Fonte: Il Sole 24 ore (Link)
L’eccesso di delega
affonda la mediazione
Marco
Marinaro* (Guida al Diritto)
Con un laconico
comunicato stampa è stato annunciato che il 24 ottobre 2012 la Corte
costituzionale “ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di
delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010 n.28 nella parte in cui ha previsto
il carattere obbligatorio della mediazione”.
La decisione - della
quale occorrerà leggere le motivazioni non appena disponibili - interviene per
chiarire che nell’adozione del Dlgs 28/2010 (il riferimento è all’art. 5, comma
1) il Governo ha ecceduto rispetto alla delega concessa dal Parlamento con
l’articolo 60 della legge 69/2009. Sarà quindi utile ribadire che la pronuncia
non interviene per dichiarare la mediazione obbligatoria incostituzionale di
per sé, ma illegittima in quanto resa vigente da un decreto legislativo che sul
punto era priva di delega.
Non è quindi un giudizio
né sulla mediazione, né sulla costituzionalità di un sistema obbligatorio
preventivo fondato sulla condizione di procedibilità. Questione sulla quale più
volte si è pronunciata la Consulta (ed anche la Corte di Giustizia) ribadendone
la legittimità nel contesto del vigente sistema costituzionale.
La riflessione che
deriva dalla recente decisione quindi non può essere incentrata preliminarmente
se non sugli aspetti tecnico-normativi. Aspetti che evidenziano la
disattenzione di un legislatore delegato che ha esposto a distanza di oltre 18
mesi dall’entrata in vigore del sistema dell’obbligatorietà tutti gli operatori
e gli utenti a gravi danni con il rischio di sommare alle pur diverse criticità
le incertezze derivanti da una normativa lungamente sub judice poi demolita in
un aspetto chiave sul quale era stata fondata la scelta politico-legislativa.
Per cui da questa
disputa esce sicuramente sconfitto il legislatore delegato, ma esce sconfitta
anche la mediazione se pur incolpevolmente. Sconfitta perché dalla confusione
determinata dal dibattito creato su questi temi avrà sicuramente difficoltà a
riemergere senza postumi. La diffusione di innumerevoli comunicati che da più
parti nell’annunciare la decisione della Consulta hanno affermato che la
“media-conciliazione obbligatoria è incostituzionale” creerà ipso facto danni
difficili da rimarginare alla mediazione e ciò a prescindere dai possibili
sviluppi tutti da immaginare.
Ma ne esce sconfitto
l’intero sistema giudiziario italiano incapace anche sotto questo profilo di
intervenire in tempi più rapidi su questioni particolarmente delicate e
rilevanti nelle quali sono in discussione l’accesso alla giustizia e la
creazione di un nuovo sistema nel quale migliaia di professionisti e
imprenditori hanno investito costituendo organismi di mediazione (ad oggi 948),
enti di formazione (attualmente 348) e avviandosi con la formazione
all’attività di mediatore (pare siano oltre 60.000 i professionisti che si
siano formati per divenire mediatori).
La lacuna testuale della
legge delega era evidente anche se si immaginavano soluzioni ermeneutiche
orientate anche dal percorso comunitario segnato dalla Direttiva che consente
l’adozione di strumenti conciliativi obbligatori (sulla base di quanto
deliberato da ciascuno Stato membro).
Per vero chi ha da
sempre creduto nella utilità della mediazione quale valido strumento negoziale
per la soluzione delle controversie e che ha sempre ritenuto che la mediazione
non potesse costituire se non indirettamente un meccanismo deflattivo del
contenzioso, e che quindi ha sempre vissuto l’obbligatorietà quale “male
minore” in grado di avviare una più rapida ed efficace diffusione di un nuovo
modo di affrontare e risolvere le liti (accettando il sistema sicuramente da
migliorare quale “opportunità forzosa” per le parti ed i loro procuratori) non
può non vivere questo momento con amarezza per l’effetto boomerang che inevitabilmente
deriverà alla mediazione da questa avventura.
Diversamente chi ha
ritenuto di poter credere nella mediazione solo in quanto obbligatoria, quale
procedimento deflattivo marcatamente valutativo secondo le aspirazioni
legislative, che vede crollare repentinamente ogni pur legittima aspirazione e
prospettiva.
Ed allora occorre
interrogarsi su quali siano gli scenari politico-istituzionali e tecnici che si
schiudono all’esito di questa pronuncia.
Dal punto di vista
tecnico la declaratoria di illegittimità della condizione di procedibilità ex
lege ricondurrà la mediazione al ruolo di strumento meramente facoltativo,
accessibile da chiunque decida di avvalersene anche con l’inserimento di una
apposita clausola contrattuale o anche aderendo all’invito all’uopo formulato
dal giudice nel corso del processo. Per cui per in attesa di leggere la
sentenza, l’impianto normativo sembra potersi ritenere resterà intatto fatta
eccezione per l’obbligo preventivo di mediazione a pena di improcedibilità
della domanda giudiziale. Situazione analoga a quella precedente al 21 marzo
2011. Ciò evidentemente comporterà una immediata e drastica riduzione
dell’accesso alla mediazione restituendo alla stessa un ruolo di strumento
complementare (ma quantitativamente marginale) destinato ad essere utilizzato
sulla base di un accesso volontario o sollecitato nel quale la qualità del
sistema potrà dare o meno impulsi positivi alla sua progressiva affermazione.
Molto più interessanti
sono invece gli scenari politico-istituzionali derivanti dalla pronuncia le cui
motivazioni segneranno le future scelte normative. Resta infatti aperta la
possibilità per il Parlamento di introdurre forme di obbligatorietà per la
mediazione sia ripristinando il medesimo sistema ora crollato sia immaginando
nuove possibili soluzioni.
* Avvocato cassazionista e docente a contratto di Diritto processuale
civile
(l’articolo completo su
Guida al Diritto 44/2012)
La decisione della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile e qualunque giurista intellettualmente onesto e preparato in materia di principi costituzionali doveva aspettarla come dovuta.
RispondiEliminaE' un evidente stop al processo di privatizzazione della giustizia avviato dagli ultimi governi a scapito del cittadino e a favore dei poteri forti tra cui Confindustria e le compagnie di assicurazioni.
Avv. Luigi De Valeri
La giustizia è già privatizzata da anni dagli studi legali e la mediazione non è "giustizia" ma buon senso civico.
EliminaDomenico D'Ulisse
Perfettamente d'accordo Domenico, la privatizzazione l'hanno già fatta da anni gli studi legali che lucrano sulla pelle del cittadino...godendo del protrarsi delle cause, più durano, più il "povero" avvocato può spillare soldi al cliente...
RispondiEliminaVogliamo poi parlare della coerenza di molti avvocati che, pur contrastando la mediazione, non hanno indugiato a farsi loro stessi mediatori e addirittura aprendo un organismo di mediazione?
Tutti sappiamo che la sentenza della Corte ha evidenziato un vizio meramente formale del D.lgs 28/2010...La mediazione funziona e ritornerà...
Enrico
Non credo che la mediazione abbia avuto danni difficilmente rimarginabili, basterà che il Parlamento confermi l'obbligatorietà perchè il tutto torni ad essere come prima. Chiaramente non sono d'accordo con l'avvocato De Valeri che disserta su fantasiosi "poteri forti" che nulla hanno a che vedere con la mediazione, (avvocato, frequenti un corso base sulla mediazione, è un consiglio da amico) mentre sono pienamente d'accordo con Domenico, che saluto cordialmente.
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