamento avversariale valutando con particolare favor la possibilità di intraprendere la via premiale dell’accordo anziché quella sanzionatoria della sentenza.

Mi piace citare, a questo proposito, uno dei più grandi mediatori americani, l’Avvocato Eric Galton il quale afferma: ”Io mi considero come un “avvocato guarito”. Ho amato essere un avvocato e amo, da mediatore, lavorare con gli avvocati. Sono veramente felice di parlare “giuridichese”, e di comprenderlo. La mia passata esperienza come avvocato mi ha davvero aiutato a lavorare con gli avvocati che rappresentano le parti in mediazione. Ma ora riesco ad apprezzare il conflitto in un senso molto più ampio. Comprendo che ciò che è importante per le persone non è sempre il risultato di una causa.”

Al di là dell’attuale contrapposizione, bisogna lavorare per far comprendere che stiamo andando verso un ‘allargamento ed arricchimento di ruolo, funzioni e occasioni per l’avvocatura, e non verso una sottrazione o dimenutio. Al momento siamo come i salmoni controcorrente, ma a noi piacciono le sfide e guardiamo al futuro della mediazione con ottimismo.

Avv. Pietro Elia (Formatore – Responsabile Scientifico – Mediatore Professionista)

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