venerdì 3 ottobre 2014

Da Il Sole 24 ore - Conciliazione, le parti devono presentarsi per assolvere il vincolo di procedibilità

Riporto un articolo di ieri di Marco Marinaro, tratto da Il Sole 24 ore. 

Molto interessante, su una recente sentenza del Tribunale di Roma “che ha inteso così stigmatizzare una prassi in atto in alcuni organismi di mediazione che consente di ottenere un verbale negativo pur se – come nel caso di specie – la parte attrice si limita a inviare una comunicazione scritta al mediatore di mancata disponibilità alla mediazione di tutte le parti del giudizio”.

Mi pare decisamente una buona notizia che mira a ricordare, a tutti, il significato di “esperire” il tentativo di mediazione. 

Conciliazione, le parti devono presentarsi per assolvere il vincolo di procedibilità
di Marco Marinaro

Disposta la mediazione da parte del giudice, la condizione di procedibilità non può considerarsi esperita quando dal verbale di mediazione emerge che le parti non sono comparse dinanzi al mediatore, limitandosi a inviare un fax con il quale si comunicava la volontà delle stesse di non arrivare a un accordo e la loro decisione di non partecipare all'incontro di mediazione.

Lo ha deciso con una importante sentenza depositata il 29 settembre 2014 il Tribunale di Roma (XIII sezione civile) che ha inteso così stigmatizzare una prassi in atto in alcuni organismi di mediazione che consente di ottenere un verbale negativo pur se – come nel caso di specie – la parte attrice si limita a inviare una comunicazione scritta al mediatore di mancata disponibilità alla mediazione di tutte le parti del giudizio.

La decisione si sofferma in particolare sul ruolo svolto dal mediatore, precisando che deve ritenersi errato dichiarare a verbale il mancato accordo posto che le parti non si sono incontrate in sede conciliativa. Secondo il giudice il procedimento di mediazione si è concluso perché nessuna delle parti si è recata il giorno fissato per l'incontro davanti al mediatore e di questo soltanto si sarebbe dovuto dare atto. Affermare, quale semplice nuncius, peraltro di una sola parte scrivente, che non è stato raggiunto l'accordo quando nessuna delle stesse si è presentata davanti al mediatore significa semplicemente abdicare al ruolo che la legge gli ha assegnato.

Secondo il Tribunale, dove non vi sia un incontro (delle parti e/o dei loro avvocati) con il mediatore non si può, quindi, considerare realizzata la condizione di procedibilità della domanda: solo con acrobazie dialettiche si potrebbe parificare l'incontro (fisico) di cui parla la norma (articolo 5, comma 2 bis, Dlgs 28/2010) a un incontro solo cartaceo, qual è quello che si determina, come nel caso in esame, in presenza di missive, telegrammi, fax o simili, inviati, dalle parti renitenti al mediatore. Peraltro, a causa della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, la parte attrice è stata condannata al versamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

E sempre il Tribunale di Roma – con altra sentenza depositata lo stesso 29 settembre 2014 – è ritornato anche su un altro aspetto di notevole rilievo che attiene al rifiuto delle parti della proposta conciliativa formulata dal giudice ex articolo 185 bis Cpc. Nel caso di specie, mentre la parte attrice aveva accettato la proposta, la parte convenuta non l'aveva presa in alcuna considerazione con ciò violando l'articolo 88 Cpc, secondo cui le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, e l'articolo 116, norma di carattere generale, omettendo di fare quanto in suo potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la posizione al riguardo.


Secondo il Tribunale romano non è ammesso un rifiuto preconcetto e finalizzato a protrarre a lungo la durata della causa. Il netto pregiudiziale secco rifiuto a ogni trattativa in funzione conciliativa va qualificato quindi irragionevole e irriducibilmente errato. Ne consegue la condanna ex articolo 96, comma 3, Cpc (nel caso, in una misura pari alle spese processuali cui è stato condannato il medesimo convenuto soccombente) che costituisce un efficace deterrente e una sanzione significativa e avvertibile soprattutto nei confronti di una Pa, in quanto è in grado di sensibilizzare il funzionario responsabile e/o quello titolare del rapporto organico, se accompagnato dalla trasmissione degli atti alla Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento dell'eventuale danno erariale.

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