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domenica 27 gennaio 2013

Dal Ministero della Giustizia riflessioni costruttive sulla mediazione


Da alcuni articoli pubblicati su Mondo ADR (il 24 ed il 25 gennaio 2013), riportiamo alcuni stralci significativi sulla mediazione, estrapolati dalla relazione del Ministero della Giustizia sullo stato della Giustizia 2012 e dalle dichiarazioni del Ministro Severino durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
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Iniziamo dalla relazione del Ministero sullo stato della Giustizia (link).

1) Innanzitutto, una riflessione sull’impatto che la recente sentenza della Corte Costituzionale ha avuto nei confronti dell’istituto e l’opportunità di apportare modifiche “costruttive”. “La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla mediazione civile obbligatoria dovrebbe essere colta come occasione per ridisegnare la disciplina valutandone l’ambito oggettivo e apportando possibili migliorie, ad esempio rivisitando le materie in cui la mediazione è più efficace ed opportuna, ma anche per individuare incentivi idonei a favorirla, quando utile. L’analisi dell’esperienza maturata durante l’operatività della legge può rappresentare una guida importante. Anche in questo ambito sono state formulate proposte da cui prendere le mosse per un futuro intervento”.

2) Analisi dei risultati raggiunti in questo periodo. “…si erano registrati, in un’ottica deflattiva, risultati tendenzialmente positivi. Infatti, in base ad una delle ultime rilevazioni, nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultavano pari a 91.690. Il flusso verosimilmente sarebbe sensibilmente aumentato, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Difatti dopo il pur breve lasso di tempo di operatività dell’estensione dell’istituto alle predette materie, le iscrizioni di “condominio” sono passate da 94 (nel febbraio 2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno); analogamente, le iscrizioni per il risarcimento danni da circolazione stradale sono passate da 115 (a febbraio 2012) a 7.315 (giugno dello stesso anno)”.

3) E’ necessario aumentare la “sensibilità” nei confronti dell’istituto. In tal senso l’intervento normativo che dovrà tenere conto della sentenza della Consulta, avrà come punto di riferimento il ruolo del giudice nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali”.

4) Infine, attenzione particolare è stata data al progetto di predisposizione del Libro Verde, che è focalizzato sulla “redazione di un Manuale di Qualità nel quale riportare in modo specifico gli standards di qualità necessari che ciascun organismo di mediazione deve possedere ai fini della valutazione da parte di questa amministrazione della idoneità del servizio reso”.
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Riportiamo ora di seguito le dichiarazioni del Ministro Paola Severino (link).

“La riduzione [dei procedimenti civili, passati dai 5,9 milioni nel giugno 2009 ai 5,4 milioni nel giugno 2012, NdA] si deve in parte agli effetti della mediazione civile obbligatoria, che nei 20 mesi di operatività (prima dello stop della Consulta), ha visto circa 210 mila e il 48% di accordi raggiunti”.



venerdì 6 luglio 2012

Invio delle parti dal mediatore, ma con una precisazione


Condivido nel mio blog una notizia che ritengo molto interessante, ripresa dal blog Lex Formazione, riguardo un’ordinanza del Tribunale di Vasto con la quale il giudice ha inviato le parti al tavolo della mediazione, così come previsto dall’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

La particolarità dell’ordinanza è che il giudice ha precisato che le parti dovranno rivolgersi ad enti “il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta”.

L’ipotesi di cui parla il giudice di Vasto mi sembra una sorta di compromesso tra la proposta così come prospettata dalla precedente normativa (d.lgs. 5/2003 e successive modifiche – proposta del mediatore solo se richiesta dalle parti) e la formulazione della prima bozza di quello che sarebbe diventato il decreto 28 (la controversia si doveva concludere o con l’accordo tra le parti o con una proposta del mediatore).

Se penso all’impostazione data dal nostro Legislatore (mediazione facilitativa che può evolvere verso forme valutative, così come riportato anche nella relazione illustrativa del D. Lgs. 28/2010), credo abbia senso l'impostazione del giudice di Vasto (seppure ritengo la proposta fatta autonomamente dal mediatore una “forzatura” rispetto alla volontà ed all’autonomia negoziale delle parti).

