sabato 26 ottobre 2013

La «Pa» non concilia? Rischio danni erariali (da IC PressRoom)

Da IC PressRoom un articolo di Marco Marinaro (ripreso da Il Sole 24 Ore) sulla mancata adesione da parte di una Pa alla proposta conciliativa/transattiva del giudice, formulata ai sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile, che rischia di creare un danno erariale.


Di Marco Marinaro.

La mancata adesione da parte di una Pa alla proposta conciliativa/transattiva del giudice formulata ai sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile rischia di creare un danno erariale. I molteplici risvolti della norma citata, introdotta nel codice di rito con il decreto “del fare” e poi modificata dalla sua legge di conversione, continuano ad emergere nella intensa attività del Tribunale di Roma. Ed infatti con una ordinanza depositata il 24 ottobre 2013, un giudice della XIII Sezione civile ha formulato ad una Asl una proposta conciliativa/transattiva per la definizione di una controversia in materia di responsabilità sanitaria nella quale la stessa viene chiamata a risarcire i danni in favore degli eredi della vittima. 

L’ordinanza assume un particolare rilievo ed interesse in quanto non soltanto viene formulata la proposta, ma viene previsto – in via ad essa subordinata – che qualora non si dovesse pervenire all’accordo, le parti dovranno procedere con la mediazione in sede stragiudiziale (e ciò in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 28/10).

Quindi un duplice percorso volto alla definizione conciliativa della controversia che parte da una proposta del giudicante quantitativamente determinata. E la qualità di pubblica amministrazione di una delle parti (nel caso di specie convenuta e sostanzialmente “soccombente” nella proposta giudiziale) induce il tribunale – ed è questo l’aspetto di maggior interesse – ad inserire in motivazione talune precisazioni utili a responsabilizzare l’Asl rispetto alla fase conciliativa/transattiva che viene aperta dal giudice nel corso del processo. In primo luogo, trattandosi di azienda sanitaria, il giudice ricorda che, là dove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, «non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell’ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo». Ed ancora che, ricorrendone i presupposti, l’Asl potrà osservare le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione di cui alla circolare Dfp 9/12 per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo i, comma 2, del Dlgs 165/01 (la circolare contiene principi che possono essere considerati utili criteri applicativi anche per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali). 

Infine, nell’ordinanza si sottolinea con forza che «l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza».

Questa raccomandazione assume evidentemente una notevole valenza soprattutto se si considera che in un caso simile (ove la conciliazione era stata conclusa in mediazione e l’Asl aveva aderito alla stessa mentre il primario del reparto l’aveva contestata) la Corte dei conti siciliana, con una recente sentenza (2719/2013), ha affermato la responsabilità del primario per danno erariale per non aver aderito alla conciliazione cui si era pervenuti tra tutte le altre parti (inclusa la Asl).


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