Da Marco Marinaro un ottimo spunto di riflessione (e, sono sicuro, di dibattito) sull'assistenza legale in mediazione.
Riporto l'ultimo periodo dell'articolo che mi sembra lanci un "ponte" sul futuro... "La mediazione obbligatoria è a termine (sperimentazione
quadriennale), ma intanto si può rilevare che nel piano «Destinazione Italia»,
varato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2013 e tuttora in fase di
consultazione, è prevista tra le modifiche da apportare alla mediazione proprio
la possibilità di rinunciare all'assistenza legale".
La Ue non prevede l'assistenza legale per la mediazione
di Marco Marinaro
La necessaria assistenza dell'avvocato in mediazione è un
cardine della riforma entrata in vigore il 21 settembre 2013. Ma mentre in
Italia si sviluppava il dibattito avviato con l'approvazione del decreto «del fare»,
il 15 giugno scorso (Dl 69/2013), e proseguiva sino alla legge di conversione,
con la quale era introdotta l'assistenza dell'avvocato in mediazione (legge 98
del 9 agosto), il 18 giugno appariva sulla Gazzetta Ufficiale Ue la direttiva
n. 11 del 21 maggio 2013 (entrata in vigore l'8 luglio) destinata ad
armonizzare le normative degli Stati membri «sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori».
La direttiva 11/2013 segue la più nota 52/2008, relativa
alla mediazione, la cui attuazione ha portato poi all'approvazione del Dlgs
28/2010 che ha introdotto in Italia un sistema strutturato di mediazione per le
liti civili e commerciali. Questa nuova direttiva – che ancora non ha suscitato
particolare interesse e che va recepita entro il 9 luglio 2015 – contiene una
serie di norme destinate a incidere significativamente sulla normativa e sul
dibattito italiano anche in materia di mediazione.
Occorre subito precisare che l'ambito di operatività della
nuova disciplina europea se da un lato è più ampia rispetto alla 52/2008
(perché si applica a tutti i procedimenti di Adr), dall'altro è più ristretta
(poiché regolamenta soltanto la soluzione delle controversie derivanti da
contratti di vendita o di servizi stipulati dai consumatori).
Nell'attesa che anche l'Italia si adegui alla nuova
direttiva, va rilevato che tra le norme dettate dalla Ue vi è quella che indica
tra i requisiti da rispettare nei procedimenti di Adr per i consumatori (e,
perciò, anche dalla mediazione) quello in base al quale «le parti hanno accesso
alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente
legale…». La ratio è agevolare l'accesso agli Adr da parte dei consumatori,
tanto da precisare che gli Stati dovranno garantire che «le parti siano
informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o
consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura».
Il recepimento di questa nuova direttiva, quindi, creerà non
poche discussioni, riaprendo un tema che sembrava definitivamente archiviato
con la riforma della mediazione. Secondo alcuni, addirittura, inciderebbe
interpretativamente sin d'ora, consentendo di ritenere facoltativa l'assistenza
dell'avvocato in mediazione: una lettura che, però, sembra forzata e assai
problematica da sostenere. Piuttosto, dal momento che la direttiva ha preceduto
la riforma attuata dal legislatore italiano, può ritenersi violato il vincolo
di standstill, cioè l'obbligo di uno Stato di astenersi dall'adottare
disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva.
La mediazione obbligatoria è a termine (sperimentazione
quadriennale), ma intanto si può rilevare che nel piano «Destinazione Italia»,
varato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2013 e tuttora in fase di
consultazione, è prevista tra le modifiche da apportare alla mediazione proprio
la possibilità di rinunciare all'assistenza legale.
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