Tuttavia, è curioso ed interessante che, a fronte di un numero ancora basso di mediazioni delegate (il 2% circa rispetto al numero totale), il giudice in questione non solo invita le parti ad andare in mediazione ma addirittura presso organismi che prevedono la proposta autonoma del mediatore. In pratica, è come se avesse detto alle parti: "Non vi fate più vedere!".

Seriamente, credo che sia una notizia destinata ad aprire un dibattito. E chissà che non serva finalmente a discutere di un argomento ancora poco trattato (anche nei testi di molti autori italiani), ossia l’attività di “valutazione” del mediatore... 

martedì 12 giugno 2012

Iannini: “Mediazione, strumento indispensabile”

Parte 1


Parte 2




Nel corso del convegno “Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione”, svoltosi il 6 giugno scorso presso la Corte d’Appello di Milano, con il suo intervento Augusta Iannini, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ha fatto il punto della situazione sulla mediazione.

Inizia parlando di “rivoluzione”, effettuata al Legislatore attraverso l’introduzione della mediazione, «strumento che ha suscitato nel paese un dibattito che non si vedeva da anni».

Passa poi in rassegna i tre tipi di mediazione, che riguardano:
- L’obbligatorietà. Strumento indispensabile che, sebbene abbia prodotto un “meccanismo protetto” che non condivide, è necessario per la trasformazione culturale nel nostro paese. Tuttavia, sulla base dei risultati ottenuti, in un tempo medio-lungo (3-5 anni) si potrebbe decidere di toglierla.
- La mediazione delegata dal giudice. Il suo obiettivo è soprattutto l’effetto deflattivo.
- La clausola di mediazione. La Iannini sottolinea l’importanza di effettuare una ricerca mirata (da parte di Confindustria o Camere di Commercio) per riuscire a capire quanti contratti hanno la clausola di mediazione, che potrebbero rappresentare un utile strumento di prevenzione delle controversie.

Di questi, l’attenzione della Iannini va soprattutto verso la mediazione delegata, rispetto alla quale sottolinea la necessità di arrivare a delle Convenzioni tra magistratura e organismi di mediazione per definire quali tipi di controversie potrebbero essere affidate con maggiore efficacia alla mediazione. Inoltre, andrebbe fatta un’attenta valutazione se trasformare l’invito del giudice in un vero e proprio obbligo per le parti.

Nella seconda parte il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero passa a parlare degli organismi di mediazione e degli enti di formazione. La Iannini auspica che in qualche modo il sistema venga “alleggerito” («La coperta è diventata un’imbottita»), in modo che siano presenti sul mercato solo quelli che assicurino qualità ed efficacia al sistema. Sottolinea l’importanza di prevedere delle cause di cancellazione, come ad es. la mancata risposta alle statistiche, e un meccanismo efficace di controlli.

Inoltre, affronta un tema “caldo”, il trend di comparizione che resta ancora a livelli non soddisfacenti, rispetto al quale lamenta la resistenza di una parte dell’avvocatura, anche in relazione alle ultime materie (RC auto e condominio) per cui è entrata in vigore l’obbligatorietà. La Iannini sottolinea che non servono altre sanzioni, come richiesto da qualcuno, mentre possono essere utili altri incentivi (un aiuto potrebbe arrivare dal decreto-liberalizzazioni che prevede incentivi per i professionisti che svolgono attività stragiudiziale), anche se, ritiene, non sia il momento opportuno per prevedere un aumento del credito d’imposta.

Nella parte conclusiva del suo intervento il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia sottolinea che la chiave della mediazione non è l’obbligatorietà, ma l’affermarsi di una volontarietà consapevole.  Lo stato non può imporre ai cittadini alcun strumento; deve invece preoccuparsi di mettere a loro disposizione gli strumenti tra cui scegliere. «E’ un atto di libertà e di autodeterminazione».

giovedì 9 febbraio 2012

Calano i nuovi processi per l’effetto mediazione

Le statistiche 2011 del Ministero della Giustizia in tema di mediazione  obbligatoria sottolineano la diminuzione delle iscrizioni a ruolo e l’aumento della percentuale dei procedimenti in cui la parte decide di presentarsi.

