mercoledì 17 ottobre 2012

Articolo del PON su Roger Fisher


Nei giorni scorsi Roberto Bordone, Direttore dell’Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program ha “disegnato” nelle pagine “virtuali” del PON un bel ritratto di Roger Fisher, di cui è stato ex-studente (link). 
Ne emerge un ritratto “originale” di un uomo che ha creduto profondamente nel dialogo e nella capacità di trovare soluzioni efficienti, anche nelle circostanze più difficili.  Non sempre gli è riuscito, ma sempre ci ha provato…

Dall’articolo di Bordone estrapolo alcuni concetti, a mio modo di vedere fondamentali per comprendere il pensiero e l’azione di Fisher.
- "Sebbene abbia assistito alle conseguenze dei massacri e dei conflitti violenti, Roger in qualche modo ha scelto di vedere, impegnarsi e suscitare il meglio del potenziale umano".

- "Per Roger, l’obiettivo del cambiamento di prospettiva non è stato mai di giustificare il male. Piuttosto, è stato il modo di scoprire nuovi approcci alla diplomazia, alla persuasione e alla comprensione dell’altro".
- “'La questione', diceva Roger, 'non è trovare una soluzione. Tante persone brillanti scoprono spesso ottime soluzioni. La questione è trovare un modo per arrivarci'”.
- “'Scegli di aiutare'. In altre parole: non limitarti a fare bene il tuo lavoro, ma sii attento; trova modalità per utilizzare la tua influenza per fare una differenza positiva ogni volta che puoi”.
- "Le sue energie sono sempre state focalizzate al capire come cose che sembravano improbabili potessero diventare realtà. In questo modo, involontariamente, Roger ha finito per esporre se stesso al rischio di essere tacciato di 'idealismo', non consapevole delle difficoltà di un mondo pieno di male e malevolenza"

Un paio di passaggi riguardano anche la metodologia didattica seguita da Fisher durante i suoi corsi:
- "Lo storytelling è stato uno degli aspetti in cui Roger ha mostrato il suo più raffinato talento. Il senso del 'timing', l’inflessione della sua voce e il suo sorriso smagliante sembravano essere perfettamente calibrati al suo “pubblico”, che fossero studenti di legge, diplomatici, militari o mediatori".
- "Ha sperimentato nuovi metodi di insegnamento, l’uso di simulazioni, di video e di feedback intensivi e personalizzati. Ha guardato fuori i confini del diritto per integrare il lavoro di studiosi come Chris Argyris e Howard Raiffa".

Particolarmente significative mi sembrano le conclusioni dell'articolo:
"In una professione in cui le critiche tendono a prevalere sulle nuove idee e in un mondo in cui le minacce sembrano eclissare le voci del coinvolgimento e del dialogo, i contributi di Roger – la sua dottrina, le sue storie, il suo esempio e la sua continua attitudine a 'scegliere di aiutare' – sono per me una fonte continua di ispirazione. E io confido che rimarranno vivi nel cuore di questo studenti - ed in quello di tanti altri – per gli anni a venire".

Su Roger Fisher si vedano anche altri contributi precedenti:
- Recensione de "Il negoziato emotivo" (scritto da Daniel Shapiro)





martedì 16 ottobre 2012

Mancata comparizione dell’istante nel procedimento di mediazione obbligatoria - parificazione della fattispecie al mancato esperimento della mediazione - conferimento procura – applicabilità artt. 1392 e 1393 c.c.


Dal sito 101mediatori.it

La semplice presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, alla quale non segua la effettiva presentazione della parte istante davanti al mediatore, non soddisfa il requisito minimo di legge perché possa affermarsi esperito il procedimento di mediazione e verificatasi la condizione di procedibilità dell’azione. 

Essendo la mediazione inefficace per la ragione anzidetta, la mancata partecipazione del proponente va senz’altro parificata a quella in cui l’esperimento di mediazione non sia stato tout court attivato, con la conseguenza che va assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la valida instaurazione del medesimo procedimento. 

In ordine poi al conferimento del potere rappresentativo, il Tribunale di Ostia afferma che nessuna norma impone che nella media-conciliazione il conferimento della rappresentanza avvenga con specifiche forme (scrittura privata autenticata o atto pubblico), mentre è certo che alla mediazione si applicano le norme di portata generale di cui agli artt. 1392 e 1393 cc (per cui il conferimento del potere rappresentativo ha il solo limite di seguire la forma dell’atto da compiere). 

Laddove, invece, il rappresentante della parte istante sia stato ridotto a mero nuncius, la procedura di mediazione ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale non può ritenersi ritualmente esperita.