Da IC PressRoom un articolo di Marco Marinaro (ripreso da Il
Sole 24 Ore) sulla mancata adesione da parte di una Pa alla proposta
conciliativa/transattiva del giudice, formulata ai sensi dell’articolo 185-bis
del codice di procedura civile, che rischia di creare un danno erariale.
Di Marco Marinaro.
La mancata adesione da
parte di una Pa alla proposta conciliativa/transattiva del giudice formulata ai
sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile rischia di creare un
danno erariale. I molteplici risvolti della norma citata, introdotta nel codice
di rito con il decreto “del fare” e poi modificata dalla sua legge di
conversione, continuano ad emergere nella intensa attività del Tribunale di
Roma. Ed infatti con una ordinanza depositata il 24 ottobre 2013, un giudice
della XIII Sezione civile ha formulato ad una Asl una proposta
conciliativa/transattiva per la definizione di una controversia in materia di
responsabilità sanitaria nella quale la stessa viene chiamata a risarcire i
danni in favore degli eredi della vittima.
L’ordinanza assume un particolare
rilievo ed interesse in quanto non soltanto viene formulata la proposta, ma
viene previsto – in via ad essa subordinata – che qualora non si dovesse
pervenire all’accordo, le parti dovranno procedere con la mediazione in sede
stragiudiziale (e ciò in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 28/10).
Quindi un duplice
percorso volto alla definizione conciliativa della controversia che parte da
una proposta del giudicante quantitativamente determinata. E la qualità di
pubblica amministrazione di una delle parti (nel caso di specie convenuta e
sostanzialmente “soccombente” nella proposta giudiziale) induce il tribunale –
ed è questo l’aspetto di maggior interesse – ad inserire in motivazione talune
precisazioni utili a responsabilizzare l’Asl rispetto alla fase
conciliativa/transattiva che viene aperta dal giudice nel corso del processo.
In primo luogo, trattandosi di azienda sanitaria, il giudice ricorda che, là
dove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, «non vi
sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e,
nell’ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo». Ed ancora che,
ricorrendone i presupposti, l’Asl potrà osservare le indicazioni contenute
nelle linee guida in materia di mediazione di cui alla circolare Dfp 9/12 per
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo i, comma 2, del Dlgs 165/01
(la circolare contiene principi che possono essere considerati utili criteri
applicativi anche per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali).
Infine, nell’ordinanza si sottolinea con forza che «l’eventuale deprecata
scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata
dell’amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo
delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria
comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza».
Questa raccomandazione
assume evidentemente una notevole valenza soprattutto se si considera che in un
caso simile (ove la conciliazione era stata conclusa in mediazione e l’Asl
aveva aderito alla stessa mentre il primario del reparto l’aveva contestata) la
Corte dei conti siciliana, con una recente sentenza (2719/2013), ha affermato
la responsabilità del primario per danno erariale per non aver aderito alla
conciliazione cui si era pervenuti tra tutte le altre parti (inclusa la Asl).
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