Dal blog di Luca Tantalo
Continuano le condanne, seguendo il
filone di quella che ormai sta diventando una giurisprudenza unanime, a
seguito della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con
ordinanza del 20 luglio 2012, ha condannato
la parte che non aveva aderito all’istanza di mediazione al pagamento di €
450,00 in favore del bilancio dello Stato, in quanto cifra corrispondente al
contributo unificato.
La motivazione di tale condanna, secondo il Tribunale, risiede
nel fatto che il motivo indicato per la mancata partecipazione non è stato
ritenuto valido; in particolare, il Giudice ha ritenuto che non potesse
essere considerata quale valido motivo l’esistenza di “problemi legati all’età
avanzata” dei convenuti, sia per la vicinanza della sede della mediazione a
quella della loro residenza, sia per il fatto che comunque essi avrebbero
potuto rilasciare una procura ad un soggetto di loro fiducia.
Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che la mancata
partecipazione fosse avvenuta senza giustificato motivo e ha emesso la
condanna sopra descritta, senza necessità di attendere la fase decisoria,
essendo state già ampiamente esposte le ragioni delle parti sul punto ed
essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria.