Nel corso del convegno dedicato a «Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la direttiva comunitaria», è stato fatto il punto sullo stato di attuazione della conciliazione obbligatoria con i dati del ministero della Giustizia relativi a tutto il 2011. Dalla lettura, con una rilevazione in 43 tribunali nelle materie oggetto della mediazione, emerge un calo del 30% delle iscrizioni a ruolo
Inoltre, segnali confortanti, dal punto di vista del ministero, arrivano anche sul versante della partecipazione al procedimento con un tasso che è andato via via crescendo dal 25 al 38 per cento. E, come si conferma, quando l’aderente si presenta davanti all’organismo di conciliazione nella maggioranza dei casi un’intesa viene trovata.
Per quanto riguarda invece il consuntivo sull’azione dei vari organismi di mediazione, la migliore performance è quella degli organismi allestiti dagli ordini professionali, con l'eccezione di quelli degli avvocati. Le statistiche del ministero sottolineano, ancora, la velocità della procedura di mediazione che, secondo quanto emerso dalle rilevazioni, dura circa la metà dei quattro mesi massimi previsti dalla legge. Infine, resta invece allarmante il dato sulla conciliazione delegata che cresce poco, attestandosi al solo 2%, ovvero occupando un posto irrilevante nel quadro generale del ricorso all’istituto della mediazione.

Questa è solo un'anteprima sui dati al 31/12/2011, che saranno pubblicati dal Ministero entro pochi giorni (neve permettendo)...

lunedì 23 gennaio 2012

Articolo su Italia Oggi 7

Dall'articolo pubblicato oggi dal titolo "Conciliazione, strada obbligata" estrapolo il paragrafo "Il controllo spetta ai giudici. Senza eccezioni".

"Giudici sorvegliati speciali: devono essere controllori spietati a favore della conciliazione. Devono controllare, senza eccezioni, che se la conciliazione è condizione di procedibilità, effettivamente le parti si siano accomodate preventivamente dal conciliatore; e devono anche rimandare le parti dal conciliatore, quando ritengono che un passaggio dalla mediazione possa essere fruttuoso. Ai sensi, infatti, dell'articolo 5, comma 2, del dlgs 28/2010 il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fi ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione. Il decreto 212 crea un collegamento specifico tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile e obbliga i capi degli uffici giudiziari a vigilare affinché le regole sulla mediazione non rimangano lettera morta. I capi degli uffici giudiziari sono chiamati a monitorare l'applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; devono adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione introdotta dell'ufficio giudiziario dall'articolo 37, comma 1, della legge 111/2011, e a stabilire altresì un obbligo di del consiglio superiore della magistratura e del ministero della giustizia.
Questo significa che i giudici sono chiamati a utilizzare il rinvio al mediatore, anche quale sbocco delle cause pendenti davanti a loro. E, inoltre, che gli stessi giudici potranno vedersi valutati proprio in base al ricorso che hanno fatto o meno al rinvio al mediatore. In sostanza il giudice è incentivato a spogliarsi della sua autorità e a rinviare le parti da un soggetto che non ha alcuna autorità, se non quella che gli deriva dalla sua professionalità. Probabilmente il legislatore ha scelto la strada per cui il giudice si spoglia della causa, e non tenti lui stesso la mediazione, per mantenere integra la sua imparzialità, tenendo conto che il mediatore deve essere libero di proporre una possibile soluzione: il giudice potrebbe trovarsi in difficoltà nel farlo, senza manifestare una sua opinione sulla causa stessa, anticipando di fatto la sentenza."

Italia Oggi 7, 23 gennaio 2012

martedì 17 gennaio 2012

Sentenza in materia di mediazione delegata

Su segnalazione della mia amica Alessandra, riporto la recente sentenza del Tribunale di Prato, nella quale si afferma che l'art. 5.2 del d.lgs. 28/2010 deve ritenersi applicabile a TUTTE le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5.


