Riporto nel mio blog l’articolo pubblicato ieri su
Italia Oggi, riguardo le motivazioni della sentenza della Consulta che boccia
il d.lgs. 28/2010.
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L’obbligatorietà della mediazione non è prevista
dalla legge delega (69/09) né tantomeno la consiglia l’Europa. Per questo la
Corte costituzionale ha bocciato il dlgs n. 28/2010, laddove prevede, per una
serie di controversie civili e commerciali, l’esperimento del tentativo di
mediazione come vincolo di procedibilità. È quanto emerge dalla lettura delle
motivazioni della sentenza n. 272/2012 della Consulta, depositate ieri, che,
con decisione del 24 ottobre scorso (diffusa con comunicato stampa) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del dlgs. n. 28/2010, per
violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Dalla prossima pubblicazione della sentenza in
Gazzetta Ufficiale, quindi, la mediazione sarà facoltativa, come specificato
anche dal ministero della giustizia tramite circolare il 12 novembre scorso, e
crolleranno così le fondamenta dell’istituto entrato in vigore il 21 marzo
scorso. Unica speranza, per i quasi mille organismi di conciliazione, resta un
futuro intervento governativo, reso possibile dal fatto che la Consulta si
sofferma esclusivamente sul vizio formale derivante dall’eccesso di delega,
facendo anche un richiamo ai principi dettati dall’Europa in tema di
mediazione, ma senza entrare nel merito della disciplina.
L’eccesso di delega. Secondo la Consulta, che
prende in considerazione otto ordinanze di rimessione (giudice di pace di
Parma, Tar Lazio, due del giudice di pace di Catanzaro, giudice di pace di
Recco, di Salerno, tribunale di Torino e tribunale di
Genova), «il denunciato eccesso di delega sussiste, in relazione al carattere
obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione
della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda
giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del dlgs n. 28 del
2010. La legge delega, infatti (n. 69/09) «tra i principi e i criteri direttivi
di cui all’art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del
carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione. Sul
punto l’art. 60 della legge n. 69 del 2009, che per altri aspetti dell’istituto
si rivela abbastanza dettagliato, risulta del tutto silente». «Eppure»,
specifica la Corte, «non si può certo ritenere che l’omissione riguardi un
aspetto secondario o marginale.
Al contrario, la scelta del modello di mediazione
costituisce un profilo centrale nella disciplina dell’istituto, come risulta
sia dall’ampio dibattito dottrinale svoltosi in proposito, sia dai lavori
parlamentari durante i quali il tema dell’obbligatorietà o meno della
mediazione fu più volte discusso». Oltretutto, «tale vizio non potrebbe essere
superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un
coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché
in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto
che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti,
contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa
delegata». Cosa dice l’Europa. La Consulta si sofferma poi sulla disciplina
europea, che non costituisce un appoggio per l’obbligatorietà. Sia la legge
delega sia il dlgs n. 28/2010, infatti, si richiamano al rispetto e alla
coerenza con la normativa Ue.
Ma dalla ricognizione della Corte emerge che «dai
richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita
opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione».
«Il diritto dell’Unione», si legge nelle motivazioni, «disciplina le modalità
con le quali il procedimento può essere strutturato ma non impone e nemmeno
consiglia l’adozione del modello obbligatorio. Ne deriva che l’opzione a favore
del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non
può trovare fondamento nella citata disciplina».
Fonte: Italia Oggi 7/12/12
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