mercoledì 28 novembre 2012

Mediazione: improponibili tutti gli emendamenti


Dal blog di Luca Tantalo (link)28 novembre 2012
Nella giornata di ieri, 27 novembre, è emerso definitivamente (anche se in modo un po' confuso) che tutti gli emendamenti al decreto crescita, depositati in X Commissione al Senato, e tesi a ripristinare la condizione di procedibilità, sono stati dichiarati improponibili.
I primi a subire questa sorte sono stati il 16.0.2 (a firma originariamente del sen. Ghigo, a cui si sono poi aggiunte firme dei senatori De Lillo e Latronico) e 37.0.26, che prevedevano l'esistenza della condizione di procedibilità sino al 31 dicembre 2017, e aggiungevano, per la validità della proposta del mediatore, la necessità della presenza delle parti assistite dal legale.
In seguito, anche se tuttora l'indicazione sul sito del Senato non è chiarissima, sono stati dichiarati improponibili anche il 16.0.2 e il 37.0.26 come riformulati dal sen. De Lillo, e di cui parlava l'articolo del Sole 24 Ore di ieri: Il Sole 24 Ore 27 11 12.pdf
Questi emendamenti avrebbero modificato sostanzialmente la normativa, venendo anche incontro alle richieste della parte dell'avvocatura che è contraria. Riportiamo quanto descritto nella loro relazione illustrativa:
L'emendamento in materia di mediazione delle liti rivoluziona in positivo il sistema introdotto dal D.lgs. 28/2010, prevedendo un periodo ragionevole di sperimentazione (3 anni), limitando il novero delle “materie obbligatorie” (con l’eliminazione di alcune particolarmente complesse, come divisioni e successione ereditarie, e di altre meno idonee come la diffamazione a mezzo stampa e i patti di famiglia) e riducendo la durata massima della procedura (da 4 a 2 mesi, in linea con la durata di procedure simili, che le parti potranno tuttavia concordare di estendere, se lo riterranno opportuno). L’emendamento valorizza inoltre il ruolo dell'avvocato nella mediazione, poiché la sua presenza consente alla parte di prendere più consapevolmente decisioni che possono avere effetti sull'eventuale giudizio successivo, come nel caso della cd “proposta del mediatore” (ora possibile solo qualora le parti siano assistite dal difensore).
Il combinato disposto dei commi c) ed e), poi, migliora considerevolmente la disciplina della mediazione, consentendo alle parti di verificare le concrete possibilità di raggiungere un accordo mediato con un investimento assai contenuto, proporzionalmente, di tempo e denaro. In particolare, poiché il primo incontro tra le parti e il mediatore deve avvenire entro trenta giorni, la durata massima della procedura viene di fatto ridotta del 75%, rispetto ai 4 mesi originari. Stessa drastica riduzione, ma giustificata, si ha per i costi, se la procedura si conclude al primo incontro; in questo caso, infatti, per taluni scaglioni di valore della controversia le indennità di mediazione vengono ridotte di diverse volte, rispetto a quelle massime previste nel caso in cui il tentativo prosegua (quando, cioè, le parti così decidano, confidando evidentemente nel suo buon esito).
Riduzione dei tempi e rimodulazione dei costi servono gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi quelli degli stessi organismi di mediazione e dei mediatori, che potranno concentrarsi sui casi ove, a seguito del primo incontro, appaiono maggiori le possibilità di successo. Inoltre, la facoltà delle parti di porre termine alla procedura anticipatamente rappresenta uno straordinario fattore di stimolo per la qualità del servizio di mediazione, spingendo gli organismi a mettere in campo il miglior mediatore possibile per la specifica controversia, e il mediatore a prepararsi al meglio per il primo incontro con le parti, delle quali dovrà conquistarsi la fiducia dando prova di professionalità, competenza nella materia specifica e abilità tecnica. Abbattere di molto, grazie a questo emendamento, gli ostacoli che sino a oggi hanno prodotto un tasso di accettazione della procedura del solo 35% significa, con ogni probabilità, favorire una crescita notevole degli accordi mediati (e dei relativi risparmi), considerando che il tasso di successo nazionale della procedura, quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione, è stato del 50%.
Infine, è doveroso sottolineare, anche in relazione alle polemiche di questi ultimi giorni, che l’emendamento disegna un istituto della mediazione profondamente diverso dal precedente, prevedendo di fatto l’obbligatorietà di un “incontro filtro” tra le parti e il mediatore, e non di un tentativo completo di mediazione. Di conseguenza, i costi e i tempi della mediazione calano sensibilmente, mentre aumenta la qualità del servizio. L’emendamento, pertanto, “supera” la decisione della Corte Costituzionale (che peraltro ha dichiarato unicamente l’eccesso di delega del D.lgs. 28/2010 nella parte in cui disciplinava l’istituto della condizione di procedibilità) sia le doglianze che erano state sollevate in alcune ordinanze di remissione. Per questi motivi, l’emendamento può senz’altro essere approvato prima del deposito della sentenza della Consulta, non potendo oggettivamente trovarsi in contrasto con essa. Al contrario, attendere le motivazioni della sentenza, a legislatura pressoché terminata, rischierebbe di affossare definitivamente un’importante e costosa infrastruttura pubblica e privata di mediazione, la cui operatività è stata ridotta di oltre il 90% dal comunicato stampa della Consulta (a riprova della centralità di meccanismi obbligatori). In caso di nostra inerzia, pertanto, ne conseguirà un grave e irragionevole danno per il Paese, poiché il nuovo Parlamento sarà comunque chiamato a legiferare in materia, tra diversi mesi. Il mantenimento e il potenziamento dell’istituto della mediazione, infatti, non solo sono da tempo sostenuti dalla totalità del mondo produttivo (come emerso anche nelle recenti audizioni) e da una parte crescente dell’avvocatura, ma corrispondono anche a un preciso impegno formale assunto dall’Italia nei confronti dell’Unione europea (pag. 34, punto 6, della nota “Lettera di chiarimenti all'Ue” del precedente Governo, datata novembre 2011 e mai sconfessata – anzi – dall’attuale esecutivo).
Ciò nonostante, la X Commissione ne ha dichiarato l'improponibiltà, senza entrare nel merito, quindi, e solo per estraneità di materia rispetto al provvedimento in cui erano inseriti.
In ogni caso, l'importante è che sia stata portata l'attenzione su un problema che non può essere ignorato, e cioè quello della necessità del ripristino della condizione di procedibilità, dato che la Consulta (da cui si attende ancora il deposito della sentenza) ha dichiarato solo l'eccesso di delega. Nel frattempo, è stato avviato un dialogo tra tutte le parti, ed è necessario (come sta accadendo) che tutti si rendano conto che la mediazione è una risorsa per il Paese e può costituire un fattore di crescita, oltre che di risparmi per lo Stato e per i cittadini.
In questo senso, le dichiarazioni del Ministro che ha detto che il Governo sta attendendo il deposito delle motivazioni, possono certamente essere interpretate in modo positivo.
Sullo stesso argomento, vedi anche: Niente mediazione sulla mediazione (link)

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