Riporto un paio di sentenze interessanti da parte di alcuni giudici a
seguito del “famoso” (“famigerato”?) comunicato-stampa del 24 ottobre scorso.
Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza 8 novembre
2012
La norma che prevede l’obbligatorietà del tentativo
di conciliazione (art. 5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28) è ancora
valida ed efficace al momento dell’emanazione della presente ordinanza, non
essendo stata depositata né pubblicata la preannunciata (cfr. comunicato della Corte
Costituzionale) sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953).
Tribunale di Varese, ordinanza 9 novembre 2012
La decisione della Consulta con cui è stata
dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010, non incide
sulla obbligatorietà della mediazione civile, sia perché allo stato trattasi di
pronuncia oggetto di un comunicato stampa che non ha prodotto effetti
nell’ordinamento giuridico, sia perché persiste nell’ordinamento pur dopo la
pronuncia la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.
Ringrazio Fiore per la notizia...
Ringrazio Fiore per la notizia...
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