N. R.G. 250/2010 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 250/2010 promossa da:
EFFELLE ASCENSORI DI FRANCHINI LUCA
ATTORE
contro
E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.
CONVENUTO
Il Giudice dott. RAFFAELLA BROGI,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 gennaio 2012,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
rilevato che il d. lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, prevedendo due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1),  e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2);

che, in particolare, con riferimento alla mediazione su invito del giudice, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010 prevede che: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti, può invitare le stesse a  procedere  alla mediazione.  L’invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.  Se  le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all’articolo  6  e,  quando  la mediazione non è già stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.”;

che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc;

che tale conclusione è supportata dal fatto che, nel caso dell’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione, secondo la “natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti.”;
che tale soluzione ermeneutica è preferibile non solo alla luce di un principio di economia processuale, ma è anche maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.;

che, nondimeno, l’esercizio di tale potere discrezionale deve tenere conto non solo dei principi appena richiamati, ma, altresì, del favor mediationis quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12 prevede che: “1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.”; b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,»;

che l’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;

che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);
visto l’art. 5, II comma, d. lgs. n. 28/2010
P.Q.M.
invita le parti a procedere alla mediazione.

Rinvia all’udienza del 31 gennaio 2012 ore 9.00 per l’eventuale adesione delle parti all’invito a procedere alla mediazione.

Rimette all’esito della verifica dell’intento delle parti di aderire all’invito a procedere alla mediazione la decisione sui mezzi istruttori.

Si comunichi.
Prato, 16 gennaio 2012
Il Giudice
dott. RAFFAELLA BROGI

Dalla relazione di oggi della Severino alla Camera sullo stato della giustizia

"Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo diede attuazione alla delega relativa all’introduzione in via generalizzata della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali.
 
Si tratta di un’importante riforma che mira a ridurre in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al magistrato, offrendo alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale per risolvere le controversie dei cittadini. Questa importante riforma legislativa, completata con l’emanazione della normativa regolamentare di dettaglio è operativa dal 20 marzo 2011, con l’entrata in vigore delle norme sulla obbligatorietà della mediazione nelle materie tassativamente indicate dalla legge. 
 
Poiché l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto il primo semestre dell’anno appena trascorso è certamente prematuro tentare una valutazione degli effetti della riforma sulla domanda di giustizia. Bisogna inoltre tener conto che è stata differita di un anno l’obbligatorietà della mediazione in materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.
 
Nondimeno, rispetto alle 33.808 mediazioni iscritte nel primo semestre del 2011 si può cogliere un trend in crescita se si considera che a novembre 2011 le mediazioni registrate hanno superato la soglia delle 53.000 unità. Sorprendono, invece, i dati relativi allo scarso utilizzo della mediazione delegata dal giudice e l’elevato numero di mancate comparizioni dinanzi al mediatore.
Vorrei però sottolineare due dati che mi sembrano rilevanti:
a) nell’80% dei casi le parti partecipano alla mediazione con l’assistenza di un legale di fiducia (e ciò vale a scongiurare almeno in parte le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini);
b) in presenza delle parti il tentativo di mediazione si conclude con successo nel 60% dei casi, fatto che testimonia le grandi potenzialità deflattive dell’istituto.

Ciò premesso, sono consapevole delle polemiche, talvolta aspre, suscitate da questa importante innovazione che, certamente, è suscettibile di miglioramenti, ma che può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario.
Il nuovo Governo, peraltro, è già intervenuto con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, operando alcune correzioni ed integrazioni finalizzate a potenziarne l'utilizzo.
Mi auguro che tutti gli addetti ai lavori condividano questa necessità, cogliendo le nuove e numerose opportunità professionali che la riforma offre."

Il carattere grassetto l'ho aggiunto io.

Direi che, a parte qualche statistica "da rivedere" (ma del resto se l'Avv. De Tilla ai convegni "sbandiera in pompa magna" numeri a casaccio creati ad uso e consumo per "agitare il fantasma" magari si potrà perdonare al Ministero qualche dato non proprio esatto - es. i dati ufficiali arrivano fino a settembre 2011; la partecipazione all'80% dei legali riguarda solo chi presenta la domanda di mediazione mentre diminuisce drasticamente da parte dei convenuti; la percentuale di esito positivo - ufficiale - è di poco superiore al 50%), il messaggio è chiaro... perdete ogni speranza o voi che non mediate!