Da Il
Sole 24 ore – 12 novembre 2012 (link)
Di Nicola
Soldati
Il
comunicato stampa con cui la Corte costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha anticipato il contenuto
dell'emananda sentenza con cui dichiarerà l'incostituzionalità, per eccesso di
delega, del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010 apre per gli operatori del
diritto un nuovo scenario e un nuovo, o forse antico, approccio alla
mediazione.
Infatti,
dalla data (prossima) di pubblicazione della sentenza, a oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore
dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, i legali, le imprese e i
privati cittadini devono nuovamente tornare all'antico. Ciò non significa la
scomparsa della mediazione. Quest'ultima perde però la sua fonte più importante
dal punto di vista numerico, mentre restano immutate le altre fonti: vale a
dire, la mediazione volontaria, quella delegata e quella nascente da clausola
contrattuale.
Per
quanto attiene alla mediazione obbligatoria, occorre precisare che la Corte costituzionale si è espressa in senso
negativo solo per un vizio di eccesso di delega nella predisposizione del
decreto legislativo 28 del 2010 ma non ha bocciato tout court l'obbligatorietà
della mediazione. Quest'ultima, tra l'altro, rimane obbligatoria per legge in
materia di telecomunicazioni e di subfornitura industriale, materie nelle quali
l'obbligatorietà è ritenuta costituzionale dalla Corte, rispettivamente, con le
pronunce 125/2006 e 163/2004.
Se, da un
lato, è assolutamente chiaro che, dalla pubblicazione della sentenza, non sarà più obbligatorio per la parte istante
procedere al deposito dell'istanza di mediazione a pena di improcedibilità
della domanda in giudizio, dall'altro, maggiori dubbi si annidano in merito
all'incidenza della sentenza della Consulta sulle procedure avviate, come
evidenziato anche nella scheda a fianco, che mette in luce le diverse
situazioni che si verranno a creare con il deposito della sentenza. Infatti,
può accadere che il contenzioso sia già stato attivato e che le parti stiano discutendo
in merito alla procedibilità della domanda, o che il contenzioso sia stato
attivato con un ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto, o che, addirittura,
la causa sia già stata dichiarata improcedibile con sentenza. Nelle prime due
ipotesi si può affermare che la causa possa continuare senza ostacoli, dato che
la sentenza della Corte spazzerà via ogni dubbio in merito alla procedibilità
della domanda stessa. Per contro, nell'ultimo caso la parte si troverà
costretta a radicare un nuovo giudizio poiché la sentenza di rito non
pregiudica la tutela sostanziale dei diritti della parte istante. Occorrerà
comunque esaminare le motivazioni della sentenza per verificare se forniranno
maggiori indicazioni o soluzioni relativamente alle criticità evidenziate
rispetto a quanto può essere desunto dal laconico comunicato stampa.
Invece,
nulla cambia rispetto al passato in relazione alle procedure di mediazione
volontarie, a quelle delegate e a
quelle nascenti da clausola contrattuale o statutaria che continueranno a
essere attivate e gestite in base alle disposizione del decreto legislativo 28
del 2010 scampate alla tagliola del giudice delle leggi.
Gli
operatori del diritto sono, quindi, chiamati all'ennesimo sforzo interpretativo per tentare di cucire, a fronte della
dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 5, comma 1, le ulteriori
norme del decreto, che, essendo allo stesso articolo collegate, risulteranno,
del pari, cancellate, come se mai fossero state previste.
A questo
punto la mano passa al ministero della Giustizia. Infatti, per non vedere frustrata l'attività posta
in essere in questi anni a tutti i livelli, gli investimenti dei quasi mille
organismi di mediazione riconosciuti e operanti sul territorio nazionale e dei
professionisti che hanno investito risorse in termini di tempo e denaro nella
loro qualificazione professionale per divenire mediatori, il ministero potrebbe
attivarsi in sede legislativa per portare a termine un iter normativo che
reintroduca – con legge, per evitare un nuovo eccesso di delega –
l'obbligatorietà del tentativo di mediazione.
LO STATO
DELLA CONTROVERSIA
CONTENZIOSO
IN MATERIA OBBLIGATORIA NON ANCORA INIZIATO (ad esempio condomino danneggiato
da infiltrazioni d'acqua) - LE CONSEGUENZE
Una volta pubblicata la sentenza della Corte
costituzionale, il soggetto interessato può rivolgersi direttamente
all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che il regolamento condominiale non
contenga una clausola di mediazione.
L'istante può rinunciare alla domanda prima che
questa sia stata comunicata alla
controparte, oppure può continuare la procedura di mediazione che verrà
considerata facoltativa in assenza di clausola di mediazione nel regolamento
condominiale.
Se la parte invitata non compare senza un
giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio.
Se il contratto da cui nasce la controversia
prevede una clausola di mediazione, il convenuto che non compare è anche tenuto
nel successivo giudizio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio
ISTANZA
DI MEDIAZIONE PRESENTATA E ITER GIÀ AVVIATO DAVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE PRESENTATA, MA ITER NON ANCORA AVVIATO
La mediazione prosegue, se però entrambe le parti
intendono abbandonarla, al primo incontro sottoscriveranno un verbale in cui
danno atto dell'esito negativo della procedura. In ogni caso, possono andare in
giudizio anche prima della chiusura
della procedura.
CAUSA
AVVIATA SENZA ESPERIRE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE CON ECCEZIONE DI
IMPROCEDIBILITÀ NON ANCORA DECISA
La causa prosegue regolarmente poiché l'eccezione è
superata dalla sentenza della Corte
costituzionale
CAUSA
AVVIATA SENZA TENTATIVO DI MEDIAZIONE CON ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ ACCOLTA
CON SENTENZA
La parte può presentare una nuova domanda davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria senza dovere tentare previamente la
mediazione poiché la sentenza ha chiuso il procedimento radicato in precedenza
ACCORDO
GIÀ RAGGIUNTO E SOTTOSCRITTO NELL'AMBITO DELLA MEDIAZIONE
L'accordo raggiunto in sede di mediazione è
vincolante per le parti a livello contrattuale ed è suscettibile di ottenere
efficacia di titolo esecutivo con deposito del verbale di accordo in tribunale
ACCORDO
GIÀ RAGGIUNTO, SOTTOSCRITTO E OMOLOGATO NELL'AMBITO DELLA MEDIAZIONE
Con l'omologazione il verbale di mediazione
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
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